Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

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MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025
270ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REDIGENTE

(246) Isabella RAUTI e altri.- Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(400) DE PRIAMO e altri.- Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(485) Maria Cristina CANTU’ e altri.- Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica
(546) SILVESTRONI e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA- Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell’encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti
(601) Elisa PIRRO e altri.- Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica
(603) Ylenia ZAMBITO e altri.- Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(946) Maria Cristina CANTU’ e altri.- Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico
(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO- Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante
(1356) Daniela SBROLLINI e Dafne MUSOLINO.- Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1356, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.
Riferisce sul disegno di legge n. 1356 il senatore RUSSO (FdI), il quale fa presente che l’articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, mentre in base all’articolo 2 la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante e dà diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.
L’articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, siano individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia. Affida inoltre all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il compito di individuare un apposito Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA).
L’articolo 4 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, del Registro nazionale della fibromialgia, mentre l’articolo 5 dispone in ordine alla formazione del personale medico e di assistenza.
L’articolo 6 prevede che il Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuova studi e ricerche sulla fibromialgia.
L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio nazionale per la tutela dei cittadini affetti da sindrome fibromialgica.
L’articolo 8 demanda al Ministero della salute iniziative di promozione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore e l’articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.
In considerazione dell’affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde il relatore RUSSO (FdI), propone, per il prosieguo dell’iter, l’abbinamento del disegno di legge n. 1356 con i disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 594, 601, 603, 946 e 1023, già in discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(647) RUSSO e altri. – Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico
(739) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa
(1289) BOCCIA e altri. – Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.
Il presidente ZAFFINI comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati 65 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto) riferiti al testo base, disegno di legge n. 647.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)
In riferimento ai profili di competenza del provvedimento in esame, la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) segnala in primo luogo la previsione dell’adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, di cui all’articolo 1, tra gli scopi del quale rientra la promozione della rigenerazione culturale di periferie, aree interne e aree svantaggiate, particolarmente quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento nonché tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del codice del Terzo settore.
Ai fini dell’attuazione delle misure concernenti il “Piano Olivetti per la cultura” il comma 2-bis autorizza il Ministero della cultura a conferire un incarico di livello dirigenziale generale.
L’articolo 2 prevede l’istituzione di un’Unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato, destinata a operare alle dipendenze dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. Ai sensi del comma 4 l’Unità di missione è composta da un dirigente di livello generale, da due dirigenti di livello non generale e da cinque unità di personale non dirigenziale. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
Il successivo comma 6 dispone l’istituzione presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze di una posizione dirigenziale di livello generale, avente funzioni di supporto alle attività inerenti alla collaborazione tra l’Italia e gli Stati africani.
In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

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IN SEDE REDIGENTE
(227) Maria Cristina CANTU’ e altri.- Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria
(726) Sandra ZAMPA e altri.- Disposizioni concernenti l’organizzazione dell’assistenza sanitaria primaria
(811) Maria Domenica CASTELLONE e altri.- Disposizioni concernenti l’assistenza sanitaria primaria e di prossimità
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227 e 726, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 811 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 luglio 2023.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge n. 811, il cui articolo 1 stabilisce che è consentito l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del SSN, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità o in medicina di comunità e delle cure primarie.
L’articolo 2 prevede che i medici in possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale operanti in rapporto di convenzionamento col SSN possano concorrere, nell’ambito del concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, anche sui posti riservati al personale del SSN, nell’ambito della tipologia di scuola in medicina di comunità e delle cure primarie.
L’articolo 3 stabilisce che ha titolo all’esercizio della medicina generale anche il medico che abbia completato una formazione complementare nell’ambito delle cure primarie.
L’articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell’università e ricerca, sia istituito il settore scientifico disciplinare di riferimento per la medicina generale, di comunità e cure primarie, mentre l’articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della formazione di medico chirurgo, finalizzate a rendere strutturale, l’insegnamento delle cure primarie.
