L’entrata in vigore del correttivo Cartabia sulla mediazione civile e commerciale

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Il 25 gennaio del 2025 è entrato in vigore il correttivo al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149[1], che ha modificato, innovato e specificato la materia della mediazione civile e commerciale.

La digitalizzazione

Le novità più importanti si riscontrano nella digitalizzazione degli strumenti e della gestione degli incontri di mediazione all’insegna della modernizzazione e della maggiore flessibilità procedurale.

Per quanto concerne la gestione degli incontri di mediazione, il decreto regola la mediazione telematica, prevedendo, agli articoli 8 bis e 8 ter del decreto la possibilità, su richiesta di ciascuna parte, di svolgere gli incontri in modalità completamente telematica: si tratta della cosiddetta modalità partecipativa audiovisiva da remoto, che comunque garantisce “la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate”.

Si introduce, altresì, la previsione della redazione e sottoscrizione documentale secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

A conclusione del procedimento, il mediatore firmerà, dunque, un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo con il previo onere di verificare “l’apposizione, la validità e l’integrità delle firme” per poi apporre la propria firma.

Quando è necessario acquisire le firme delle parti, quest’ultime hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati con modalità telematica vengano firmati senza indugio e le firme siano apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD. Questo quando vi sia il consenso di tutte. Tuttavia, al fine di bilanciare l’innovazione tecnologica e necessità di sicurezza procedurale, qualora dovesse mancare il consenso unanime delle parti all’utilizzo delle firme elettroniche, si prevede il ricorso alla modalità analogica davanti al mediatore.

La durata della mediazione

Novità rilevanti riguardano anche i tempi del procedimento. L’articolo 6 del decreto, regolando i tempi del procedimento di mediazione, individua in sei mesi (e non più in tre) il termine ordinario per la conclusione della mediazione, decorrente dalla domanda di mediazione o, in caso di mediazione delegata, dall’ordinanza di rimessione del giudice. Tale termine può, però, essere prorogato “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi” su accordo scritto delle parti. Rimane ferma la regola della non soggezione del termine alla sospensione feriale.

La delega della partecipazione

La riforma Cartabia pone l’attenzione anche sul tema della semplificazione delle modalità di delega a un terzo alla partecipazione agli incontri. Detta delega, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 8, può essere conferita con atto sottoscritto mediante firma non autenticata, accompagnata dagli estremi del documento d’identità del delegante. Solo per i casi più complessi, disciplinati dall’art. 11 comma 7, il correttivo mantiene la possibilità di una delega con firma autenticata da pubblico ufficiale.

L’estensione del patrocinio a spese dello Stato

La modifica degli articoli 15 bis e 15 quinquies, sul solco di un suo maggiore ricorso e di una maggiore valorizzazione della giustizia alternativa, ha provveduto ad ampliare la platea dei beneficiari del patrocinio a spese dello Stato, includendovi i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, gli apolidi e le organizzazioni non lucrative che non esercitano attività economica.

La mediazione delegata fino alla remissione in decisione

Il giudice potrà delegare in mediazione fino all’udienza di rimessione in decisione (e non fino al momento della precisazione delle conclusioni).

La mediazione come condizione di procedibilità

E’ utile, infine, ribadire che la mediazione nei casi di controversie in materia obbligatoria, tra cui condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.

[1] Id est, D.lgs. 216 del 27.12.24 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10.1.2025.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Copyrights © 2015 – ISSN 2464-9775

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