Sul nuovo contratto integrativo triennale 25/28, relativo alla mobilità del personale della scuola intervistiamo la Flc Cgil che ha sottoscritto l’ipotesi di contratto ora al vaglio degli organismi di controllo per la firma al testo definitivo si attende l’OM per l’inizio della presentazione delle domande di trasferimento e passaggio relative all’ a.s. 25/26.
La scorsa settimana, mercoledì 29 gennaio, tutti i sindacati rappresentativi e firmatari del contratto 19/21 hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto 25/28 dopo una lunga e a tratti estenuante trattativa, ci può descrivere l’iter di questa maratona contrattuale e quali sono le principali novità introdotte da questo contratto rispetto al testo del contratto precedente che, ricordiamo, era stato firmato dalla sola Cisl Scuola e aveva suscitato non poche polemiche tra gli stessi sindacati?
(R) La trattativa è stata lunga perché ci si è dati l’obiettivo di rivedere e aggiornare il contratto triennale, su cui non si interveniva approfonditamente da tempo. Alla fine, pur attraversando punti di vista diversi, siamo arrivati ad un risultato soddisfacente in quanto sugli aspetti principali la linea sindacale è stata compatta. D’altronde, le novità più rilevanti derivano dall’applicazione del CCNL 2019/21 quindi da un presupposto forte: mi riferisco alle deroghe rispetto ai vincoli di legge, all’estensione delle precedenze e alla mobilità dei funzionari con incarico di DSGA.
Problema dei vincoli nella mobilità, introdotti da una legge e purtroppo inseriti per i neo immessi in ruolo dal 23/24 nel paniere PNRR dall’ex Ministro dell’istruzione il prof.Patrizio Bianchi.
In attesa di un provvedimento di legge che riporti tutta la materia nell’alveo della contrattazione, per cui occorre il via libera da Bruxelles, i sindacati dal CCNL 19/21 stanno percorrendo con l’amministrazione lunga la strada delle deroghe. Le vuole elencare per i nostri lettori ed indicare chi nella mobilità 25/28 resta comunque vincolato.
(R) In effetti le deroghe discendono dal CCNL 19/21 e pur confermate rispetto allo scorso anno, ci sono importanti estensioni che rappresentano la vera novità: i docenti e i funzionari con incarico di DSGA altrimenti vincolati dalla legge, possono accedere alla mobilità se genitori di figli fino a 16 anni (era fino a 12), beneficiari di legge 104/92 con gravità, coniuge o figlio di soggetto invalido, figlio di genitore ultra-sessantacinquenne (importante integrazione). Ovviamente sono esclusi dal blocco anche i soprannumerari.
Il CCNI da quest’anno, e per la prima volta da decenni, introduce un incremento significativo di punteggio per il servizio continuativo prestato nella stessa scuola di titolarità, che, se da una parte incentiva la continuità didattica, dall’altra premia i docenti che intendono dopo un congruo numero di anni di servizio in una medesima scuola, presentare domanda di mobilità per avvicinarsi alla propria abitazione nonché chi ha i requisiti per la mobilità professionale.
Sappiamo che questo era un obiettivo della Flc Cgil da contrapporre alla politica dei vincoli, in breve ci può illustrare questo incremento nel dettaglio e ci domandiamo, perché non sia stato ad esempio ripristinato l’ una tantum di 10 punti per coloro che per tre anni consecutivi non presentano domanda di mobilità ovvero pur presentandola la ritirano nei tempi previsti dall’OM?
R) Valorizzare, più che “premiare” la continuità didattica è la via maestra per riconoscere l’importanza della relazione didattica. Un principio che si contrappone all’idea punitiva del legislatore fatta di vincoli e di blocchi. L’incremento del punteggio è alla voce “anzianità di servizio”, ovvero riconosce la professionalità, proposta diversa rispetto ai provvedimenti legislativi estemporanei atti a monetizzare chi permane nella medesima scuola, ignorando che il reclutamento è spesso una roulette obbligata.
