La restituzione del 90% delle imposte del triennio 1990 – 1992 va fatta a condizione che sia stata presentata l’istanza entro il termine ultimo del primo marzo 2010. Nel caso di più soggetti che si trovano inizialmente in una stessa situazione ingiusta a loro danno e tale ingiustizia viene poi riconosciuta per ragioni oggettive, il riconoscimento deve valere anche per coloro che non si sono difesi.
Francofonte, 2 febbraio 2025. Per i contribuenti delle tre province siciliane, Catania, Ragusa e Siracusa, colpiti dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990, a partire dal 24 dicembre 2024, sono arrivati i rimborsi, cosiddetti “Sisma 1990”. I rimborsi sono eseguiti nella misura del 100 per cento degli importi riconosciuti, pari cioè al 90% delle imposte pagate per il triennio 1990 – 1992, più interessi. In base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, il cui termine ultimo era quello del primo marzo 2010, l’agenzia delle Entrate, con procedura automatizzata, sta procedendo al pagamento del saldo dei rimborsi già erogati nella misura del 50%. A seguire, saranno eseguiti gli altri rimborsi nei confronti dei contribuenti che non hanno ricevuto nulla. Il rimborso spetta a tutti i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Per principi consolidati della Cassazione, nel caso di più soggetti che si trovano inizialmente in una stessa situazione di diritto ingiusta a loro danno e tale ingiustizia viene poi riconosciuta per ragioni oggettive, il riconoscimento deve valere per tutti, anche per coloro che non si sono difesi, cioè, che non hanno presentato ricorso.
I principi della Cassazione. La Cassazione, con la storica sentenza 2575 del 29 marzo 1990, insegna che il Fisco non può “approfittare” di situazioni contingenti favorevoli <<sul piano amministrativo o processuale>> e, quindi, commettere palesi ingiustizie, facendo pagare di più o negare rimborsi spettanti al contribuente. Nel caso del rimborso del 90% delle imposte pagate per il triennio 1990 – 1992 (sisma 1990), l’ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per evitare ulteriori disparità tra contribuenti nelle stesse condizioni, potrà eseguire il rimborso, sia in assenza di contenzioso, sia in presenza di contenzioso con sentenze dei giudici tributari o di Cassazione negative per il contribuente. Sempre nella richiamata sentenza 2575 del 29 marzo 1990, si legge che <<A questo proposito giova ricordare che la Corte Costituzionale (ordinanza n. 544 del 27 novembre 1987), proprio in relazione al caso in cui una soltanto delle parti dello stesso contratto tenuta in solido al pagamento dell’imposta di registro abbia impugnato con successo l’accertamento dell’ufficio del registro, ha escluso che la mancata previsione nella legge di un effetto estensivo sia in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, sol perché ha ritenuto … che il condebitore non impugnante non può subire un trattamento deteriore stante l’invocabilità della regola posta dall’articolo 1306, comma 2 del codice civile>>. Questa regola è il riflesso di un principio etico giuridico fondamentale di più ampia portata e la cui attenta considerazione si impone pertanto in ogni rapporto, specie di diritto amministrativo: e che, cioè, se più soggetti si trovano inizialmente in una stessa situazione di diritto, ingiusta a loro danno, e tale ingiustizia viene poi riconosciuta per ragioni oggettive, il riconoscimento deve valere per tutti. In caso di una palese ingiustizia, la Pubblica Amministrazione ha il dovere, di diritto oggettivo, di correggerla nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela. Alla Pubblica Amministrazione, inoltre, incombe un altro dovere specifico: quello della correttezza.
