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farmacisti
01 Febbraio 2025
Il 2025 è l’ultimo anno del triennio formativo per raggiungere i 150 crediti Ecm previsti per i professionisti sanitari, farmacisti inclusi. C’è l’obbligo del 70% dei crediti per avere una Rc professionale ma anche riduzioni per i territori alluvionati negli ultimi 2 anni
di Simona Zazzetta
Il 31 dicembre 2025 scade il triennio formativo entro il quale i professionisti sanitari, farmacisti inclusi, devono raggiungere i 150 crediti formativi previsti dal Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM). L’attuale triennio 2023-2025 ha visto un’importante novità in merito all’assolvimento dell’obbligo e le conseguenze in caso di inadempienza, e cioè la non copertura da parte dalla propria compagnia assicurativa per quanto riguarda l’RC Professionale se non si raccolgono almeno il 70% dei crediti obbligatori, ma è prevista anche, a causa di più eventi alluvionali, la riduzione pari a un terzo dell’obbligo triennale per i farmacisti coinvolti a vario titolo dagli eventi.
Obbligo Ecm tra scadenze e sconti
Per il triennio 2023-2025, l’obbligo formativo per i professionisti sanitari è confermato in 150 crediti ECM, salvo eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni. Infatti, i professionisti sanitari, e ancora di più i farmacisti, possono fruire di una serie di bonus e riduzioni che portano, in certe condizioni, il totale complessivo da maturare nel periodo in corso anche a “60 crediti”.
Una prima riduzione ricordata nel corso dell’anno da Fofi riguarda lo sconto per i professionisti sanitari che nel precedente triennio abbiano maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150. Il raggiungimento dell’obiettivo porta infatti a vedersi riconoscere una riduzione di 30 crediti sul triennio in corso. Il bonus, sia pure ridotto a 15 crediti, è previsto anche qualora il totale maturato nel precedente periodo sia compreso tra 80 e 120 crediti.
I vantaggi del dossier formativo
Ci sono inoltre i vantaggi con il dossier formativo. Vale a dire che chi costruisce un dossier individuale o sia parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio – per i farmacisti l’ingresso è automatico – si potrà fruire di uno sconto di altri 30 crediti nel triennio in corso.
Il bonus previsto per il dossier formativo, sia individuale sia di gruppo è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario. Ma le riduzioni relative ai crediti maturati nei trienni precedenti e ai dossier sono cumulabili.
Oltre a questo sconto, che vale per la sola partecipazione al Dossier, viene poi riconosciuta una riduzione di 20 crediti per i professionisti sanitari che nel precedente triennio abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo e in relazione a quello di gruppo deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza del 70%.
Riduzioni per le zone alluvionate in Emilia-Romagna e Toscana
A questi abbuoni si possono aggiungere, se ci sono i requisiti anche le riduzioni previste da due delibere della Commissione nazionale per la formazione continua approvate nel corso del 2023 e del 2024 per le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana. In particolare, prevedono una riduzione di un terzo dell’obbligo per i professionisti sanitari residenti nei comuni elencati nel decreto-legge 61/2023 (province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini) e nei comuni delle province di Firenze, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno colpiti dall’alluvione. La stessa riduzione è prevista anche per i professionisti non residenti ma che hanno “svolto in maniera documentata la loro attività professionale in tali città” e va “computata proporzionalmente ai giorni di attività lavorativa svolti su base annua durante il periodo dell’emergenza e, comunque, nel limite massimo di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale” come spiega una comunicazione della Fofi. Per il riconoscimento della riduzione i farmacisti dovranno dichiarare la sussistenza dei presupposti entro il 31 dicembre 2025. La piattaforma per ottenerli è una sezione del sito di Cogeaps a cui si accede tramite Spid.
Copertura assicurativa: implicazioni dell’inadempimento
La novità rilevante del triennio riguarda l’efficacia delle polizze di Responsabilità Civile Professionale, la cosiddetta RC professionale. A partire dal 1° gennaio 2026, l’efficacia di queste polizze sarà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale nel triennio precedente.
Stando a quanto riportano i canali di informazione professionale di altri operatori sanitari con gli stessi obblighi Ecm, la data del 1° gennaio 2026 non è certa, in realtà la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo potrà essere effettuata solo il 1° aprile 2026, perché i provider hanno 90 giorni di tempo per registrare i crediti. Poi si dovrà aspettare che il Co.Ge.APS elabori i dati e li invii agli Ordini territoriali. Su modalità di invio o certificazione dei crediti alle compagnie assicuratrici sono ancora attesi chiarimenti.
L’obbligo ad almeno il 70% dei crediti per avere una copertura assicurativa, è stato introdotto dal Decreto legge per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che modifica quanto previsto dal Decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco. E il testo del decreto recita: “A decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
TAG: FORMAZIONE A DISTANZA (FAD), CREDITI ECM
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