Non è solo riferito alla mobilità volontaria, ma anche e soprattutto alla mobilità d’ufficio e alle graduatorie interne, fondamentale in un momento in cui sono richieste tutele, visto il dimensionamento in corso.
Il punteggio una-tantum aggiuntivo ha fatto la sua epoca e, a posteriori, possiamo dire che è un sistema macchinoso: al tavolo nessuno lo ha riproposto.
Questione pre ruolo. È stato rivalutato ma in modo graduale , per uniformarlo alla valutazione del servizio pre ruolo nella mobilità a domanda, ma con punteggio per il servizio pre ruolo rivalutato solo prestato nel ruolo di attuale titolarità, non si discriminano i docenti con anni di servizio pre ruolo e di ruolo in un ruolo diverso da quello di titolarità?
Penso ai numerosi anni di servizio dei precari in altri ruolo rispetto a quello di attuale titolarità ovvero ai docenti di ruolo che dopo anni transitano ad es. da lettere nella scuola secondaria di primo grado a Italiano Storia nella scuola secondaria di secondo grado, o dalla scuola dell’infanzia a scuola primaria.
(R) L’equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo è un principio condivisibile conforme ai recenti orientamenti della commissione europea. La valutazione del servizio “in ruolo diverso” non ha gli stessi presupposti di urgenza e, soprattutto non si rinviene in nessuna direttiva della commissione europea.
Quali sono stati i punti in cui si è registrata all’ inizio una maggiore distanza tra le posizioni dell’amministrazione e le richieste sindacali?
(R) Di certo l’assegnazione del punteggio per tutor e orientatore, e non solo all’inizio. È stato un aspetto che ci ha impegnato molto nella trattativa anche perché ci siamo trovati di fronte ad una richiesta ministeriale molto esagerata e che appariva irrinunciabile. Siamo poi riusciti a trovare una soluzione che depotenzia di fatto il punteggio attribuito a questa figura, lo limita alla sola mobilità volontaria e, soprattutto, lo rinvia al termine del prossimo triennio.
Come siete arrivati per la deroga figli dalla richiesta sindacale dei 18 anni (maggiore età) ai sedici anni (obbligo scolastico) ?
(R) La richiesta sindacale dei 18 anni presupponeva di ricondurre la deroga alla maggiore età, estendendo il limite precedente imposto a 12 anni. I 16 anni rappresentano un punto di conciliazione e, per ora, va bene così, ma sempre con la prospettiva di rimuovere i vincoli perché ricongiungersi alla famiglia non ha soglia anagrafica.
Sul Contratto 25/28 avete espresso un giudizio positivo, come del resto anche gli altri sindacati, molti si chiedono se le deroghe e in particolare quella dell’assistenza al genitore ultrasessantacinquenne o che compie 65 anni nell’anno in cui si presentano le domande sarà confermata anche nel Contratto triennale sulle Utilizzszioni e Assegnazioni Provvisorie 25/28 che dovrebbe essere firmato il prossimo mese di giugno.
(R) Si giocherà un’altra partita, quindi non possiamo anticipare cose che non sappiamo. L’esperienza ci fa credere che su aspetti come questo non si torni indietro.
Concludiamo questa intervista con la domanda che si pongono tutti coloro che intendono per il 25/26 presentare domanda di mobilità.
Quando si prevede che si possano presentare le domande e credo se lo chiedano anche i consulenti presso le vostre sedi territoriali , per iniziare la maratona delle consulenze.
(R) L’ipotesi di CCNI è al vaglio degli organismi di controllo e dobbiamo aspettare la sottoscrizione definitiva, affinché il testo sia vigente. Poi c’è l’aggiornamento della piattaforma informatica che deve acquisire le novità. Con l’Ordinanza Ministeriale conosceremo i termini per la presentazione delle domande: l’inizio entro febbraio, almeno nelle intenzioni.
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