è un atto personale dell’interessato e la sua proposizione ad opera del difensore è legittima solo se munito di procura speciale (Vincenzo Giglio) – TERZULTIMA FERMATA

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Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 3727/2025, udienza del 9 gennaio 2025, ha chiarito che la domanda di riparazione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato.

Nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, l’art. 315 cod. proc. pen. richiama le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645 cod. proc. pen. laddove è previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di precisare che la domanda di riparazione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta. Pertanto, la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122 cod. proc. pen., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato (Sez. U, n. 8 del 12/03/1999, Sciamanna, Rv. 213508 – 01).

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Esiste quindi una differenza tra il mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui quest’ultimo non è titolare.

Ne consegue che la domanda può essere proposta dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen., ma non dal difensore munito di semplice procura ad litem, dovendosi garantire sia l’autenticità dell’iniziativa, sia la diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell’interessato (Sez. U, Sciamanna, cit.; Sez. 4 n. 25082 del 12/05/2021, Rv. 281490 – 01; Sez. 4, n. 10187 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278439 – 01).

Per essere validamente conferita, ai sensi dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere anche «la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce». In applicazione di tali principi si è così esclusa la validità della procura rilasciata al difensore che aveva sottoscritto la domanda di riparazione e allegata su foglio separato, che conferiva il potere di «presentare istanza ex art. 315 cod. proc. pen., senza alcuna ulteriore specificazione con riguardo all’oggetto per cui era conferita, quale ad esempio l’indicazione del numero del procedimento penale a cui era collegata» (Sez. 4, n. 16115 del 15/02/2018, Rv. 272475 – 01; principio richiamato anche dalla giurisprudenza successiva: Sez. 4, n. 16690 del 26/03/2024, in relazione ad una procura rilasciata esclusivamente in funzione del processo di merito, di cui recava il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato; Sez. 4, n. 16336 del 14/03/2023, in relazione ad una procura a presentare la domanda ex art. 314 cod. proc. pen., senza alcuna indicazione del procedimento in relazione al quale dovesse essere presentata).

Ciò che conta è che non vi sia incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte, e pertanto, in virtù del principio di conservazione degli atti, la procura speciale può considerarsi valida anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta; né rilevano, in quanto tali, le mere imprecisioni formali o le irritualità (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262473 – 01; Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Rv. 258089 – 01), ben potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale, e la sua collocazione, escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte (Sez. 4, n. 3445 del 11/09/2019, dep. 2020, Rv. 278026 – 01, in ordine alla costituzione di parte civile).



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