L’articolo 6 prevede che le aziende sanitarie locali possano procedere all’assunzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali attraverso concorso pubblico regionale. È inoltre prevista, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di transizione al rapporto di dipendenza per i medici attualmente operanti in rapporto di convenzione con il SSN.
In considerazione dell’affinità della materia, il presidente ZAFFINI, concorde la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), propone, per il prosieguo dell’iter, l’abbinamento del disegno di legge n. 811 con i disegni di legge nn. 227 e 726, già in discussione congiunta.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1366) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) puntualizza che l’urgenza delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 deriva dall’esigenza di disciplinare il procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli stabilimenti industriali di interesse strategico conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 giugno 2024.
L’articolo 1 modifica dunque la disciplina sulla valutazione del danno sanitario relativa agli stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale.
Il comma 1 dell’articolo 2 prevede che il gestore di uno stabilimento riconosciuto di interesse strategico nazionale fornisca, nell’ambito della procedura di riesame dell’AIA, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo, e che, nelle more dell’emanazione del primo decreto ministeriale di aggiornamento dei criteri metodologici, il gestore predisponga, in luogo del rapporto di VDS, uno studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).
Il successivo comma 2 dispone che lo studio di VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019.
Il comma 3 richiede al Ministero dell’ambiente di acquisire il parere dell’Istituto superiore di sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore.
Il comma 4 prevede che la commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell’ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale.
L’articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e concernenti impianti strategici.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama l’attenzione sulla delicatezza della materia oggetto del provvedimento, relativamente all’impatto sanitario della generalità degli stabilimenti di rilevanza strategica, per cui è opportuno che l’espressione del parere avvenga successivamente alla conclusione delle audizioni e all’avvio del dibattito presso la Commissione di merito.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) concorda con la senatrice Camusso, tenuto conto del possibile impatto sulla salute pubblica di eventuali semplificazioni normative, funzionali principalmente alla collocazione sul mercato degli impianti di rilevanza strategica.
Il senatore MAZZELLA (M5S) ritiene a sua volta indispensabile che la Commissione disponga del tempo necessario al dovuto approfondimento sulle implicazioni sanitarie delle innovazioni normative in esame riguardo la valutazione del danno sanitario.
Il relatore ZULLO (FdI) giudica comprensibili le richieste precedentemente formulate, facendo tuttavia presente che l’urgenza del provvedimento in esame è dovuta alla necessità di conciliare le esigenze della continuità produttiva con quelle della tutela ambientale e della salvaguardia della salute, nel senso indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si rimette pertanto alla Commissione riguardo alla determinazione dei tempi di esame.
Il presidente ZAFFINI rinvia quindi il seguito dell’esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1352) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Nota la relatrice MANCINI (FdI) che, come disposto dall’articolo 3 del disegno di legge n. 1352, le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei compiti conseguenti alla ratifica e all’esecuzione dell’Accordo del 2 maggio 2022 fra i Governi di Italia e Giappone in materia di vacanza-lavoro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il testo dell’Accordo specifica all’articolo 1 i requisiti e le condizioni per l’ottenimento del visto per vacanza-lavoro.
L’articolo 3 prevede la possibilità per i cittadini italiani in possesso di visto per vacanza-lavoro di rimanere in Giappone per un periodo di un anno, potendo anche esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro come attività accessoria delle loro vacanze. Lo stesso vale per i cittadini giapponesi, i quali possono svolgere un’attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi.
Ai sensi dell’articolo 4 ciascuna Parte determina annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro, mentre l’articolo 5 richiama il rispetto da parte dei partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro della normativa vigente nel Paese ospitante, compresa quella relativa al lavoro e alla sicurezza sociale.
Propone conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.
Constatata l’assenza di richieste di intervento e accertata la presenza del numero legale, il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere.
La Commissione approva all’unanimità.
(1358) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Nel riferire sul disegno di legge in esame, la senatrice LEONARDI (FdI) osserva che ai sensi dell’articolo 3 le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Quanto al contenuto dell’Accordo, il Titolo I stabilisce le definizioni adottate e individua le autorità competenti. Sono inoltre definiti i campi di applicazione materiale e personale ed è stabilito il principio di parità di trattamento.
