Il Provvedimento aderisce alle statuizioni interpretative promosse dalla CGUE nella sentenza 25 giugno 2024, C-626/2022, adeguando la normativa nazionale in termini.
La normativa UE sulle emissioni industriali
Il Provvedimento normativo interviene al fine di “dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali”.
In particolare, si tratta del rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l’interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022” ( art. 1, comma 1).
Viene dunque modificata la disciplina di cui all’ art. 1-bis del D.L. n. 207/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 231/2012). Quest’ultimo già prevedeva, rispettivamente al comma 1 e al comma 2, che “in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell’ articolo 1 e al comma 1 dell’ articolo 3” (quali gli stabilimento di interesse strategico nazionale e, per espressa indicazione, gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a.), “l’azienda sanitaria locale e l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale” e che “con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS”.
Gli elementi sanitari e le revisioni periodiche
Alle previsioni del D.L. n. 207/2012, il D.L. n. 5/2025 aggiunge i successivi commi da 2-bis a 2-quater, prevedendo, che:
– il Decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all’esposizione ad emissioni industriali;
– in sede di prima applicazione, il Decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 è aggiornato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto;
– il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un’installazione esistente e operante, ha l’obiettivo, in coerenza con la normativa dell’Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale;
– resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall’ art. 1 comma 7 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 89.
Il riesame dell’AIA per gli impianti strategici
L’ art. 2 del D.L. n. 5/2025, invece, introduce una specifica procedura di riesame dell’AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale, stabilendo che i gestori di tali impianti:
– forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo art. 29-octies, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo oggetto dell’istanza di riesame
– nelle more dell’aggiornamento del decreto di cui all’ art. 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del Decreto-Legge n. 207/2012, i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS)” (comma 1).
Lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS)
Il VIS a corredo dell’istanza di riesame dell’AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all’assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, “è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 2).
Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell’Istituto superiore di sanità (ISS), il quale trasmette allo stesso Ministero il citato parere “sulla base della documentazione in possesso, entro 30 giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell’impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall’ISS al Gestore entro 15 giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore” (comma 3).
Nel caso di procedimenti di riesame in corso alla data di entrata in vigore del D.L. aventi a oggetto impianti strategici, “gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall’ articolo 2, il parere dell’ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all’ articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni” ( art. 3).
D.L. 30 gennaio 2025, n. 5 (G.U. 30 gennaio 2025, n. 24)
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