Istanza entro il primo marzo 2010. Si ricorda che la condizione essenziale per i rimborsi del 90% delle imposte del triennio 1990 – 1992 (sisma 1990), spettanti ai contribuenti residenti in uno dei Comuni delle tre province interessate, Catania, Siracusa e Ragusa, era quella di avere presentato l’istanza entro il primo marzo 2010. Non esiste perciò alcuna riapertura dei termini per l’istanza di rimborso. Resta in ogni caso l’esclusione del rimborso dell’Iva, così come resta ferma l’applicazione del limite previsto per le imprese e i professionisti, del cosiddetto regime “de minimis”, in base al quale l’importo massimo degli aiuti di Stato ottenuti non può superare, nell’arco dei tre anni, il limite di 200mila euro. Superato questo limite, è escluso il diritto al rimborso. Per mettere la parola “fine” alla telenovela dei rimborsi del sisma 1990, che dura da oltre 22 anni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.289, Finanziaria per il 2003, sono indispensabili e urgenti i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, direzione centrale di Roma.
Il rimborso del 90% spetta a tutti. Per la Cassazione, come <<ampiamente argomentato dalla sentenza n.20641 del 1° ottobre 2007 (ripresa in numerose ordinanze della sesta sezione, tanto da divenire jus receptum), il condono previsto dalla legge n.289 del 2002, articolo 9, comma 17 risponde ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria>>. Come correttamente disposto dalla Cassazione, con l’ordinanza 22507 dell’11 dicembre 2012, per principio univoco e consolidato, tanto da divenire un diritto usuale (jus receptum), il beneficio della riduzione al 10% spetta sia a favore di chi non ha ancora pagato, sia a favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens, cioè di diritto sopravvenuto favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege.
Per la Cassazione, il contribuente sinistrato che ha pagato le imposte dovute per il triennio 1990-1992, ha diritto alla restituzione del 90% pagato in più, rispetto al forfait del 10 per cento previsto dalla legge 289/2002, legge Finanziaria per il 2003. La possibilità della “definizione automatica per gli anni pregressi”, come previsto dal titolo della norma di favore, con il pagamento forfetario del 10%, deve riguardare sia i contribuenti che avevano ancora debiti da pagare, sia i contribuenti che avevano pagato tutto o quasi delle somme relative al triennio 1990-1992.
La validità di questa interpretazione ha l’ulteriore conferma di risultare iscrivibile in un’ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di trattamento in situazioni uguali, come stabilito dall’articolo 3 della costituzione della Repubblica italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”.
E’ questa l’ottica da preferire per eliminare ogni dubbio interpretativo. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge, tra soggetti passivi della stessa fattispecie: in modo specifico tra chi non ha pagato nulla (e poteva pagare solo il forfait del 10%) e chi ha pagato tutto (e ha diritto al rimborso del 90%). Nel rispetto del principio di tutela dell’affidamento proprio dell’ordinamento comunitario e della legge sui diritti del contribuente, legge 212/2000, e dell’articolo 3 della costituzione, la norma di favore, di cui al richiamato comma 17 dell’articolo 9 della legge 289/2002, offriva due possibilità: la prima, a favore di chi non aveva pagato, chiedendogli solo il forfait del 10%; la seconda, a favore di chi aveva pagato tutto, riconoscendogli il rimborso del 90% di quanto già versato. E’ coerente con i principi di ragionevolezza che spetti a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo a un decimo, sia per chi non aveva pagato nulla, sia, a maggior ragione, per chi aveva pagato tutto.
Il legislatore non deve punire chi ha pagato e premiare i furbi che non hanno pagato. Il messaggio della Cassazione è chiaro: non si devono fare norme che premiano i furbi che non pagano, e mortificano i contribuenti più onesti e diligenti che pagano le tasse per intero. Per la Cassazione, il legislatore, nell’introdurre norme di favore, deve avere rispetto, prima di tutto, dei contribuenti diligenti e onesti. E’ netta, in questo senso, la censura della Cassazione sulla sanatoria del 2003, con lo sconto del 90% sulle tasse non pagate, che, di fatto, si era trasformata in un regalo per chi aveva deciso di rinviare “sine die” i versamenti e punito coloro che avevano pagato tutte le tasse al Fisco, qualche volta anche con interessi e sanzioni. Il regalo del 90% spetta anche a chi ha pagato tutto
Mimma Cocciufa – Tonino Morina,“Esperti fiscali del Sole 24 – Ore”
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