Isee minorenni 2025: requisiti per averlo, come richiederlo e quando serve

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L’Isee minorenni, rilasciato come tutti gli altri modelli Isee dall’Inps, è una variante dell’Isee ordinario che deve essere richiesta solo dai genitori non coniugati e non conviventi per ottenere le prestazioni economiche a favore dei figli. Tra queste anche l’assegno unico: importante rinnovare l’Isee minorenni entro fine febbraio per disporre già da marzo delle eventuali maggiorazioni. In ogni caso rinnovando l’Isee entro fine giugno l’Inps provvederà al conguaglio degli arretrati. 

Isee ordinario e Isee Minorenni: differenze

L’Isee, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento che valuta la situazione economica di un nucleo familiare e che viene richiesto per accedere alla maggior parte delle prestazioni sociali agevolate che vanno dai vari bonus a sostegno della genitorialità ai servizi pubblici agevolati. L’indicatore Isee permette in sostanza di catalogare il reddito e il patrimonio di un nucleo familiare, tenendo anche conto della composizione della famiglia, con riferimento all’anno precedente a quello per cui si richiede la prestazione.

Tipologie di Isee

Esistono diverse tipologie di Isee, da richiedere a seconda delle necessità.

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  • Isee standard o ordinario. Questa versione dell’Isee, la più conosciuta e anche la più usata per la richiesta delle varie prestazioni, riporta le informazioni che riguardano la situazione anagrafica della famiglia (numero componenti, ecc..) e la situazione economica che viene dedotta dalla somma tra il reddito da lavoro e il patrimonio mobile (conti bancari) e immobile (case di proprietà).
  • Isee minorenni. Va richiesto nel momento in cui si vogliono ottenere bonus e altri aiuti relativi a figli sotto i 18 anni, ma solo quando i genitori non sono nè coniugati tra loro nè conviventi.
  • Isee università. Quando uno studente non è autonomo, cioè non risiede da almeno due anni fuori dall’abitazione familiare e non ha un reddito proprio, può avere un supporto economico per il diritto allo studio. Per richiedere tale supporto necessita dell’Isee universitario dove lo studente viene considerato come “attratto” nel nucleo dei propri genitori, anche se ha diversa residenza.
  • Isee sociosanitario. Lo si deve richiedere nel caso si desideri beneficiare di prestazioni economiche relative all’ambito socioassistenziale come l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti oppure l’ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio.
  • Isee sociosanitario residenze.  Serve esclusivamente per richiedere supporti economici in caso di ricoveri presso Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSA, RSSA).
  • Isee corrente. Si tratta di una particolare forma di Isee aggiornata in base ai redditi dell’ultimo anno che deve essere richiesta qualora in famiglia ci siano stati significativi cambiamenti nei redditi dovuti a condizioni sopravvenute negli ultimi 12 mesi come la perdita del lavoro, la cassa integrazione e così via. 

Quando serve e come richiederlo

L’Isee minorenni deve essere presentato solo dai genitori che non sono sposati e non convivono. Serve per poter accedere a una serie di sussidi e agevolazioni che prevendono come requisito un limite Isee ben preciso. Si va quindi dall’assegno unico alle agevolazioni per l’iscrizione al nido fino alle borse di studio per i ragazzi più grandi.

Attenzione però che in alcuni casi l’Isee minorenni coincide con l’Isee ordinario. Questo succede quando:
• i genitori sono sposati e conviventi tra loro
• i genitori non sono sposati ma convivono
• i genitori, pur sposati in precedenza, ora sono legalmente separati o divorziati.

In tutti questi casi l’Isee minorenni non va né calcolato, né presentato.

 

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Foto di Kamaji Ogino via Pexels.com

Quando serve e come richiederlo

L’Isee minorenni è necessario invece se i genitori non sono né sposati né conviventi. Si pone quindi subito il problema di quale sia il nucleo familiare in cui va indicato il minorenne. Nella maggior parte dei casi il minore, ai fini Isee, appartiene al nucleo familiare del genitore con cui convive. Il genitore che non convive va comunque indicato nell’Isee, come componente aggregato al nucleo del figlio. Succede infatti che, anche se non convive con il figlio, il genitore non convivente è “attratto”, con i suoi patrimoni e i suoi redditi, nel nucleo del beneficiario della prestazione.
Il genitore non convivente e non sposato non si ritiene invece parte del nucleo familiare nei seguenti casi:

  • il genitore risulti coniugato con una persona diversa dall’altro genitore
  • il genitore risulti avere figli con una persona diversa dall’altro genitore
  • sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli
  • sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
  • risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

Pur non rientrando nel nucleo familiare, ai fini del calcolo Isee è necessario però tener conto anche della situazione economica del genitore non convivente e non coniugato se questi è sposato con altra persona e ha altri figli. In questo caso al modello Isee ordinario calcolato sulla base della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica, un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate) si somma la cosiddetta componente aggiuntiva relativa ai parametri reddituali e patrimoniali del genitore non convivente.

