Il sindacato CISL Scuola ha recentemente pubblicato un approfondimento sulle modifiche introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità del personale docente ed ATA per il triennio 2025-2028, sottoscritto lo scorso 29 gennaio. Questo contratto apporta significative novità rispetto al precedente, con l’obiettivo di migliorare e aggiornare le procedure di trasferimento e passaggio di ruolo.
Deroghe ai vincoli
Una delle principali novità riguarda l‘ampliamento delle deroghe ai vincoli di mobilità. Il limite d’età per la deroga legata ai figli minori è stato esteso fino ai 16 anni, rispetto ai precedenti 12. Inoltre, è stata introdotta una nuova possibilità di deroga per l’assistenza ai genitori con più di 65 anni.
Per usufruire di queste deroghe, i docenti devono indicare come prima preferenza il comune o il distretto sub-comunale in cui risiede la persona da ricongiungere o assistere. Nel caso di deroga per invalidità personale o disabilità grave, la prima preferenza deve essere il proprio comune di residenza.
Vincoli ai trasferimenti
Il nuovo CCNI prevede due tipi di vincolo triennale:
- Quello derivante dalle operazioni di mobilità;
- Quello stabilito per legge per tutti i docenti assunti a partire dall’anno scolastico 2023/24.
I docenti che ottengono un trasferimento scegliendo una scuola specifica non potranno richiedere un nuovo trasferimento nei tre anni successivi, ma potranno comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione.
Per i docenti neoassunti, il triennio di permanenza viene calcolato considerando anche gli anni svolti in assegnazione provvisoria o utilizzazione (se in deroga), le supplenze conferite ai sensi dell’art. 47 CCNL dopo il superamento dell’anno di prova, l’anno di servizio con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, successivo alla prova, gli anni in cui la formazione e prova è stata rinviata e l’anno di prova con esito negativo.
Il vincolo triennale non si applica in caso di soprannumero, esubero o gravi motivi legati all’assistenza di familiari con disabilità, se sopravvenuti dopo la scadenza delle domande di concorso o iscrizione in GAE. Per gli insegnanti entrati in ruolo su posti di sostegno tramite GPS I fascia, il computo del vincolo triennale avviene secondo le medesime disposizioni.
Tutela per le donne vittime di violenza
Le docenti coinvolte in percorsi di protezione o con un provvedimento giudiziario che ne certifichi la condizione possono richiedere il trasferimento o l’assegnazione provvisoria in qualsiasi momento, sia verso un’altra provincia che all’interno dello stesso comune, se la violenza è legata al luogo di lavoro.
Precedenze nella mobilità
Il sistema delle precedenze è stato rafforzato, eliminando il concetto di referente unico e introducendo nuove possibilità:
- Fratelli e sorelle conviventi possono assistere il disabile se i genitori non possono farlo;
- Convivenza e unione civile sono riconosciute per l’assistenza al disabile grave;
- Figli e fratelli/sorelle non conviventi possono richiedere la precedenza per assistere genitori o fratelli con disabilità, a determinate condizioni.
Queste precedenze valgono anche per la mobilità interprovinciale. Inoltre, il periodo per il rientro nella scuola/comune di ex titolarità per i soprannumerari è stato esteso da 8 a 10 anni.
Passaggio su sostegno senza abilitazione specifica
I docenti già titolari su un grado di scuola e con specializzazione nel sostegno per un altro grado possono richiedere il passaggio di ruolo, anche se non abilitati per quel livello di istruzione.
Mobilità per l’insegnamento di educazione motoria nella primaria
Il nuovo CCNI prevede che i trasferimenti verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria siano considerati passaggi di cattedra. I docenti di educazione motoria possono chiedere mobilità verso altre classi di concorso, se abilitati. Per ottenere una cattedra di educazione motoria nella primaria è necessaria l’abilitazione tramite concorso ordinario. Anche per questi insegnanti si applicano le regole sul perdente posto.
Cambiamenti legati al dimensionamento scolastico
Le operazioni di mobilità legate al dimensionamento sono state semplificate e ora si distinguono in tre casi principali:
- Unificazione di più scuole in un’unica istituzione;
- Accorpamento di plessi o indirizzi sotto una diversa scuola;
- Cessazione di una scuola e trasferimento degli alunni a un’altra istituzione.
Mobilità per DSGA e funzionari elevata qualificazione
Sono stati introdotti tre nuovi articoli che regolano la mobilità dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e del personale con elevata qualificazione. Per i funzionari neoassunti a tempo indeterminato, il vincolo di permanenza è triennale invece che quinquennale, ma già dal primo anno possono chiedere mobilità per ottenere la titolarità su una scuola.
Domande di trasferimento condizionate
Le richieste di trasferimento dei docenti dichiarati perdenti posto verranno gestite in una fase anticipata rispetto agli anni precedenti.
Per approfondire ulteriormente le normative che regolano la mobilità e i diritti del personale scolastico, consulta la nostra CCNL Scuola: Guida al Contratto Nazionale Istruzione e Ricerca.
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