Schermature solari esterne e bonus fiscali. Il MEF fa chiarezza

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A un’interrogazione dell’on. Giulio Centemero (Lega) sull’applicabilità di bonus fiscali per l’installazione di schermature solari esterne, risponde la sottosegretaria del Ministero dell’Economia e Finanze Lucia Albano. Come e quando applicare ecobonus, bonus casa e aliquota IVA agevolata al 10 per cento.

Una risposta molto articolata (e necessariamente lunga) del Ministero dell’Economia e Finanze fa chiarezza sui bonus fiscali per l’installazione di schermature solari esterne e sull’aliquota IVA agevolata al 10% per questi componenti edilizi.

Bonus fiscali e schermature solari esterne

L’interrogazione era stata posta dall’on. Giulio Centemero della Lega che aveva chiesto chiarimenti in merito all’applicabilità di bonus fiscali per l’installazione di schermature solari esterne. In particolare, le agevolazioni secondo l’ecobonus per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari esterne e quelle secondo il bonus casa per le spese di ristrutturazione edilizia e realizzazione di opere di risparmio energetico. Nel primo caso il riferimento di legge è l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. Nel secondo è l’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

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La domanda chiave

In particolare, l’on. Centemero chiedeva di sapere «se le schermature solari esterne, la cui funzione di risparmio energetico è definita dall’Allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 possano beneficiare dell’ecobonus o del bonus casa e se in quest’ultimo caso possano fruire dell’aliquota IVA agevolata al 10 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 488 del 1999, indipendentemente dalla presenza sullo stesso immobile di sistemi oscuranti (veneziane, avvolgibili e persiane e altro)».

Qui di seguito la risposta della sottosegretaria del MEF Lucia Albano.

Schermature solari ed ecobonus

Con la Circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E l’Agenzia delle entrate ha confermato che spetta una detrazione dall’imposta lorda (cosiddetto ecobonus) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o delle chiusure tecniche mobili oscuranti di cui all’allegato M del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, con marcatura CE.

Le caratteristiche

Il MEF spiega che si tratta di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata, nonché dell’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti e della fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature. Le schermature solari sono installate esclusivamente sulle esposizioni da est a ovest passando per il sud. La detrazione spetta nel limite massimo di euro 60.000.

Il riferimento di legge

Come precisato nel « Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti » di  Enea l’allegato M cui si continua a far riferimento è stato da tempo sostituito dall’allegato 2 al decreto ministeriale del 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Per l’installazione delle schermature solari è possibile usufruire dell’ecobonus, rispettando le caratteristiche sopra accennate.

Schermature solari e bonus casa

L’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al comma 1, lettera h), prevede, tra gli interventi agevolabili, i lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Peraltro queste opere possono essere anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, come confermato dalla già citata Circolare n.17/E.

La documentazione da produrre

Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è necessario acquisire idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e, pertanto, non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

Nota finale

Tuttavia, curiosamente il MEF evidenzia che: “In linea di principio, pertanto, la detrazione spetta, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla disciplina agevolativa, qualora sia attestato il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Un’affermazione che fa a pugni con quella del paragrafo precedente. Ben venga il chiarimento ministeriale che chiarisce molti dubbi ma non tutti. In effetti dal punto di vista normativo ci pare che sia più aggiornato il già citato « Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti » di  Enea.

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(continua)

Ennio Braicovich

 Immagine in alto: doc. BAT



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