Cambiano invece le regole se il genitore non convivente e non coniugato versa assegni periodici, risulta escluso dalla potestà sui figli o allontanato dalla residenza familiare oppure se è stata accertata la sua estraneità in materia di rapporti affettivi ed economici. In questi tre casi redditi e patrimoni restano esclusi dal calcolo dell’Isee minorenni, che coinciderà quindi con l’Isee ordinario.

In caso di genitori non conviventi e non sposati, l’Isee minorenni deve essere richiesto dal genitore con cui i figli convivono abitualmente. In questo modo, come visto, il genitore non convivente rientra nel nucleo familiare del figlio come componente attratta oppure aggiuntiva.

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Assegno Unico

L’Isee relativo al 2024 è scaduto a fine dicembre e pertanto tutti coloro che beneficiano di prestazioni collegate al modello Isee, anche quello minorenni, devono aggiornare i valori al 2025. Il valore Isee è uno dei requisiti principali per il calcolo dell’assegno unico e universale, il sostegno economico che spetta alle famiglie con figli a carico dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità.

L’importo mensile della prestazione, infatti, viene calcolato proprio sul valore dell’Isee nonché sulla base della composizione del nucleo familiare. Dal 2023 non è necessario rifare la domanda che si rinnova automaticamente anno dopo anno.

Dal momento però che la somma erogata viene determinata proprio sulla base dell’Isee, per continuare a ricevere l’assegno unico occorre rinnovare l’Isee standard oppure quello minorenni entro la fine di febbraio. Se l’Isee non viene rinnovato entro questi termini l’Inps erogherà l’assegno con importo minimo, cioè circa 57 euro per figlio minore.

Chi presenta il nuovo Isee entro fine febbraio riceverà l’importo aggiornato a partire dal mese di marzo. C’è comunque tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2025 per inviare l’Isee aggiornato al 2025 e ricevere tutti gli arretrati.

Calcolo Isee minorenni e come fare domanda

Il calcolo dell’Isee minorenni è diverso da quello previsto per l’Isee ordinario. Come precisato sul sito dell’Inps, per il calcolo dell’Isee minorenni occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull’Isee del nucleo familiare del minorenne.

Nel rispetto delle indicazioni previste caso per caso, per ottenere il modello Isee minorenni è necessario compilare la DSU. Per farlo ci si può rivolgere a CAF, patronati oppure procedere online sul sito Inps se in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

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Al fine di semplificare le procedure di presentazione della DSU, l’Inps ha sviluppato un sistema per ottenere la Dichiarazione Unica Precompilata, con una serie di dati prelevati dagli archivi Agenzia entrate ed Inps, in modo da ridurre il numero di informazioni che il cittadino deve inserire.  Come per tutti gli altri Isee, anche per quello minorenni, l’Inps mette a disposizione una simulazione online, gratuita e accessibile a tutti anche senza specifiche credenziali. Il servizio serve appunto a simulare l’Isee prima di procedere alla richiesta effettiva.
In alternativa, qualora si sia già in possesso di un Isee Ordinario calcolato con riferimento al nucleo del minorenne, è possibile simulare esclusivamente il valore della componente aggiuntiva del genitore non convivente cliccando su “Simula Componente Aggiuntiva”.

Documenti necessari

Per richiedere l’Isee minorenni servono i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità valido del dichiarante
  • codice fiscale e/o tessera sanitaria di tutti i componenti del nucleo familiare
  • certificazioni di invalidità o inabilità se presenti nel nucleo familiare
  • sentenza di separazione o divorzio
  • titolo di soggiorno per i cittadini stranieri 

In copertina foto di Mikhail Nilov via Pexels.com

 

 

 

In breve

L’Isee minorenni serve per accedere ad alcune prestazioni a sostegno dei minori come l’assegno unico e il bonus asilo nido ma solo in particolari circostanze cioè quando i genitori non sono coniugati e non sono conviventi. Va rinnovato entro fine febbraio per avere diritto già da marzo ad eventuali maggiorazioni dell’assegno unico.

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