Legge di Bilancio 2025: tutti i commi in sintesi

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#finsubito

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 


Commi 70-71

Prestito personale

Delibera veloce

 

Esenzione da imposte ipotecarieViene modificato l’articolo 32, D.P.R. 601/1973 in materia di edilizia economica e popolare, prevedendo l’esenzione dalle imposte ipotecarie degli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli:- previsti dall’ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano; e- per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della L.P. in materia di urbanistica.


Commi 72-73

Accise sulla birraVengono apportate alcune modifiche ai commi 3-bis e 3-quater, articolo 35, D.Lgs. 504/1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.In particolare, per effetto del nuovo comma 3-bis si applicano a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici); inoltre, per tale birra si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50%.Per effetto, invece, del nuovo comma 3-quater, si applicano a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra:a) del 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;b) del 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.Inoltre, ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il D.M. 138/2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 2022.


Commi 74-77

Contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici Vengono apportate alcune modifiche in tema di tracciabilità dei pagamenti che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026.Trasmissione telematica corrispettiviViene sostituito il comma 3, articolo 2, D.Lgs. 127/2015, relativo alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, prevedendo che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.Conseguentemente viene modificato l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, estendendo la sanzione di cui al comma 2-quinquies anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui sopra. Inoltre, le modifiche al successivo comma 5 comportano che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.Per effetto delle modifiche al successivo articolo 12, D.Lgs. 471/1997, è estesa all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; inoltre, le sanzioni previste dal comma 3, articolo 12, D.Lgs. 471/1997, si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 127/2015 allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.


Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Commi 78-79

Indicazione CINÈ stabilito che con provvedimenti dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di indicazione del CIN (codice identificativo nazionale) di cui all’articolo 13-ter, D.Lgs. 145/2023, nelle dichiarazioni fiscali e nella CU (Certificazione Unica). Il CIN è indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.Inoltre, modificando il comma 11, è previsto che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi, i risultati dei controlli degli organi di polizia locale sulle strutture turistico-ricettive alberghiere o extralberghiere o l’unità immobiliare concessa in locazione, sono comunicati anche alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.


Comma 80

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fattureViene modificato l’articolo 1, D.Lgs. 127/2015, prevedendo che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’articolo 18, D.Lgs. 504/1995 (prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette di cui al citato Testo Unico accise).Ne deriva che anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la privacy, adotta idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.


Commi 81-83

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Tracciabilità delle spese ai fini Irpef, Ires e IrapA decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ai fini della detraibilità delle seguenti spese è necessaria l’effettuazione con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):- per il lavoro dipendente: i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1, L. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito per le predette spese;- per il lavoro autonomo: le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui sopra, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra;- reddito di impresa: le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui all’articolo 95, commi 1, 2 e 3 Tuir, se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra;- reddito di impresa: le spese di rappresentanza sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui sopra.Tali disposizioni rilevano anche ai fini Irap.


Commi 84-85

Riscossione imposte sui redditiL’articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 40/2008, le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.Per effetto del nuovo comma 1-bis, ne è prevista l’applicazione limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, per il pagamento di importi superiori a 2.500 euro.Le novità si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a partire dal 1° gennaio 2026.


Comma 86

Microcredito

per le aziende

 

Sottoscrizione processi verbaliSostituendo il comma 2, articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, è specificato che la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette è disciplinata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il comandante generale della G. di F..


Commi 87-88

Versamento imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vitaViene previsto che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (2 per mille) di cui all’articolo 13, comma 2-ter, Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4, D.M. 24 maggio 2012.Ai fini del versamento, per i contratti di assicurazione sulla vita in essere al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari al:- 50% entro il 30 giugno 2025;- 20% entro il 30 giugno 2026;- 20% entro il 30 giugno 2027;- 10% della restante quota entro il 30 giugno 2028.