L’articolo 5, compreso nel Titolo II, specifica che i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dell’Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa. Eccezioni per i casi particolari sono previste dagli articoli successivi.
In base all’articolo 10 i periodi di assicurazione compiuti si possono cumulare con i periodi compiuti in base alla legislazione dell’altra Parte. L’articolo successivo consente la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in forza delle legislazioni dei due Stati.
Le disposizioni comprese nel Titolo III, Capitolo I, riguardano la malattia e la maternità. Viene innanzitutto riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie nel luogo di residenza o soggiorno ed è disciplinato il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata sul territorio dell’altro Stato contraente.
L’articolo 14 estende il diritto alle prestazioni sanitarie ai pensionati e ai loro familiari, mentre l’articolo 15 disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.
L’articolo 16 dispone la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefici sanitari. Sono infine stabilite le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le istituzioni.
Il successivo Capitolo II norma il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente senza ricorrere alla totalizzazione, quindi disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.
L’articolo 21 riguarda il caso in cui il lavoratore non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, per il diritto alla pensione.
L’articolo 22 dispone l’erogazione dei trattamenti minimi sul territorio in cui il beneficiario risiede, mentre l’articolo 23 prevede l’applicazione del principio di assimilazione per l’accertamento di determinati requisiti.
Il Capitolo III riconosce il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato esposto a rischi in uno degli Stati contraenti.
La valutazione del grado di incapacità tiene conto, in base all’articolo 26, degli eventi pregressi occorsi nell’altro Stato contraente.
L’articolo 27 disciplina il caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all’altro.
L’articolo 28 prevede la collaborazione fra le istituzioni nell’effettuazione di esami per l’accertamento dell’incapacità lavorativa, mentre gli articoli successivi dispongono in ordine al diritto di surroga relativamente al risarcimento del danno e alla notifica all’istituzione dell’altro Stato degli infortuni causa di morte o d’incapacità permanente.
Il Capitolo IV disciplina il diritto alle prestazioni per il caso di disoccupazione, mentre il Capitolo V dispone in merito alla possibilità di avvalersi della totalizzazione ai fini del diritto alla fruizione delle prestazioni familiari.
Il Titolo IV reca previsioni in materia di collaborazione fra gli Stati contraenti. Sono inoltre disciplinati le modalità di presentazione di domande e ricorsi, i pagamenti agli aventi diritto e fra le istituzioni, i recuperi e la protezione dei dati personali, nonché la salvaguardia dei diritti acquisiti relativamente alle pensioni ai superstiti.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Posta in votazione, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, risulta approvata all’unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) sollecita una riflessione in merito all’opportunità dello svolgimento di audizioni nell’ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (in materia di medicina territoriale e assistenza primaria).
Il presidente ZAFFINI replica che la questione sarà esaminata in una prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In tale sede si procederà inoltre alla valutazione dell’andamento dell’iter dei diversi argomenti trattati dalla Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI comunica che la documentazione acquisita nel corso dell’audizione in sede di Ufficio di Presidenza integrato delle Commissioni 9a e 10a riunite del Commissario straordinario alla peste suina africana in merito alle nuove emergenze relative alla diffusione della malattia saranno pubblicate sulla pagina web delle Commissioni medesime.
