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La trasparenza nella pubblica amministrazione è un pilastro fondamentale per garantire la correttezza e l’efficienza dell’azione amministrativa. In quest’ottica, il decreto legislativo n. 33/2013, in particolare l’articolo 15, stabilisce precisi obblighi di pubblicazione riguardanti gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione. Questo articolo mira a fare chiarezza su questi obblighi, fornendo una guida dettagliata per amministrazioni e cittadini.
Quali Incarichi sono Soggetti a Pubblicazione? L’articolo 15 del d.lgs. 33/2013 riguarda tutti gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione, a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. La normativa sottolinea l’eterogeneità di tali incarichi, lasciando alle singole amministrazioni la facoltà di individuare le fattispecie non riconducibili a queste categorie, purché adeguatamente motivate.
Dove Vengono Pubblicati i Dati? I dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’amministrazione, all’interno della sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori“. In alternativa, le amministrazioni possono adempiere a questi obblighi comunicando i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati Anagrafe delle prestazioni Unificata. In questo caso, nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” deve essere presente un collegamento ipertestuale alla banca dati.
Quali Dati Devono Essere Pubblicati? Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza, devono essere pubblicati i seguenti dati:
- Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico.
- Il curriculum vitae del titolare dell’incarico. È preferibile utilizzare il modello europeo, selezionando attentamente i dati per tutelare la riservatezza. Tuttavia, sono ammessi anche altri formati purché contengano i dati essenziali.
- I dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento di attività professionali. Gli enti di diritto privato regolati o finanziati sono quelli nei confronti dei quali l’amministrazione esercita poteri di vigilanza o controllo, ha una partecipazione minoritaria nel capitale o finanzia le attività tramite contratti pubblici.
- I compensi, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato. I compensi devono essere pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o collaboratore, e devono essere indicati separatamente dal curriculum.
- L’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Tempi di Pubblicazione I dati relativi agli incarichi di consulenza o di collaborazione devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e devono rimanere accessibili per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.
Modalità di Pubblicazione I dati devono essere pubblicati in modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Le tabelle, che riportano l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, devono essere aggiornate tempestivamente.
Conseguenze della Mancata Pubblicazione La mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza comporta gravi conseguenze:
- L’atto di conferimento dell’incarico non è efficace, e non si può procedere alla liquidazione dei relativi compensi.
- Il dirigente che ha disposto il pagamento del corrispettivo è soggetto a responsabilità disciplinare.
- Il dirigente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria pari alla somma liquidata.
- L’amministrazione deve risarcire il danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria.
Casi Specifici
- Collegio Sindacale e Revisori dei Conti: Anche gli incarichi al collegio sindacale e ai revisori dei conti rientrano negli obblighi di pubblicazione.
- Comitato di Sorveglianza: Gli incarichi all’interno del Comitato di Sorveglianza, che svolge funzioni di controllo sulle operazioni di liquidazione di un ente, sono equiparati a quelli di Revisore dei Conti.
- Commissari esterni di commissioni concorsuali: Gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono soggetti agli obblighi di pubblicazione.
- Consulenza Legale: Gli incarichi di consulenza legale possono essere soggetti a pubblicazione con modalità diverse a seconda della tipologia di affidamento:
- Se l’incarico è affidato a un avvocato per la rappresentanza legale in arbitrati, conciliazioni o procedimenti giudiziari, si tratta di un “contratto escluso” e la trasparenza è garantita tramite la pubblicazione del link alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
- Se l’amministrazione affida all’esterno la gestione dei servizi legali, si tratta di un appalto di servizi.
- Se si tratta di incarichi di consulenza legale a esperti per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, si applicano gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013.
Incarichi ai Dipendenti Gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell’amministrazione non devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 15, ma ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione “Personale” – “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Fonti
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