Il chiarimento Inps dopo il parere del Ministero del Lavoro. Necessario fissare un termine finale per la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale sui trattamenti di cassa integrazione straordinaria.
Il superamento della crisi debitoria da parte dell’impresa che abbia fatto ricorso alle procedure concorsuali comporta anche il ripristino dell’obbligo di versamento del contributo addizionale in caso di utilizzo da parte della stessa impresa dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 283/2025 a seguito di un parere reso dal Ministero del Lavoro. Se così non fosse, infatti, si creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle aziende che hanno superato la crisi aziendale esclusivamente tramite gli ammortizzatori sociali senza far ricorso alle procedure concorsuali.
Esonero Addizionale CIGS
Come noto l’articolo 8, co. 8-bis del dl n. 86/1988 convertito con legge n. 160/1988 stabilisce l’esonero dal versamento del contributo addizionale sui trattamenti di CIGS per le imprese sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa.
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 4/2018 ha indicato che l’esonero spetta a decorrere:
- nel caso del fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza dichiarativa di cui all’art. 49 del Dlgs n. 14/2019, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII);
- nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale (inclusa l’ipotesi del c.d. concordato in bianco) dalla data del decreto di ammissione alla procedura di cui agli articoli 44 e 47 del CCII;
- nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito, dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese dell’art. 57 del CCII;
- nel caso di liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa ai sensi degli articoli 293 e ss del CCII;
- nel caso di amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Il dies ad Quem
Il Ministero, tuttavia, non ha mai indicato un termine finale per la fruizione del beneficio ammettendo quindi implicitamente che possa essere goduto anche in una fase in cui il debitore sia ormai rientrato in bonis. Tale eventualità, osserva l’Inps, è in contrasto con il principio di parità di trattamento tra aziende in particolare quelle che hanno risolto la crisi d’impresa tramite il solo ricorso agli ammortizzatori sociali senza accedere alle procedure concorsuali. Queste aziende, infatti, si trovano gravate dal versamento del contributo addizionale a differenza di quelle che, ricorrendo a una procedura concorsuale, fruiscono delle integrazioni salariali straordinarie senza corrispondere la relativa contribuzione.
Per evitare il rischio il Dicastero del Lavoro accoglie i rilievi dell’Inps che suggerivano la fissazione di un termine finale per la fruizione del beneficio dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale sui trattamenti di CIGS. Tale termine non potrà che coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria posizione debitoria e ritornare in bonis.
In particolare, anche alla luce delle novelle introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII):
- in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
- in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;
- in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
- in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);
- in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003 e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.
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