Sanzionata una Dirigente scolastica per ritorsioni nei confronti di una dipendente che aveva segnalato alcuni illeciti: delibera ANAC su un caso di whistleblowing

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Con la delibera n. 587 del 16 dicembre 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha inflitto una sanzione di 5.000 euro alla Dirigente scolastica di un Istituto superiore situato in una città capoluogo del Nord Italia. La decisione è stata presa in seguito all’accertamento di un comportamento ritorsivo adottato dalla Dirigente nei confronti di una dipendente dell’Istituto.

La vicenda coinvolge un direttore dei servizi generali e amministrativi facente funzioni che, dopo aver presentato una segnalazione al Referente del Responsabile anticorruzione per una serie di illeciti, ha denunciato di essere stato oggetto di provvedimenti pregiudizievoli attuati dalla Dirigente. Tali misure, secondo la dipendente, erano mirate a punirla per aver contestato l’operato della stessa Dirigente. Di conseguenza, la dipendente ha richiesto l’intervento dell’ANAC per verificare la natura ritorsiva di tali atti.

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L’indagine condotta dall’ANAC ha confermato il carattere discriminatorio del decreto con cui la Dirigente aveva assegnato l’incarico di DSGA FF per l’anno scolastico successivo a un’altra dipendente. Questa decisione ha escluso la segnalante dalla possibilità di concorrere per l’incarico, con effetti negativi sia diretti che indiretti sulla sua posizione giuridica.

Il comportamento della Dirigente è risultato in violazione della normativa sul whistleblowing. In particolare, è emerso che la Dirigente aveva utilizzato in modo strumentale una graduatoria interna riferita all’anno scolastico precedente, dalla quale la dipendente era esclusa perché entrata in organico successivamente. Questo stratagemma è stato impiegato per giustificare l’esclusione della lavoratrice dall’incarico, nonostante questa possedesse i requisiti necessari. La procedura corretta, basata sui criteri della contrattazione integrativa nazionale e regionale, avrebbe portato alla selezione della dipendente, anziché della candidata prescelta dalla Dirigente.

Nella delibera, l’ANAC sottolinea che la tempistica tra la segnalazione e l’adozione del decreto, l’uso improprio della graduatoria d’istituto invece di quella provinciale (in cui la dipendente era regolarmente inserita), e l’assenza di valide motivazioni a sostegno della scelta, evidenziano un uso distorto del potere discrezionale. Questi elementi dimostrano il carattere ritorsivo del provvedimento, non giustificato da ragioni estranee alla segnalazione.

Gli argomenti difensivi presentati dalla Dirigente sono stati giudicati irrilevanti e incapaci di dimostrare motivazioni effettive e concrete per il mancato conferimento dell’incarico. Secondo l’ANAC, il provvedimento appare quindi come una reazione arbitraria e ingiusta al legittimo comportamento della dipendente, ossia la presentazione della segnalazione.

LA DELIBERA

Cos’è il whistleblowing

Con il termine whistleblowing si intende la segnalazione di un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

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  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Canali di segnalazione

  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 

Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023





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