Superbonus 110%: per lo sconto in fattura rileva la data di invio al SdI

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Carta di credito con fido

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La fattura non può considerarsi emessa prima
dell’invio al SdI, che deve avvenire
entro 12 giorni dall’emissione del documento del
pagamento.

Questo significa che lo sconto in fattura
integrale
, che corrisponde al pagamento complessivo da
parte del committente, si intende applicato nel momento in cui la
fattura viene inoltrata al SDI.

Superbonus e sconto in fattura: occhio alla data di invio al
SDI

Si tratta di un aspetto particolarmente delicato in materia
di Superbonus tenendo conto che dal 2024,
l’aliquota di detrazione spettante per gli interventi agevolati è
scesa al 70% dal precedente 110%. Eventuali errori di invio “a
cavallo” tra i 2 anni hanno quindi conseguenze non da poco, come
dimostra il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli, con la sentenza
del 13 dicembre 2024, n. 18322
.

Il giudice ha infatti respinto il ricorso presentato da un
condominio sulla sospensione esul definitivo diniego, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, di una
comunicazione delle opzioni alternative alle
detrazioni dirette nell’ambito di un intervento Superbonus, 
per lavori effettuati nel 2023.

In particolare, il Fisco aveva accertato che una fattura, emessa
con sconto integrale il 15 dicembre 2023, era stata trasmessa al
SDI solo il 10 gennaio 2024.

L’invio tardivo avrebbe comportato un errore sostanziale
sull’individuazione dell’agevolazione spettante, in quanto la spesa
andava attribuita all’anno 2024 e non al 2023, determinando
l’annullamento totale del credito, vista la diversa percentuale di
detrazione spettante per le spese anno 2024, pari al 70%, anziché
quella del 110% relativa alle spese sostenute nell’anno 2023.

Secondo i ricorrenti:

  • la disposizione prevista dall’art. 21 comma 4 del d.P.R. n.
    633/1972, che prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni
    dall’effettuazione dell’operazione, definita ai sensi dell’art. 6
    dello stesso decreto, non trova applicazione nel caso di sconto in
    fattura, in cui non è previsto alcun pagamento;
  • il momento di effettuazione coincide perfettamente con il
    momento di emissione della fattura;
  • la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 104/2023,
    avrebbe specificato che sia possibile ritenere “sanabili” tutte le
    fatture datate 2023, se trasmesse allo Sdi al massimo entro il 12
    gennaio 2024;
  • l’invio della fattura oltre il termine previsto è
    regolarizzabile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
    all’art. 13, comma 1, lett. b-bis), del D. Lgs. 472/1997 che, oltre
    a sanare una violazione, comporta come ulteriore effetto il
    ripristino della situazione tale e quale a quella che si avrebbe
    avuto in origine.

Fattura con sconto integrale: si intende pagata solo al momento
dell’invio al SDI

Di diverso avviso la CGT che ha preliminarmente evidenziato come
la
risposta
dell’agenzia delle Entrate 13 maggio 2024, n.
103
 riguardi un’ipotesi di inoltro allo SdI
intervenuto entro il 31 dicembre 2023, con successivo scarto e
affermata possibilità di nuovo inoltro dopo detta data, purché nel
rispetto dei termini di legge.

Nella risposta si legge che “in altre parole, ai fini
dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in
ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in fattura applicabile
secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare
rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente
all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche
tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia
stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21,
comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano
gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla
disciplina del “Superbonus 110%”.

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Ciò significa che, nel caso di specie, il termine di dodici
giorni decorrente dall’emissione della fattura (15 dicembre 2023)
per provvedere alla trasmissione della fattura
allo SdI, a norma dell’art. 21, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972, è
venuto irrimediabilmente a scadere in data 27 dicembre 2023,
laddove, invece, detta trasmissione è intervenuta solo in data 10
gennaio 2024, ovvero a distanza di ben 26 giorni dalla data di
emissione; da ciò deriva che neppure secondo l’interpretazione
benevola, la parte può beneficiare dell’effetto di cd.
sanatoria e/o retrodatazione correlato alla
predetta norma, ovvero, più correttamente, alla possibilità di dare
rilievo alla data di emissione della fattura in luogo di quella di
trasmissione al SdI.

Torna quindi ad applicarsi il principio secondo cui, per
individuare l’anno di riferimento cui correlare i benefici fiscali,
va considerato esclusivamente alla data di trasmissione
della fattura allo SdI
.

Criteri di imputazione delle spese: come operare in caso di
sconto in fattura

Per altro, la circolare n. 30/E del 2020
dell’Agenzia delle Entrate, sia pure con riferimento
all’applicazione dei criteri di imputazione delle spese, ha
chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento
in luogo della data dell’effettivo pagamento alla data di emissione
della fattura da parte del fornitore, fermo restando che la fattura
non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI.

Conclude quindi la CGT che non si può quindi condividere
l’assunto secondo cui la definizione con ravvedimento operoso della
violazione fiscale (trasmissione allo SdI dopo il termine di 12
giorni) sarebbe utile anche a consentire di dare rilievo alla data
di emissione della fattura (ovvero alla data indicata in fattura)
in luogo di quella di trasmissione.

Si tratta infatti di un’interpretazione in palese contrasto con
le legittime opzioni interpretative adottate dall’Agenzia delle
Entrate ed ampiamente pubblicizzate anteriormente alla scadenza del
31 dicembre 2023.

Ne deriva che è corretto lo scarto della comunicazione per
annullamento totale del credito, vista la diversa percentuale di
detrazione spettante per le spese anno 2024, pari al 70%, anziché
quella del 110% relativa alle spese sostenute nell’anno
2023. 

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