quota 103, opzione donna, ape sociale e proroga a 67 anni del limite ordinamentale per accedere alla pensione

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Agricoltura

 


Si è tenuto giovedì 30 gennaio 2025 presso il Ministero dell’Istruzione l’incontro di informativa sindacale relativo alle indicazioni operative sulle istanze di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.

La circolare, condivisa con l’Inps, precisa quanto segue:

Microcredito

per le aziende

 

  1. Opzione donna”. Possono presentare istanza le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

    L’istanza di cessazione potrà essere presentata su “Polis – istanze on line” entro il 28 febbraio 2025.

  2. Quota 103”. Possono presentare l’istanza le lavoratrici e i lavoratori al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni. La norma prevede, altresì, che per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2025 il trattamento di pensione anticipata sia determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. L’assegno di pensione anticipata, inoltre, sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.

    L’istanza di cessazione potrà essere presentata su “Polis – istanze on line” entro il 28 febbraio 2025.

  3. Ape sociale”. Anche per il 2025 è previsto l’accesso a tale beneficio al compimento dell’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi per le lavoratrici e lavoratori dipendenti che si trovino in una delle seguenti condizioni: assistenza ex articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74% con 30 anni di anzianità contributiva, o che svolgono attività c.d. gravose (nel settore scuola docenti di scuola dell’infanzia e primaria) con minimo 36 anni di anzianità contributiva.

    La domanda di dimissioni, in formato cartaceo, potrà essere presentata entro il 31 agosto 2025

    Le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione per opzione donna e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (cosiddetto 1° scrutinio 2025), potranno – previo riconoscimento del diritto da parte dell’Inps – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’INPS la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

  4. Abrogazione limite ordinamentale a 65 anni.

    a) Coloro che, compiendo 65 anni entro il 31 agosto 2025 con un’anzianità contributiva di 41/42 anni e 10 mesi, non abbiano fatto richiesta di cessazione entro il 21 ottobre 2024, hanno facoltà di presentare l’istanza, alla luce dell’abrogazione della norma che obbligava le Amministrazioni a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti in possesso di tali requisiti.

    b) Hanno facoltà di revocare l’istanza di cessazione dal servizio presentata entro il 21 ottobre 2024, coloro che, in base alla nuova normativa, intendano beneficiare, con la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre i 41/42 anni e 10 mesi, dell’accreditamento in busta paga dei contributi previdenziali. 

    Le istanze possono essere presentate, al di fuori della piattaforma POLIS, per il tramite dell’istituzione scolastica di titolarità, all’Ufficio scolastico territoriale di competenza entro il 28 febbraio 2025.

La FLC CGIL, prendendo atto delle novità normative, ha chiesto di specificare nella circolare alcuni impostanti aspetti. In particolare:

  • La possibilità di fruire delle misure incentivanti (trattenimento in busta paga dei contributi previdenziali) in caso di permanenza in servizio al raggiungimento dei requisiti “quota103”.

  • La nullità di eventuali atti di collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento, nel corso del 2025, del precedente limite ordinamentale, oggi abrogato.

  • Contributi e agevolazioni

    per le imprese

     

  • Il diritto, qualora non si produca istanza di cessazione ai sensi del precedente punto 4 lettera a), ad accedere alle misure incentivanti per la permanenza in servizio.

  • Indicazione delle condizioni che potrebbero determinare da parte dell’Amministrazione il trattenimento in servizio dei dipendenti dopo i 67 anni d’età anagrafica.

Si ritiene inoltre opportuno che venga fornito alle lavoratrici e ai lavoratori un fac-simile per ciascuna delle tipologie di istanze da presentare al di fuori della piattaforma Polis.

L’amministrazione si è riservata di valutare le richieste e, rappresentando l’urgenza di diffondere al più presto la circolare illustrata, si è impegnata riaprire il confronto con l’Inps al fine di poter fornire i chiarimenti proposti, eventualmente in una successiva nota.





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