Le Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 647
G/647/1/10
Pirro, Mazzella
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico (A.S. 647)
premesso che:
l’articolo 3 della Costituzione Italiana sancisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, mentre l’articolo 38 garantisce ai cittadini inabili al lavoro il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale;
l’articolo 14 della legge n. 118 del 1971 stabilisce il diritto delle persone con disabilità all’assistenza economica in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa e l’articolo 12 della legge n. 68 del 1999 promuove il collocamento mirato delle persone con disabilità, incentivando la loro inclusione nel mondo del lavoro;
considerato che:
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2020, ha dichiarato illegittima la soglia precedente per la maggiorazione della pensione di invalidità, innalzandola a 400 euro mensili per invalidi civili totali, ciechi e sordi di età compresa tra i 18 e i 67 anni;
l’INPS, sulla base della normativa vigente, considera i compensi derivanti dai tirocini formativi e dalle cosiddette “borse lavoro” come reddito ai fini del calcolo della pensione di invalidità, con la conseguenza che molti beneficiari subiscono una riduzione o la perdita totale della maggiorazione;
le borse lavoro sono strumenti di inclusione lavorativa previsti da diversi programmi di politiche attive del lavoro, tra cui “Garanzia Giovani” e “Dote Impresa”, e hanno un valore economico limitato, variando dai 200 ai 500 euro mensili;
nel calcolo dell’importo limite per il riconoscimento della maggiorazione della pensione, vengono conteggiati anche questi compensi, facendo superare i limiti reddituali previsti per il 2024, ovvero 9.555,65 euro per i pensionati singoli e 16.502,98 euro per i pensionati coniugati;
evidenziato che:
in molti casi, l’INPS richiede la restituzione delle somme percepite per la maggiorazione, anche a distanza di due anni, aggravando la situazione economica di persone già in condizioni di fragilità;
tale situazione genera un grave disincentivo all’inserimento lavorativo e all’autonomia delle persone con disabilità, favorendo forme di puro assistenzialismo;
le famiglie, incentivate a indirizzare i propri figli con disabilità verso attività lavorative tramite programmi di inclusione, si ritrovano penalizzate dalle norme INPS che assimilano tali incentivi a redditi da lavoro, vanificando l’obiettivo di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

ritenuto che:
l’attuale meccanismo di calcolo del reddito penalizza le persone con disabilità che partecipano a tirocini formativi e borse lavoro, mentre l’inserimento lavorativo dovrebbe costituire un’opportunità e non una penalizzazione;
le persone con disabilità si trovano costrette a restituire somme minime guadagnate con fatica, compromettendo la loro autonomia economica;
molti beneficiari scoprono solo a posteriori le conseguenze negative dell’accettazione di borse lavoro, quando ricevono la richiesta di restituzione delle somme da parte dell’Inps;
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di escludere i compensi derivanti da borse lavoro e strumenti analoghi dal computo del reddito ai fini della pensione di invalidità, così da evitare che tali iniziative di inclusione professionale si traducano in un danno economico per i beneficiari;
promuovere una revisione della normativa vigente affinché la partecipazione a percorsi di inserimento lavorativo non comporti penalizzazioni economiche per le persone con disabilità;
adottare misure di tutela per coloro che hanno già ricevuto richieste di restituzione delle somme percepite, garantendo il mantenimento della maggiorazione senza penalizzazioni economiche.
Art. 1
1.1
Russo, Bucalo, Mancini
Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione» aggiungere le seguenti: «, dell’articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo».
1.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo le parole: «Costituzione nonché», inserire le seguenti: «dell’articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita`, alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».
1.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dell’articolo 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, della risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n. A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo e».
1.4
Castellone, Mazzella
Al comma 1, dopo le parole: «è volta a» inserire le seguenti: «garantire i diritti di partecipazione, non discriminazione a autodeterminazione, nonché a»
1.5
Murelli, Cantù, Minasi
Al comma 1, sostituire le parole: «inserimento lavorativo» con le seguenti: «inclusione lavorativa» e sostituire le parole: «e i servizi sociali e sanitari» con le seguenti: «, i servizi sociali e sanitari, le istituzioni scolastiche, le università, le fondazioni universitarie e le agenzie di intermediazione per l’inserimento lavorativo».
1.0.1
Castellone, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire i seguenti:
«Art. 1-bis.
(Diagnosi precoce)
1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l’impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:
a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;
b) prevedere l’effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;
c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un’analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;
d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 1-ter.
(Detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali)
1. Le spese sostenute per l’accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui all’articolo 1-bis presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d’attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.2
Castellone, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 18 agosto 2015, n. 134)
1. Dopo l’articolo 1, della legge 18 agosto 2015, n. 134, è inserito il seguente: “Art. 1-bis. (Definizione e diagnosi di autismo) 1. Lo spettro autistico è definito nella sua forma clinica dal DSM-V (2013) e DSM-V-TR, (dall’ICD-11 2022) come un’ampia categoria di disturbi che comprendono presentazione diverse fra loro ma che sono caratterizzati da deficit nella sfera della comunicazione, del linguaggio, del comportamento e interessi ristretti, rigidi e ripetitivi classificabili per intensità e/o da una sensorialità atipica; caratteristiche che devono essere presenti in chiunque riceva diagnosi di Disturbi dello Spettro Autistico (ASD).”».
Art. 2
2.1
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2
(Disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)
1. All’articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, la lettera h) è sostituita dalle seguenti:
«h) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;
h-bis) l’attuazione di progetti individualizzati finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;
h-ter) l’istituzione di corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell’attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale».
2. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
3. La previa assunzione o formazione di tutor aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l’assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
2.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1
1) dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, la modifica della composizione della Cabina di Regia istituita con DM 10 aprile 2017, aggiornata con DM 8 settembre 2022, integrandola con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la definizione dei principi per l’emanazione di»;
2) alla lettera a), sostituire le parole: «d’intesa con le Regioni e nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze,», con le seguenti: «sulla scorta delle indicazioni rese dalla Cabina di Regia e dalle Linee guida di cui al D.M. 43/2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,»;
3) sopprimere la lettera b);
4) alla lettera c), sostituire le parole da: «per la definizione» fino a: «delle», con le seguenti: «interventi coordinati di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico, recependo le Linee Guida elaborate dalla Cabina di Regia, per la definizione di iter di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le»;
5) alla lettera d), dopo la parola: «individuare», inserire le seguenti: «, congiuntamente al Ministero per le disabilità ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le principali federazioni nazionali del terzo settore,» e sostituire le parole: «tutor aziendali», con le seguenti: «di disability job’s coaching»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sono adottati», inserire le seguenti: «, armonizzati con i decreti attuativi della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».
2.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «competenze» inserire le seguenti: «sulla base delle Linee guida di cui al decreto ministeriale n. 43 del 2022 anche in termini di abilitazione delle persone con sindrome dello spettro autistico,».
2.4
Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «servizi integrati» con le seguenti: «un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi».
2.5
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con disabilità funzionalmente correlabili».
2.6
Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) promuovere, d’intesa con le regioni, l’istituzione di corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell’attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale;».
2.7
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) promuovere, d’intesa con le regioni, la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni; ».
2.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) istituire appositi percorsi di formazione professionale nell’ambito della scuola superiore, in tal modo favorendo il passaggio dalle scuole al mondo del lavoro delle persone con disturbi dello spettro autistico;»
2.9
Murelli, Cantù, Minasi
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c), sostituire le parole: «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «e delle agenzie di somministrazione e di intermediazione al lavoro di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
c) alla lettera d), sostituire le parole: «di almeno venti ore settimanali» con le seguenti: «di almeno dodici ore settimanali».
2.10
Castellone, Mazzella
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.11
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.12
Russo, Bucalo, Mancini
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «istituire» a «formazione» con le seguenti: «, istituire, acquisito il parere del Ministero della Salute, appositi corsi di durata biennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbo dello spettro autistico,».
2.13
Pirro, Mazzella
Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, preferibilmente inseriti nel corso di laurea in scienze della formazione,».
2.14
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «, accessibile alle persone con accertata diagnosi con DSA e in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza».
2.15
Pirro, Mazzella
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) istituire, appositi corsi di formazione professionale nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, volti a supportare gli studenti con disturbo dello spettro autistico con la creazione di un raccordo tra il percorso di istruzione e l’ingresso nel mondo del lavoro;».