Commi 89, 92 e 93

Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippicheCon una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), L. 145/2018, viene chiarito che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo consistente nell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D.Lgs. 504/1998 nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore, si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo.Viene previsto, con decorrenza 1° gennaio 2025, che l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure:a) 25,5% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per:- i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa;- il gioco del bingo a distanza;b) 20,5% e 24,5% per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;c) 24,5% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, L. 296/2006.Infine, per quanto riguarda le scommesse ippiche a quota fissa di cui all’articolo 4, comma 3, D.P.R. 169/1998 e all’articolo 1, comma 1053, L. 205/2017, il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è nelle seguenti misure:- 20,5% per le scommesse raccolte su rete fisica;- 24,5% per le scommesse raccolte a distanza.


Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Commi 97-98

Lavoratori frontalieriViene previsto che nelle more della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall’articolo 9 dell’Accordo medesimo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 dell’Accordo, l’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro.Inoltre, il comma 8-bis, articolo 51, Tuir, ai sensi del quale, in deroga alle regole ordinarie, i redditi di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di 12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza fiscale in Italia, sono determinati sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. 317/1987, si interpreta nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell’arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.


Comma 100

Quota di quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per residenti in Svizzera e frontalieriIn materia di quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale per residenti in Svizzera e frontalieri si modifica il primo periodo, comma 238, articolo 1, L. 213/2023, stabilendo che il contributo, di importo minimo di 30 euro e un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, possano essere raddoppiati “in caso di omesso pagamento o comunicazione”.


Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

Commi 107-110

Bonus elettrodomesticiPer il solo 2025 è previsto un contributo per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.A tal fine, presso il Mimit, è istituito un fondo pari a 50 milioni di euro per il 2025.Con Decreto Mimit, di concerto con il Mef, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.


Commi 112-113

Mutui prima casaViene prorogata al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013) dal 50 fino all’80% della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori.Sempre fino al 31 dicembre 2027, è prevista la proroga dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, L. 213/2023, che:- prevede l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;- detta, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio; e- prevede ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.


Comma 116

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

Agevolazione prima casaViene modificato l’articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, estendendo da 1 a 2 anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2% relativa all’imposta di registro.


Comma 150

Potenziamento della capacità amministrativa InpsSi prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo ispettivo e amministrativo in materia contributiva, determini con proprio Decreto la misura percentuale di tali risorse da destinare, a decorrere dall’anno 2025, al potenziamento della capacità amministrativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l’importo di 1.500.000 euro per ciascun anno è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti Inps.


Comma 161

Incentivo al posticipo del pensionamentoMediante sostituzione del comma 286, articolo 1, L. 197/2022, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per quota 103 (articolo 14.1, D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019) e per la pensione anticipata contributiva (articolo 24, comma 10, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo sono esenti da imponibilità fiscale (articolo 51, comma 2, lettera i-bis), Tuir).


Comma 167

Revisione prestazioni soggetti con patologie oncologicheGrazie all’aggiunta del nuovo comma 3-bis, articolo 33, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, fino al 31 dicembre 2025, le visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche siano eseguite ai sensi dell’articolo 29-ter, D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, ferma restando la facoltà dell’istante di chiedere la visita diretta.


Comma 168

Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilitàMediante l’aggiunta dell’articolo 33-bis, D.Lgs. 62/2024, si prevede che, in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità L. 104/1992, e L. 68/1999, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6, L. 222/1984, e all’articolo 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l’Inps è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita, integrando, ove necessario, la composizione della commissione medica competente.Tali disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i 2 accertamenti non sia superiore a 3 mesi.


Commi 169-170

Incremento montante contributivo individualeGli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata Inps, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore al 2%. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia (articolo 24, commi 7 e 11, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.I contributi versati, a titolo di maggiorazione della aliquota contributiva, sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10, Tuir, dal reddito complessivo al 50% dell’importo totale versato.Le modalità attuative dell’incremento del montante contributivo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà, sono definite con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.


Comma 171

Modifica requisiti NASpIIl comma 171 modifica i requisiti per l’accesso alla NASpI, con l’aggiunta della nuova lettera c-bis) all’articolo 3, D.Lgs. 22/2015.In particolare, viene previsto, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 e in aggiunta ai requisiti dal comma 1, articolo 3, D.Lgs. 22/2015, che per il riconoscimento della NASpI è necessario poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, avvenuto nei 12 mesi precedenti dall’evento di cessazione involontaria, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale all’interno della procedura ex articolo 7, L. 604/1966 e di dimissioni di cui all’articolo 55, T.U. maternità.


