La sentenza Cass. pen., Sez. VII, 7 gennaio 2025, n. 520, si sofferma su una questione che frequentemente si pone nella giurisprudenza di legittimità ma che, causa anche l’incomprensione dei principi più volte affermati dalla Corte di cassazione, rende necessario un approfondimento, ossia l’individuazione delle ipotesi nelle quali può parlarsi di assoluta occasionalità della condotta di trasporto di rifiuti ove lo stesso si svolga in assenza di una qualsiasi autorizzazione.
Massima
In tema di rifiuti, per escludere la rilevanza penale della condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti (condotta rientrante in quella, più ampia, di gestione on autorizzata di rifiuti), è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di “gestione” dei rifiuti, circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera “occasionalità”, bensì da “assoluta occasionalità” (come, ad esempio, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica).
Sintesi
Con la sentenza Cass. pen., Sez. VII, 7 gennaio 2025, la S.C. si sofferma su una questione che frequentemente si pone nella giurisprudenza di legittimità ma che, causa anche l’incomprensione dei principi più volte affermati dalla Corte di cassazione, rende necessario un approfondimento, ossia l’individuazione delle ipotesi nelle quali può parlarsi di assoluta occasionalità della condotta di trasporto di rifiuti ove lo stesso si svolga in assenza di una qualsiasi autorizzazione. La Cassazione, in particolare, in una fattispecie nella quale due soggetti erano stati condannati in relazione al reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la condotta degli imputati era connotata da occasionalità, circostanza che avrebbe escluso la tipicità del fatto, osservando diversamente che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha contribuito a chiarire i contorni della fattispecie, la condotta degli imputati, avente ad oggetto circa 1.100 kg. di rifiuti oggetto di cernita preliminare (batterie esauste, alluminio, rottami ferrosi), doveva intendersi come riferibile ad una attività commerciale e non già frutto di attività estemporanea, connotata, appunto, da quella “assoluta occasionalità”, unica atta a giustificare l’esclusione della rilevanza penale del fatto.
Fatto
La vicenda processuale segue, come anticipato, alla sentenza con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale, per l’effetto condannando due soggetti in relazione al reato di cui all’ art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, in relazione ad attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Ricorso
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dei due imputati, sostenendone, per quanto qui di interesse, l’erroneità in quanto la condotta degli imputati era connotata da occasionalità, circostanza che escludeva la tipicità del fatto.
Sentenza e motivazioni
La Cassazione, nell’affermare il principio di cui in massima, ha disatteso la tesi difensiva, in particolare osservando come la condotta degli imputati, avente ad oggetto circa 1.100 kg. di rifiuti oggetto di cernita preliminare (batterie esauste, alluminio, rottami ferrosi), era sicuramente riferibile ad una attività commerciale e non già frutto di attività estemporanea; dunque, connotata da quella “assoluta occasionalità” che, sola, può giustificare la irrilevanza penale del fatto.
Precedenti giurisprudenziali
Quanto ai precedenti giurisprudenziali, il principio di diritto affermato dalla Cassazione riveste senza dubbio particolare rilievo, in particolare perché riafferma chiaramente un principio che, nonostante sia stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, pare non essere stato – come dimostra il caso in esame – sufficientemente compreso dagli operatori del settore.
Merita, a tal proposito di essere ricordato che, stante la natura di illecito istantaneo della contravvenzione di cui all’ art. 256, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a consentirne il perfezionamento. Esso si consuma quindi in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato ( Cass. pen., Sez. 3, 2 ottobre 2014, n. 8979, C. e a., CED Cass. 262514; Cass. pen., Sez. 3, 13 aprile 2010, n. 21655, H., CED Cass. 247605), posto che una continuativa ed organizzata attività abusiva di trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui all’ art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (Cass. pen., Sez. 3, 12 luglio 2012, n. 26614/2013, T., CED Cass. 257075). Occorre tuttavia, pur sempre, che si tratti di un’attività di “gestione” di rifiuti, dalla quale deve ritenersi esclusa la “assoluta occasionalità” (v., da ultimo, Cass. pen., Sez. 3, 10 maggio 2023, n. 24676, R., inedita; Cass. pen., Sez. 3, 26/01/2021, n. 4770, C., CED Cass. 280375 – 01). Si è quindi affermato che ove la “attività” effettivamente svolta rientri tra quelle indicate dalla norma quand’anche posta in essere di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa, integra, al di fuori dell’ipotesi di assoluta occasionalità, la tipicità del reato di gestione abusiva quando sia svolta in assenza del prescritto titolo abilitativo ( Cass. pen., Sez. 3, 7 gennaio 2016, n. 5716, I., CED Cass. 265836). Del resto, la Cassazione ha evidenziato come la rilevanza della “assoluta occasionalità” ai fini dell’esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la “attività” di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall’orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea ( Cass. pen., Sez. 3, 11 febbraio 2016, n. 8193, R., CED Cass. 266305; Cass. pen., Sez. 3, 17 gennaio 2012, n. 5031, Granata, inedita). Come di recente sottolineato dalla Cassazione ( Cass. pen., Sez. 3, 12 giugno 2024, n. 28484, H., inedita), sono stati posti in risalto, per effetto del sedimentarsi delle pronunce giurisprudenziali in subiecta materia, degli indici sintomatici della illecita “gestione”, quali, a titolo esemplificativo: a) la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione ( Cass. pen., Sez. 3, 16 marzo 2023, n. 16355, A.); b) la eterogeneità dei rifiuti gestiti (ibidem); c) la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta ( Cass. pen., Sez. 3, 26 gennaio 2021, n. 4770, C., cit.); c) il numero dei soggetti coinvolti nell’attività ( Cass. pen., Sez. 3, 6 novembre 2018, n. 2575, dep. 2019, inedita); d) l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali ( Cass. pen., Sez. 3, 11 febbraio 2016, n. 8193, P.M. in proc. R., CED Cass. 266305-01); e) le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito ( Cass. pen., Sez. 3, 4 luglio 2017, n. 36819, R., CED Cass. 270995-01). Conclusivamente, ben spiega l’affermazione della cassazione, nel caso qui commentato, secondo cui per escludere la rilevanza penale della condotta è necessario che, nel caso concreto, non sia ravvisabile alcuna attività di “gestione” dei rifiuti, circostanza che è esclusa non già nel caso di condotta caratterizzata da mera “occasionalità”, bensì da “assoluta occasionalità” (come, ad esempio, nel caso di soggetto privato che provveda al trasporto di rifiuti propri da portare in discarica). Nel caso in esame, infatti, la condotta degli imputati, avente ad oggetto circa 1.100 kg. di rifiuti oggetto di cernita preliminare (batterie esauste, alluminio, rottami ferrosi), era sicuramente riferibile ad una attività commerciale e non già frutto di attività estemporanea.
Rifiuti – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Art. 256, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Trasporto abusivo – Assoluta occasionalità della condotta idonea ed escludere il reato – Caratteristiche – Individuazione. |
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