2.16
Castellone, Mazzella
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.17
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) prevedere interventi coordinati di politiche attive, recependo le Linee guida elaborate dalla Cabina di regia di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2017, per la definizione di iter di presa in carico, orientamento e attivazione, coinvolgendo gli atenei, anche per progetti di partenariato socio economico, e le agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;»
2.18
Russo, Bucalo, Mancini
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «degli atenei e» con le seguenti: «delle ASL,» e dopo la parola: «276» aggiungere le seguenti: «e delle agenzie di intermediazione di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo».
2.19
Pirro, Mazzella
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «degli atenei» inserire le seguenti: «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l’impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».
2.20
Pirro, Mazzella
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e delle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» con le seguenti: «, delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dei centri per l’impiego, delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, delle cooperative sociali».
2.21
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «n. 276», inserire le seguenti: «, nonché delle imprese sociali e delle cooperative sociali che si occupano di disabilità.»
2.22
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «convenzioni», inserire le seguenti: «, previa consultazione delle parti sociali e, tra le altre, delle associazioni datoriali, affinché siano affrontate, preventivamente, le eventuali problematiche dell’inserimento lavorativo in un contesto aziendale.»
2.23
Russo, Bucalo, Mancini
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) in via sperimentale, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, estendere le disposizioni di cui all’articolo 12-quinquies di cui al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 a tutte le imprese residenti in Italia , anche per l’assunzione di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull’evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.».
2.24
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) prevedere per i datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, il riconoscimento, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta».
2.25
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «misure di carattere economico» inserire le seguenti: «, sentiti gli enti del terzo settore,».
2.26
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, le spese affrontate dalle aziende» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e attraverso appositi incentivi alle previsioni di contrattazione collettiva dedicate allo scopo, le spese affrontate dai datori di lavoro privati per l’inserimento di accomodamenti ragionevoli nel luogo di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, rivolti a persone con disturbi dello spettro autistico e con disabilità funzionalmente correlabili, assunti con contratto di lavoro di almeno 20 ore settimanali.».
2.27
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «di almeno venti ore settimanali», con le seguenti: «del numero di ore settimanali pari a quelle ritenute congrue con quanto stabilito nella certificazione del medico competente o dell’UVMA»;
2) sostituire le parole: «dalle aziende», con le seguenti: «dal datore di lavoro».

2.28
Pirro, Mazzella
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «dalle aziende» con le seguenti: «dai datori di lavoro»;
2) dopo le parole: «venti ore settimanali» inserire le seguenti: «o nella diversa misura di ore ritenute lavorabili dal medico competente o dalla Unità Valutativa Multidimensionale (UVM)».
2.29
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di supporto», inserire le seguenti: «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull’evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)»;
Conseguentemente, all’articolo 3, comma 3, dopo le parole: «e private», inserire le seguenti: «adeguatamente formati sulle metodologie basate sull’evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico (metodo ABA)».
2.30
Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell’attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.».
2.31
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la cui formazione è condizione necessaria per l’assunzione delle suddette persone.».
2.32
Russo, Bucalo, Mancini
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) Individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, le spese affrontate dalle aziende, per l’assunzione di persone con disturbo dello spettro autistico e di personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendale e/o esterno, adeguatamente formati sulle metodologie basate sull’evidenza scientifica per il disturbo dello spettro autistico.».
2.33
Il Relatore
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
«d-bis) prevedere un sistema di classificazione funzionale per le persone con disturbi dello spettro autistico, distinguendo tra livelli di gravità (lievi, moderati e gravi) e funzionalità (alta o bassa), al fine di definire interventi educativi, sociali e lavorativi personalizzati. Per i soggetti con alta funzionalità, come i bambini con sindrome di Asperger, promuovere politiche di rafforzamento delle competenze e inclusione lavorativa; per i soggetti con bassa funzionalità, garantire interventi educativi e assistenziali intensivi;
d-ter) inserire i genitori di bambini con diagnosi accertata di disturbi dello spettro autistico, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle categorie protette per l’accesso alle riserve di posti nei concorsi pubblici, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.»
2.34
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «sono adottati» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».
