costi della manodopera nel settore edile

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Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato l’allegato Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 29 gennaio 2025, emanato ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”), contenente, distintamente per gli operai e per gli impiegati, a livello provinciale, le tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative, a decorrere dal 29 gennaio 2025.

L’articolo 41, comma 13, del Decreto Legislativo n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) stabilisce che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Il successivo comma 14 prevede che, nei contratti di lavori e servizi, la Stazione appaltante o l’Ente concedente, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto sopra previsto.

Inoltre, l’articolo 110, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023 stabilisce che la Stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle su citate apposite tabelle.
Per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative, il Ministero ha esaminato il rinnovo dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

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  • CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato in data 03 marzo 2022 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
  • CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 29 luglio 2019 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
  • CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 4 maggio 2022 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Inoltre, il Ministero ha esaminato i vigenti contratti collettivi territoriali, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le relative associazioni territoriali datoriali e organizzazioni sindacali territoriali.
Di conseguenza, con il nuovo Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 ha provveduto ad aggiornare, con decorrenza dalla data di emanazione del decreto stesso, il costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative, come già determinato con il precedente Decreto Direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023 successivamente integrato con Decreto Direttoriale n. 74 del 15 dicembre 2023.

Il costo medio del lavoro è determinato, a livello provinciale, per operai e impiegati, nelle tabelle allegate al Decreto Direttoriale, che costituiscono parte integrante dello stesso .

Si osserva che, con comunicazione congiunta del 3 dicembre 2024, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei citati rinnovi contrattuali hanno espressamente condiviso le tabelle recanti i valori aggiornati del costo del lavoro predisposte da parte del Ministero stesso.

Il Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 dispone che il costo del lavoro determinato con il decreto stesso è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
 

 

Photo by Stefano Intintoli on Unsplash

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