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Ormai, in giurisprudenza è pacifico l’orientamento in base al quale il c.d. avviso bonario è impugnabile in via facoltativa, sia nel caso di liquidazione automatica sia ove si tratti di controllo formale.
Salvo casistiche da contestualizzare, di norma impugnare subito l’avviso bonario senza attendere la successiva cartella di pagamento è a nostro avviso fortemente sconsigliato.
Una conferma in questo senso deriva dalla pronuncia n. 2092 depositata ieri dalla Corte di Cassazione, secondo cui:
– il ricorso contro l’avviso bonario non impedisce all’Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento;
– ove il contribuente ricorra contro la cartella di pagamento, il ricorso ormai incardinato contro l’avviso bonario diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
I giudici, dopo aver ribadito che l’avviso bonario è atto impugnabile in via facoltativa, affermano nel punto 1.17: “Ciò, tuttavia, non comporta che, una volta impugnato un simile atto, l’Amministrazione finanziaria non possa, se non dopo la definizione del relativo giudizio in senso ad essa favorevole, iscrivere a ruolo le somme che risultano dovute a sèguito dell’attività di controllo formale e far notificare al contribuente la cartella di pagamento”.
Il passo riportato, forse, non brilla per chiarezza lessicale, ma sembra che la Corte voglia affermare che, quantomeno dopo un grado di giudizio ad essa favorevole, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ben può notificare la cartella di pagamento.
Ma, a ben vedere, l’Agente della riscossione non solo “può” ma “deve” notificare la cartella di pagamento quand’anche ci fosse una sentenza ad essa sfavorevole derivante dal ricorso contro l’avviso bonario.
Come rammentano i giudici, non è il controllo formale a dover essere attivato entro termini decadenziali (essendo i termini dell’art. 36-ter del DPR 600/73 solamente ordinatori) ma la cartella di pagamento, visto l’art. 25 del DPR 602/73.
Sebbene il tema non sia stato affrontato nella pronuncia, appare naturale che, pena la formazione della decadenza, la cartella vada in ogni caso notificata, salvo si sia già formato un giudicato sul merito della pretesa nel ricorso contro l’avviso bonario. Magari si può affermare che, se c’è stata la sentenza di accoglimento del ricorso contro l’avviso bonario, alcuna attività esecutiva/cautelare può essere attivata, ma non che sia inibita alla radice la notifica della cartella.
Del resto, l’avviso bonario non è atto presupposto nel senso tecnico del termine. Non a caso, la prassi, che da sempre ha sostenuto la non impugnabilità degli avvisi bonari, ha specificato che “gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario” (comunicato stampa Agenzia Entrate 23 maggio 2012 n. 67).
Tradotto in parole più semplici: se il contribuente non ricorre contro l’avviso bonario, non c’è nessuna limitazione della difesa nel ricorso contro la cartella, ma se ricorre oltre a doversi difendere dall’eccezione di inammissibilità opposta dagli uffici comunque riceverà la cartella di pagamento.
La cartella comunque va notificata
La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, afferma che in caso di successiva notifica dell’atto impugnabile (cartella di pagamento) se questo viene impugnato, il processo contro l’atto facoltativamente impugnabile viene privato del suo oggetto.
Ma è un recente arresto sempre della Corte di Cassazione (Cass. 9 dicembre 2024 n. 31630) a “chiudere il cerchio”: “se l’atto tipico viene impugnato, l’unico giudizio che rileva è quello avverso quest’atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l’atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l’avvenuto consolidamento degli effetti propri dell’atto tipico”.
Quest’ultima pronuncia, sia pure in tema di avvisi di pagamento TOSAP (atti che, al pari degli avvisi bonari, sono impugnabili ma solo in via facoltativa) afferma che se il successivo atto tipico (quindi, trasportando il discorso al nostro caso, la cartella di pagamento) non viene impugnato, la pretesa si consolida nonostante sia pendente il processo contro l’atto impugnabile ma solo in via facoltativa.
Insomma, il ricorso contro la cartella, in ogni caso, dovrà essere proposto e se, come detto dai giudici ieri, ciò comporta l’inammissibilità del ricorso già instaurato contro l’avviso bonario, il gioco non vale la candela.
Il ricorso contro l’avviso bonario appare quindi poco utile, salvo situazioni particolari, ad esempio quando c’è necessità di ottenere una sospensiva dal giudice che inibisca la formazione del ruolo (anche se, come detto, onde evitare la decadenza probabilmente il ruolo verrà ugualmente formato).
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