2.35
Zampa, Lorenzin, Camusso, Furlan, Misiani, Zambito
Al comma 3 primo periodo, sostituire le parole: «possono essere emanati anche in mancanza dei pareri» con le seguenti: «non possono essere emanati in mancanza dei pareri».
2.0.1
Manca
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Delega al Governo in materia di prevenzione e riduzione dei rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali)
1. Al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze inquinanti emesse da attività industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di innovazione e modificazione della normativa vigente in materia di tutela della salute, con particolare riferimento ai soggetti fragili, tra cui le persone con disturbi dello spettro autistico.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) vietare l’insediamento di nuovi stabilimenti industriali responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica entro un raggio di dieci chilometri da centri abitati;
b) prevedere l’obbligo di indagini annuali di biomonitoraggio nelle aree degli stabilimenti industriali esistenti responsabili di emissioni di sostanze ad azione neurotossica e situati a una distanza inferiore a dieci chilometri da centri abitati, effettuate ad opera degli enti pubblici competenti e poste interamente a carico dei medesimi gestori. Qualora le indagini rilevino un aumento dei disturbi, malattie e patologie nella popolazione esposta, prevedere l’obbligo per i medesimi gestori di ridurre tempestivamente le emissioni autorizzate delle sostanze neurotossiche;
c) prevedere sanzioni specifiche a carico dei gestori degli stabilimenti industriali presso cui si registri l’emissione di sostanze ad azione neurotossica oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, l’obbligo in capo agli stessi gestori di provvedere ad eventuali interventi di bonifica e decontaminazione, nonché la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in caso di reiterazione del superamento dei suddetti limiti;
d) destinare maggiori risorse finanziarie in favore delle aree in cui si registra un’incidenza di diagnosi dei disturbi dello spettro autistico superiore al livello medio nazionale.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di novanta giorni.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.».
Art. 3
3.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo la parola: «predisposto», inserire le seguenti: «coerentemente con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227».
3.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, dopo le parole: «è predisposto» inserire le seguenti: «, coerentemente con quanto previsto dai decreti legislativi in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227,».
3.3
Russo, Bucalo, Mancini
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «programma personalizzato che individui l’insieme degli interventi da attuare» con le seguenti: «Progetto di Vita individuale delle persone con disturbo dello spettro dell’autismo»;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Progetto di cui al comma 1 è redatto dalle unità multidisciplinari regionali di cui all’articolo 3 della legge 18 agosto 2015, n. 134. Ai fini di cui al presente comma, le Regioni istruiscono per ogni ASL un’unità operativa complessa -UOC – Neuropsichiatrica dell’Infanzia, Adolescenza e Adulti.»;
c) al comma 2, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «attraverso corsi biennali di idoneità lavorativa per competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all’allegato A organizzati/pianificati da un’equipe multidisciplinare costituita dalla stessa UOC»;
d) al comma 3, sostituire la parola: «programma» con la seguente: «progetto».
3.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo la parola: «personalizzato», inserire le seguenti: «sulla base della gravità sintomatologica della persona, secondo criteri internazionali di classificazione».
3.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, dopo le parole: «da attuare», inserire le seguenti: «, tramite le Regioni, corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con DSA per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni».
3.6
Murelli, Cantù, Minasi
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche all’interno del progetto di vita di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove esistente o in via di elaborazione».
3.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Art. 4
4.1
Russo, Bucalo, Mancini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 4
(Corsi Regionali di Formazione Professionale)
1. Le Regioni istituiscono corsi regionali di formazione professionale dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico per il rilascio di qualifiche coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive Regioni. Accedono ai corsi le persone di cui al precedente periodo non inferiori a 18 anni ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992 con preferenza degli utenti di Livello II e III del DSM-5 (Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali) in possesso di Laurea, Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o attestato di frequenza o della Licenza Media e/o attestato di frequenza e di essere nella condizione sul mercato del lavoro di “Inattivo diverso da studente”. Tali corsi di formazione saranno ridotti al minimo indispensabile in aula privilegiando gli stage nelle aziende.».
