Il condominio può continuare a usufruire dello sconto in fattura per le spese da Superbonus anche dopo il cambio dell’impresa di costruzioni, a patto che vi sia stata una spesa documentata prima del 30 marzo 2024 e che la variante alla CILA-S sia regolarmente presentata.
Il condominio può continuare a beneficiare dell’opzione dello sconto in fattura anche se l’impresa di costruzioni è cambiata, a patto che la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S) sia stata presentata entro i termini stabiliti, e ciò anche sugli interventi eseguiti dopo il 30 marzo 2024, avendo pagato parte delle spese il 29 marzo.
A queste conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.15 del 28 gennaio 2025, indirizzata a un condominio che aveva deliberato l’esecuzione di interventi di riqualificazione ed edfficientamento energetico ex art.119 del DL Rilancio, il quale ha consentito – come ben sappiamo – la possibilità di beneficiare di una maxi detrazione anche attraverso i meccanismi dello sconto in fattura e della cessione del credito, poi ‘via via’ circoscritti e infine cancellati prima dal DL Cessioni (11/2023) e poi dal DL Superbonus (39/2024).
Superbonus per lavori in condominio: il caso
Un condominio aveva avviato lavori di riqualificazione energetica con Superbonus, presentando la CILA-S il 17 novembre 2022.
Dopo la sospensione dei lavori nel 2023 a causa di incertezze normative, la prima impresa esecutrice ha rinunciato all’incarico per altri impegni ed è stata contattata un’altra impresa di costruzioni per portare a termine i lavori.
La nuova impresa ha emesso una fattura il 26 marzo 2024 con lo sconto in fattura al 70% e il 29 marzo 2024 l’amministratore del condominio ha effettuato un bonifico “parlante” per il pagamento del restante 30% della fattura.
Successivamente, anche questa seconda impresa ha comunicato l’intenzione di recedere, rendendo necessario il subentro di un’altra ditta.
Il condominio ha quindi chiesto al Fisco:
- se il cambio dell’impresa e la relativa variante alla CILA-S influiscano sulla possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura, considerando che si tratta di una semplice variante in corso d’opera;
- se si possa continuare a beneficiare dell’opzione dello sconto in fattura anche per i lavori che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024, dato che alla data del 29 marzo 2024 era già stata sostenuta una spesa per i lavori di coibentazione termica dell’edificio.
Sconto in fattura Superbonus: ok con spese documentate entro il 30 marzo 2024
L’Agenzia delle Entrate conferma che il condominio può continuare ad avvalersi dello sconto in fattura anche con il subentro di una nuova impresa, a condizione che:
- sia stata presentata la CILA-S entro il 17 febbraio 2023, come effettivamente avvenuto;
al 30 marzo 2024 risultino già sostenute spese per lavori effettuati, documentate da fatture e pagamenti (come - il bonifico del 29 marzo 2024);
- il cambio dell’impresa sia comunicato con una variante alla CILA-S, che non compromette il diritto alle opzioni alternative alla detrazione.
Varianti in corso d’opera: ok all’opzione alternativa se le scadenze sono rispettate
Il punto chiave è quindi che il cambio dell’impresa esecutrice, comunicato con una variante alla CILA-S, non fa perdere il diritto allo sconto in fattura se la spesa è stata sostenuta prima del 30 marzo 2024.
Ma è importante sottolineare anche che se ci sono state variazioni alla CILA-S o ad altro titolo abilitativo (varianti in corso d’opera), esse non precludono l’accesso alle deroghe (per, appunto, spese sostenute e documentate entro il 30/3/2024), a condizione che la CILA-S sia stata presentata entro il termine stabilito (17 febbraio 2023), ciò per garantire la continuità dei progetti anche in caso di interruzioni e cambi al piano originale.
Sconto in fattura anche per interventi post 30 marzo 2024
In definitiva, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che in questo caso, visto che la CILA-S è stata presentata il 17 novembre 2022, e le spese sono state sostenute entro il 30 marzo 2024, come documentato dalla fattura, il condominio istante potrà, anche col cambio dell’impresa esecutrice, continuare a beneficiare del Superbonus con lo sconto in fattura, anche per interventi successivi al 30 marzo 2024, chiaramente in base all’aliquota di detrazione di riferimento, e cioè:
- 70% per l’anno 2024;
- 65% per l’anno 2025.
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