Comma 172

Abrogazione utilizzo contributi accreditati AGO ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomiViene abrogato, dal comma 172, l’articolo 2-ter, D.L. 30/1974, norma che prevedeva, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la possibilità di utilizzare anche i contributi delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.


Comma 173

Opzione donnaIl comma 173 proroga anche per il 2025 l’accesso pensionistico anticipato “Opzione donna”, applicabile nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.Per il personale del comparto scuola e AFAM, entro il 28 febbraio 2025, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.


Comma 174

Accesso al trattamento di pensione anticipata flessibileIl comma 174 proroga anche per il 2025 l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile quota 103, previsto, per gli iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata (L. 335/1995), al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.Il diritto, conseguito entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche successivamente. Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025, il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997) e in ogni caso il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico; il trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi (9 mesi per i dipendenti pubblici) dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell’anno 2024 o 2025.


Comma 175 – 176

Ape socialeViene prorogato il c.d. Ape sociale (commi da 179 a 186, articolo 1, L. 232/2016) fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d), comma 179, L. 232/2016, al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi.L’Ape sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.


Comma 177

Pensioni minimeViene esteso fino a dicembre 2026 l’incremento transitorio per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante. In particolare, l’incremento è pari 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.


Comma 178

Assegno socialePer l’anno 2025, si aumenta l’importo mensile dell’assegno sociale di 8 euro e la soglia massima di reddito per averne diritto di 104 euro.


Comma 179

Anticipo età accesso pensione lavoratrici madriViene modificata la disposizione che riconosce alla lavoratrice madre un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a 4 mesi per ogni figlio: il limite massimo di anticipo complessivo è pari a 16 mesi, e non più 12, in caso di 4 o più figli.


Comma 180

Rivalutazione automatica dei trattamenti per pensionati residenti all’esteroEsclusivamente per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) non è riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo Inps, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.


Comma da 181 a 184

Importi soglia mensili per trattamenti pensionisticiMediante l’inserimento del nuovo comma 7-bis, articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 (pensione di vecchiaia) e 11 (pensione anticipata), in caso di opzione per l’eventuale prestazione di previdenza complementare in forma di rendita (articolo 11, comma 3, D.Lgs. 252/2005) ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite è ottenuto, solo ai fini della presente disposizione, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione (articolo 1, comma 6, L. 335/1995) vigente al momento del pensionamento. Contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione della rendita, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.Con Decreto (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef) sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.Mediante modifica del comma 11, articolo 24, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2030 viene elevato a 3,2 (attualmente pari a 3,0) il valore da moltiplicare all’assegno sociale mensile per determinare l’importo soglia mensile.Per i lavoratori che considerano anche la rendita della previdenza complementare (comma 7-bis) il requisito contributivo è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.L’Inps monitora gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Mef e al Ministero del lavoro: qualora dall’attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all’agevolazione per l’accesso al pensionamento anticipato di cui all’articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con Decreto del Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell’ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo, ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11, articolo 24, D.L. 201/2011 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11, ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.


Comma 186

Riduzione contributiva artigiani e commercianti neo iscrittiI lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%.La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle 2 gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.L’agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis.Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all’Inps.


Comma 187

No alla NASpI per i lavoratori rimpatriatiViene prevista la non applicazione della L. 402/1975, che prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.


Comma 188

Rifinanziamento indennità sospensione pescaViene previsto il rifinanziamento, a valere sul Fondo sociale per occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009) dell’indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (L. 250/1958) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.


Comma 189

Rifinanziamento Cigs imprese operanti in area di crisi industriale complessaViene previsto il rifinanziamento, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale relativi alla concessione di Cigs per imprese operanti in area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015) per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef. Le regioni possono destinare, nell’anno 2025, le risorse stanziate in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.


Comma 190 – 191

Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisiViene previsto, mediante modifica all’articolo 44, comma 1, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi sia concesso anche in deroga agli articoli 20, comma 3-bis, e 22, D.Lgs. 148/2015, norma che prevede che la disciplina in materia di Cigs trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.Il trattamento di sostegno al reddito di integrazione salariale per le imprese in crisi è prorogato per l’anno 2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.


