Le motivazioni della Corte costituzionale sull’inammissibilità del referendum sull’abrogazione dell’autonomia differenziata – Euractiv Italia

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I giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato inammissibile il quesito referendario sull’abrogazione del cosiddetto “ddl Calderoli” relativo all’autonomia differenziata delle Regioni che si sarebbe dovuto tenere tra il 15 aprile e il 15 giugno.

La Consulta aveva già comunicato la propria decisione lo scorso 20 gennaio, spiegando che “l’oggetto e la finalità del quesito” non risultavano chiari. Nella stessa occasione, erano stati invece dichiarati ammissibili gli altri cinque quesiti referendari, riguardanti: cittadinanza, Jobs Act, indennità di licenziamento nelle piccole imprese, contratti di lavoro a termine, responsabilità solidale del committente negli appalti.

Il referendum contro l’autonomia differenziata era stato promosso da Cgil, Uil, forze di opposizione e diverse associazioni civili, con il sostegno dei consigli regionali di Campania, Sardegna, Toscana, Puglia ed Emilia Romagna. I due quesiti iniziali erano stati unificati in un unico testo, che puntava sostanzialmente all’abrogazione della legge (ddl Calderoli) approvata nel giugno 2024.

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Autonomia differenziata: la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 192/2024 riguardante le questioni di costituzionalità sollevate sulla legge n. 86 del 2024, relativa all’autonomia differenziata delle regioni ordinarie.
Il comunicato diffuso il 14 novembre scorso aveva anticipato l’individuazione di sette profili di …

La sentenza n. 10 e il comunicato della Corte

Nella sentenza n. 10, pubblicata il 7 febbraio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione della legge n. 86 del 2024, contenente “disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle regioni ordinarie ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”. La Corte ha rilevato che “l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari”.

Nella nota diffusa dalla Consulta si sottolinea che il quesito “ha come oggetto l’abrogazione della legge n. 86, quale risultante a seguito della sentenza n. 192 del 2024”, la quale ha eliminato sette punti del testo originario e ne ha riscritti altri cinque. Con tale sentenza, la Corte aveva sì ritenuto non fondata la questione di costituzionalità sull’intera legge, ma aveva dichiarato illegittime alcune specifiche disposizioni.

La Corte costituzionale boccia il referendum sull’autonomia differenziata

La Corte costituzionale ha deciso lunedì (21 gennaio) in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo …

Le motivazioni dell’inammissibilità

Dalla nota diffusa dalla Corte emergono diverse motivazioni che hanno condotto alla pronuncia di inammissibilità:

  1. Profonda incidenza della sentenza n. 192
    La Consulta evidenzia che la sentenza n. 192 “ha profondamente inciso sull’architettura essenziale” della legge, dichiarando illegittime numerose disposizioni e fornendo un’interpretazione costituzionalmente orientata di altre.
  2. Ridimensionamento dell’oggetto dei trasferimenti
    In particolare, viene sottolineato come sia stato “ridimensionato in modo trasversale” l’oggetto dei possibili trasferimenti alle Regioni, limitandolo a specifiche funzioni invece che a intere materie.
  3. Paralisi nell’individuazione dei LEP
    È stata determinata la “paralisi dell’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti diritti civili o sociali”, rendendo di fatto impossibile stabilire tali livelli con l’attuale testo legislativo modificato dalla sentenza.
  4. Oscurità dell’oggetto referendario
    L’insieme di queste modifiche “preclude una chiara individuazione dell’oggetto del quesito”, che inizialmente riguardava l’intera legge n. 86, ma ora investe soltanto “quel che resta della stessa legge” dopo gli interventi della Corte.

Finalità del quesito e rischio di polarizzazione

Sempre secondo la nota della Consulta, “il quesito è inoltre privo di chiarezza quanto alla sua finalità”. L’“oscurità dell’oggetto” comporta infatti “un’insuperabile incertezza sulla stessa finalità obiettiva del referendum”, esponendo al rischio di trasformare la consultazione in un voto “a favore o contro il regionalismo differenziato in generale” o, addirittura, contro l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Quest’ultima disposizione, però, non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo di revisione costituzionale.

La Corte teme che ammettere questo referendum potrebbe comportare, come precisa il comunicato, “una radicale polarizzazione identitaria sull’autonomia differenziata in quanto tale, e in definitiva sull’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, snaturando così la funzione stessa del referendum e violando il requisito di chiarezza del quesito.

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[a cura di Simone Cantarini]



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