Sospensione Covid applicabile agli accertamenti dei tributi locali

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La Corte di cassazione ritiene applicabile la sospensione dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020 anche alle attività diverse da quelle da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma. Ponendo pertanto un importante punto a favore della tesi sostenuta al riguardo dagli enti impositori.

L’articolo 67 del Dl 18/2020, in piena emergenza Covid, aveva stabilito la sospensione, dal 8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Il comma 4 del medesimo articolo aveva altresì stabilito che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 212/2000, l’articolo 12, commi 1 e 3 del Dlgs 159/2015. Quest’ultima norma, al comma 1, ha previsto che le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell’articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell’articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015.

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Tale pronuncia sembra quindi risolvere in favore degli enti impositori la questione, sollevata da alcune Corti di giustizia tributaria, circa l’applicazione della sospensione ex articolo 67 solamente ai termini di decadenza scadenti nel periodo individuato dalla norma oppure a tutti i termini pendenti durante tale periodo. Ad esempio, la Corte di giustizia tributaria di Lecce con ordinanza del 19 novembre 2024 ha rimesso la questione interpretativa alla Corte di cassazione (ma anche Gorizia, con ordinanza del 13 novembre 2024). In precedenza, alcuni giudici tributari si erano pronunciati in senso che la proroga fosse limitata alle annualità in scadenza entro il 2020, come emerge dalle sentenze delle Corti di giustizia di primo grado di Milano (n. 1186/2023), Taranto (n. 1239/2024). Latina (n. 974/2023), Prato (n. 87/2023) e Torino (n. 890/2022) e dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Milano (n. 2329/2024). Altri invece, come le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Catania (sent. n. 7859/2023-255/2024), Ascoli (n. 37/2024), Caltanissetta (n. 343/2024) e di secondo grado della Campania (sentenza n. 7761/2022) hanno sostenuto che la proroga si applichi a tutti gli accertamenti ancora validi nel 2020, ritenendo la stessa necessaria per fronteggiare le difficoltà operative degli enti, causate dalla pandemia.

La posizione della Corte, pur non rispondendo ancora alla domanda posta dai giudici leccesi e di altre sedi, rappresenta un punto importante a favore degli enti impositori.

In attesa della definitiva posizione della Cassazione in merito, si può evidenziare che tale sospensione, con conseguente differimento della scadenza ordinaria dei termini di notifica degli avvisi di accertamento di 85 giorni, riguarderebbe quindi tutti i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento pendenti nel corso del periodo 8 marzo 31 maggio 2020, come ad esempio, tra quelli non ancora scaduti, quello per la notifica degli avvisi di accertamento per omesso versamento dell’Imu dell’anno 2019. Il termine ordinario per quest’ultimi sarebbe infatti scaduto lo scorso 31 dicembre (31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006); grazie alla sospensione dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020 la scadenza verrebbe invece fissata al 26 marzo 2025. La sospensione riguarda anche il termine per la notifica degli avvisi di accertamento Imu e Tari per omessa o infedele presentazione della dichiarazione riferita all’anno 2018. La tesi della Cassazione rende quindi applicabile tale sospensione a tutti i termini pendenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, come quelli relativi agli omessi versamenti dei tributi locali riferiti agli anni dal 2015 al 2019 (e dal 2014 al 2018 per le omesse/infedeli dichiarazioni).

(*) Vice presidente Anutel

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