Forfetari 2025, nuovi e vecchi requisiti – Sistema Ratio

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Per il 2025 l’unico cambiamento al regime dei forfetari (L. 190/2014) è l’incremento da 30.000 a 35.000 euro della soglia di cui all’art. 1, c. 57, lett. d-ter) L.190/2014, per la percezione di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir), come per esempio la pensione. La modifica è stata introdotta dall’art. 1, c. 12 L. 207/2024. Si propone una breve sintesi delle condizioni da verificare nell’anno precedente o in corso d’anno per entrare/mantenere il regime forfetario.

Requisiti di accesso da verificare nell’anno precedente (quindi 2024):

Conto e carta

difficile da pignorare

 

a) ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;

b) spese sostenute per un importo complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, occasionale, collaboratori, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, ecc.

Cause ostative:

a) soggetti in regimi speciali Iva o di determinazione forfettaria del reddito;

b) soggetti non residenti (con eccezioni);

c) soggetti che effettuano cessioni di fabbricati e terreni edificabili;

d) soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, abbiano partecipazioni in società di persone o associazioni professionali (studi associati) o imprese familiari. Questa condizione deve essere verificata, a prescindere dalla quota posseduta e dall’attività esercitata, nell’anno precedente e determina l’impossibilità di mantenere, per esempio, il regime forfetario nel 2025 se nel corso del 2024 si ha avuto una partecipazione in una Snc, a meno che tale partecipazione non sia pervenuta nel corso del 2024 in eredità e sia stata ceduta entro lo stesso anno 2024;

e) soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in questione. Questa condizione deve essere verificata nel corso dell’anno. Per esempio, nel caso di persona fisica che abbia una partecipazione del 70% in una SRL ma svolga attività in un differente codice ATECO, è possibile mantenere il regime forfetario;

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

f) soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei 2 periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale condizione deve essere verificata in corso d’anno e la ratio è evitare che la persona fisica chiuda il rapporto dipendente per riaprirlo con partita Iva;

g) soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 35.000 euro lordi; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato, mentre deve essere effettuata nel caso in cui il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12. L’importo di 35.000 euro si ritiene non sia da ragguagliare ad anno (fa fede l’importo rilevato in CU).

Se si incorre in una delle cause ostative la fuoriuscita dal regime avviene dall’esercizio successivo, così come se si superano i limiti di 85.000 euro di ricavi/compensi o di 20.000 euro di lavoro dipendente. L’unica casistica che determina l’uscita in corso d’anno, ossia nello stesso anno in cui si verifica, è il superamento del limite di 100.000 euro di compensi/ricavi percepiti. In tal caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite, mentre il reddito di tutto l’anno sarà tassato con le regole Irpef “ordinarie” (quadri RG, RF, RE).

Infine, si ricorda che l’aliquota dell’imposta sostitutiva del regime forfetario è pari al 15%, a meno che non si configuri una neo-attività.



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