4.2
Murelli, Cantù, Minasi

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:
«1. Il programma personalizzato di cui all’articolo 3 è redatto dall’unità di valutazione di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove già esistente il progetto di vita di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo o in via di elaborazione.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, il programma personalizzato di cui all’articolo 3 è predisposto dal collocamento mirato d’intesa con l’unità di valutazione multidimensionale che elabora il piano diagnostico terapeutico assistenziale, con la partecipazione della persona con autismo.
3. Il programma personalizzato definisce gli interventi per l’acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all’Allegato A annesso alla presente legge.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute e l’Autorità politica delegata in materia di disabilità sono adottate le linee guida per l’attuazione del presente articolo.»
4.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il programma personalizzato di cui all’articolo 3, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è redatto da un’Unità valutativa funzionale multidisciplinare sull’autismo (UVFMA), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico, come previsti dal decreto di cui al comma 4 per l’abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell’andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell’UVMA e condiviso con il destinatario e con i genitori o il genitore o con l’esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o con chi svolge il ruolo di caregiver.».
4.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «articolo 3», inserire le seguenti: «, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134,»;
2) sostituire le parole da: «. Il programma personalizzato», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l’abilitazione delle persone nello spettro, nonché, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta per la definizione del piano di assistenza e per la valutazione dell’andamento del programma personalizzato, svolgendo attività di consulenza, anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi. Il programma personalizzato è sottoscritto dai componenti dell’UVMA e condiviso con il destinatario e con il genitore o con l’esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata o il caregiver.»

4.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, dopo le parole: «uno psicologo», inserire le seguenti: «, uno psicoterapeuta comportamentale adeguatamente formato negli interventi evidence based adatti all’uopo (metodo ABA)».
4.6
Il Relatore
Al comma 4, sostituire le parole: «adottato di concerto con il Ministro della salute,» con le seguenti: «adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
4.0.1
Mazzella, Turco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Istituzione Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo)
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Registro nazionale delle malattie del neuro-sviluppo.
2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti da malattie del neuro-sviluppo, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico.
3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali.
4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni tra fattori di rischio e stili di vita correlati all’eziologia e alla prognosi, aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L’accesso ed il trattamento dei dati sono consentiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela di dati personali.
6. I dati sanitari sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
Art. 6
6.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023», con le seguenti: «200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».
6.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Al comma 1, sostituire le parole: «dall’anno 2023» con le seguenti: «dall’anno 2025».
6.3
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
6.0.1
Castellone, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Agevolazione contributiva per l’occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)
1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.0.2
Castellone, Mazzella
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)
1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;
b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all’incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all’erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall’Istituto superiore di sanità;
c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:
1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un’attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell’ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;
2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall’Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l’arco della vita, l’integrazione scolastica, l’inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.0.3
Il Relatore
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Inclusione dei Genitori nelle Categorie Protette)
1. A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, i genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico sono inclusi nelle categorie protette, con accesso prioritario ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro della Salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».
6.0.4
Il Relatore
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Sistema di Classificazione Funzionale dei Disturbi dello Spettro Autistico)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emana un decreto per l’istituzione di un sistema di classificazione funzionale dei disturbi dello spettro autistico, basato su criteri scientifici condivisi a livello internazionale
2. Tale sistema è utilizzato per:
a) definire i piani terapeutici e riabilitativi personalizzati;
b) guidare le politiche educative e lavorative per i soggetti interessati, distinguendo tra esigenze di supporto intensivo per i soggetti con bassa funzionalità e programmi di autonomia per i soggetti con alta funzionalità.
3. Il sistema è periodicamente aggiornato per recepire i progressi scientifici e tecnologici in materia.»

6.0.5
Spagnolli, Unterberger, Durnwalder, Patton

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Riunione n. 1
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55
AUDIZIONE DEL PROFESSOR AMERICO CICCHETTI, GIA’ DIRETTORE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE, SUL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE CURE PALLIATIVE.

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