CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30815 depositata il 2 dicembre 2024
Tributi – Comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a immobili – Mancato pagamento cartelle di pagamento – Difetto di prova circa la notifica degli atti prodromici – Accoglimento
Fatti di causa
1. E.P. Spa notificava a La.Fi. la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. (…) relativa a due immobili, di proprietà della ricorrente per il 50% ciascuno. A fondamento dell’atto in questione era posto il mancato pagamento per un importo complessivo di Euro 85.167,17 di diciotto cartelle di pagamento.
2. La.Fi. impugnava la comunicazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Taranto eccependo la mancata notifica dei titoli prodromici e chiedendo la produzione delle cartelle esattoriali e non solo delle conferenti relate di notifica.
E.P. Spa si costituiva in giudizio depositando documentazione con le copie conformi delle relate di notifica, affermando che le cartelle erano state ritualmente notificate e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Commissione adita, con la sentenza 336/5/10 depositata il 15/07/2010 rigettava il ricorso rilevando che le relate di notifica erano regolari e recavano tutte il numero della cartella di riferimento.
3. La.Fi. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. E.P. Spa si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
L’adita Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di TARANTO, con la sentenza n. 2022/28/15 del 29/09/2015 accoglieva il ricorso e annullava il preavviso di iscrizione ipotecaria per difetto di prova circa la notifica degli atti prodromici, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali o comunque le copie autentiche della documentazione versata in atti.
4. Avverso detta sentenza ha proposto per cassazione, con quattro motivi di impugnazione, E.S. Spa, legittimata quale cessionaria del rapporto.
La.Fi. ha ricevuto rituale notifica del ricorso nel domicilio eletto presso il difensore domiciliatario ed è rimasta intimata.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/10/2024.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., 214 e 215 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
L’Ufficio ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto inidonee a provare la notifica le copie autentiche delle relate prodotte in giudizio dall’agente della riscossione.
Tanto perché avrebbe ritenuto valido un disconoscimento effettuato dalla difesa della La.Fi. in modo del tutto generico e nonostante la specifica eccezione sul punto di E. Spa.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso E.S. Spa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. per avere il giudice deciso in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Si lamenta che la sentenza, senza che vi fosse alcun motivo di impugnazione in proposito, abbia ritenuto che la sottoscrizione in calce alla attestazione di conformità fosse invalidamente provata perché anch’essa in copia, ma senza che sul punto vi fosse alcuna critica o disconoscimento o eccezione di parte.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 cod. civ. degli artt. 24 del D.P.R. n. 602/1973, dell’art. 5, comma 5, D.L. 31/12/1996, n. 669, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
Si critica la sentenza per avere ritenuto priva di efficacia probatoria la documentazione in atti.
1.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 58, comma 2, e art. 7 del D.Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. nella parte in cui ha escluso che E. Spa che pure si era offerta, potesse depositare gli originali perché si sarebbe trattato di produzione tardiva.
2. Il primo e il terzo motivo di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente perché logicamente e giuridicamente connessi e sono fondati.
2.1. La sentenza impugnata ha errato nel ritenere efficace come disconoscimento la dichiarazione effettuata nei giudizi di merito dalla difesa della La.Fi. con riguardo alla pretesa non conformità delle copie autentiche delle relate prodotte in giudizio dall’agente della riscossione.
Come si evince dai passi dei relativi atti difensivi la contribuente non ha effettuato un formale disconoscimento ma ha proposto una doglianza del tutto generica.
La sentenza ha trascurato copiosa e costante giurisprudenza della Corte che impone, a pena di inefficacia, specifiche modalità del disconoscimento.
In tal senso si consideri che: “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso)” Cass. 20/06/2019, n. 16557).
Ed ancora: “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.
(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”)” (Cass. 30/10/2018, n. 27633).
2.2. La sentenza impugnata, una volta ritenuto efficace il disconoscimento, ha errato nel privare di efficacia le copie autentiche senza ulteriori indagini e senza indicare specifici motivi che autorizzavano a concludere per la mancanza di conformità con l’originale.
Si consideri, in tal senso, che: “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (Cass. 26/19/2020, n. 23426; Cass. 11/10/2017, n. 23902).
3. Con il secondo motivo di ricorso E.S. Spa ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. per avere il giudice deciso in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
3.1. Il motivo è fondato.
La sentenza della Commissione tributaria regionale ha affermato che le copie autentiche delle relate erano prive di efficacia perché la sottoscrizione di esse era, a sua volta, in copia e illeggibile.
In proposito, tuttavia, nulla aveva osservato la difesa della contribuente che aveva effettuato un disconoscimento, sia pur generico, relativo alla conformità delle copie agli originali ma alcunché aveva eccepito circa la forma nella quale erano state prodotte le copie.
Ogni questione sul punto doveva essere, semmai, oggetto di rilievo da parte del contribuente e non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice, trattandosi di materia eventualmente oggetto di eccezione in senso stretto.
4. Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che E. Spa, che pure si era offerta, potesse depositare gli originali perché si sarebbe trattato di produzione tardiva.
Tale strumento di impugnazione è assorbito in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi perché, essendo mancato un valido disconoscimento delle copie autentiche prodotte, non vi era necessità di produrre gli originali e comunque, ove si fosse verificato un valido disconoscimento, la produzione degli originali sarebbe stata ammissibile nella difesa successiva.
5. In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione stacc. di Taranto che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, e provvederà anche a regolare la spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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