Pensione in gestione separata: valorizzazione periodi esteri

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Pensione in gestione separata: valorizzazione periodi esteri

L’istituto chiarisce ai fini del riconoscimento della pensione in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale (INPS – circolare 23 gennaio 2025, n. 22).

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Con riferimento alla valorizzazione dei periodi esteri ai fini del riconoscimento della pensione in regime internazionale nella Gestione separata (art. 2, co. 26, L 8 agosto 1995, n. 335) l’Inps ha chiarito (messaggio 19 febbraio 2008 n. 4156 e circolare 2 luglio 2010 n. 88) che la contribuzione estera non sovrapposta può essere utilmente presa in considerazione, se necessario, per il conseguimento del diritto alla pensione nella gestione medesima in regime internazionale.

Considerato che la Gestione separata è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 con lo scopo di estendere l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alcune fondamentali tutele previdenziali non pensionistiche ai lavoratori autonomi o parasubordinati non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, si è posto il problema della rilevanza dei periodi esteri collocati anteriormente a tale data ai fini del riconoscimento della pensione al soggetto iscritto alla sola Gestione separata.

L’Istituto ha osservato che l’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 dispone che, qualora la legislazione di uno Stato membro UE preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza per il diritto a pensione, l’Istituzione competente deve considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.

Al riguardo, è utile richiamare il principio generale, indicato al considerando (4) del Regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale “è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento”.

Dunque, le disposizioni normative UE in materia di sicurezza sociale non si sostituiscono alle normative previdenziali nazionali, ma stabiliscono soltanto le regole e i principi comuni di coordinamento delle stesse.

La Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in merito all’applicazione del principio di totalizzazione dei periodi, a norma dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ha precisato che: “gli Stati membri restano tuttavia competenti […] per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale […]”.

Ne consegue che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.

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Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi, collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se in Italia risulti perfezionato in Gestione separata il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa UE (52 settimane) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

Inoltre, trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia ed è preclusa la possibilità di conseguire sia la pensione di vecchiaia con 71 anni di età, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva, requisiti entrambi da adeguare agli incrementi della speranza di vita.

Laddove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

Nel caso in cui l’assicurato alla Gestione separata risulti iscritto, in Italia, anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale avvalendosi di uno degli istituti di cumulo previsti dall’ordinamento italiano, secondo la relativa disciplina (art. 3, MLPS – dm 02 maggio 1996 n. 282; art. 1, DLgs 30 aprile 1997, n. 184; DLgs 2 febbraio 2006, n. 42; L 24 dicembre 2012, n. 228).

di Ciro Banco

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INPS – circolare 23 gennaio 2025, n. 22



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