Comma 192

Proroga Cigs IlvaL’integrazione salariale Cigs Ilva (articolo 1-bis, D.L. 243/2016, convertito, con modificazioni, in L. 18/2017), è prorogata per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro.


Comma 193

Proroga Cigs imprese con rilevanza economica strategicaViene prorogata per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni la Cigs per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale (articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015).


Comma 194

LSUSono prorogate fino al 31 dicembre 2025 le convenzioni stipulate (articolo 78, comma 2, L. 388/2000) per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000).


Comma 195

Proroga misure sostegno al reddito call centerVengono prorogate, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2025, le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015).


Comma 196

Proroga Cigs imprese di interesse strategico nazionale con 1000 o più dipendentiPer le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025.Alla fattispecie di cui al primo periodo non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25, D.Lgs. 148/2015. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.


Comma 197

Programma GolAi fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (Gol), le risorse assegnate alle regioni, nell’ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma 1.1 – Politiche attive del lavoro e formazione della missione 5 Inclusione e coesione, componente 1 – Politiche per il lavoro, del PNRR (riforma M5C1 R1.1.), in conformità con la normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.


Comma 198

Assegno di inclusione (Adi) e supporto per la formazione e il lavoro (Sfl)Viene modificata la disciplina dell’assegno di Inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), mediante una serie di modifiche al D.L. 48/2023 (L. 85/2023).Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti beneficiari dell’Adi (articolo 2, comma 2, lettera b)), viene innalzato a 10.140 euro l’ISEE massimo. Il reddito familiare soglia passa a 6.500 euro (8.190 euro in caso di nuclei over 67 o disabili, 10.140 euro qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell’ISEE).Sulla base dei nuovi valori del reddito familiare soglia, sono aggiornati anche gli importi dell’Adi.Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12), l’importo mensile del beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, passa da 350 euro mensili a 500 euro.È stato inoltre aggiunto il nuovo comma 7-bis, in base al quale la durata dell’indennità di partecipazione, 12 mensilità, è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.


Commi da 201-205

Fondo a sostegno imprese indotto IlvaViene istituito il Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto della società Ilva in amministrazione straordinaria, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: le risorse sono destinate a finanziare l’erogazione di un contributo a fondo perduto, da concedere nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis, alle pmi fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società Ilva Spa.Le modalità per l’utilizzazione delle risorse sono definite con decreto del Mimit, di concerto con il Mef.


Commi 206-208

Bonus nuove nasciteViene introdotto un assegno una tantum dell’importo di 1.000 euro, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025.Il beneficio è riconosciuto dall’Inps su domanda ed è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, valore computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico – nonché alle condizioni che il genitore richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno o di legame familiare previste.


Comma 212

Verifica Inps fatture elettroniche per l’erogazione di beneficiA decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento ed erogazione dei benefìci economici per i quali è richiesta l’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Inps acquisisce e verifica, in interoperabilità, le informazioni, disponibili nella banca di dati dell’Agenzia delle entrate, relative alla fatturazione elettronica rilasciata da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, riferita ai servizi per i quali è concessa la prestazione economica.


Commi 217-218

Congedo parentaleMediante modifica dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternità), di cui al D.Lgs. 151/2001, si prevede che a ciascun genitore lavoratore spetti, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 3 mesi e solo fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari all’80% della retribuzione.L’innalzamento dell’indennità del congedo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.


Comma 219 -220

Esonero contributivo lavoratrici madriA decorrere dal 1° gennaio 2025 alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice.La misura del parziale esonero contributivo sarà determinata entro il 31 gennaio 2025, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef.Le lavoratrici devono essere madri di 2 o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.A decorrere dal 2027, per le madri di 3 o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici, madri di 3 o più figli, che beneficiano dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 180, L. 213/2023 (100% della quota dei contributi previdenziali Ivs a carico delle lavoratrici fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile).L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.Per le lavoratrici autonome iscritte all’Ago Inps nonché alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995) il parziale esonero contributivo di cui al comma 219 è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto per artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3, L. 233/1990).L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento 2023/2831/UE della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis.




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