Senato, Dl Cultura: emendamento vuole i videogame nel settore

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Microcredito

per le aziende

 


“Sono pertanto ricomprese nel settore creativo e culturale, in particolare, le attività afferenti, congiunte o connesse” anche “ai videogiochi”, assieme a quelle relative a settori come “arti performative e spettacolo”, ma anche “all’architettura, alla letteratura, alla fotografia, all’editoria e al fumetto, al cinema e all’audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici”.

A proporlo è l’emendamento dei senatori del Partito Democratico Francesco Verducci, Cecilia D’Elia, Andrea Crisanti e Vincenza Rando, presentato in commissione Cultura al Senato in occasione dell’esame dell’atto 1374, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura.

Questo il testo integrale dell’emendamento:

Conto e carta

difficile da pignorare

 

10.0.1 VERDUCCI, D’ELIA, CRISANTI, RANDO

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

“Art. 10-bis

(Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale)

          1. Il settore creativo e culturale ricomprende le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi.

          2. La filiera produttiva del settore creativo e culturale ricomprende le attività riguardanti o connesse con l’ideazione, la creazione, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la realizzazione, l’organizzazione, la messa in scena, l’allestimento tecnico, la distribuzione e la diffusione, la promozione, la divulgazione e la comunicazione, il marketing, la fruizione, la conservazione, la ricerca, lo studio, nonché la valorizzazione e la gestione di opere, prodotti, beni e servizi che sono frutto o che includono e si avvalgono di processi artistici, culturali e creativi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale e dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche, ivi compresi il digitale e la multimedialità, utilizzate per la loro realizzazione, distribuzione, diffusione, fruizione e accesso. Sono pertanto ricomprese nel settore creativo e culturale, in particolare, le attività afferenti, congiunte o connesse: alle arti performative e allo spettacolo, ivi compresi i festival, indipendentemente dalla tipologia dei linguaggi artistici e dalle forme, dalle espressioni e dalle modalità di accesso, di fruizione e di diffusione dei medesimi; alle arti figurative e alle arti applicate; al patrimonio e ai beni culturali e paesaggistici, come definiti e individuati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; all’architettura, alla letteratura, alla fotografia, all’editoria e al fumetto, al cinema e all’audiovisivo, alla musica, ai servizi media audiovisivi e radiofonici, ai videogiochi, all’insegnamento delle discipline artistiche e delle discipline comunque connesse allo spettacolo e alle arti.

          3. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese del settore creativo e culturale i soggetti e gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle attività di cui al comma 1 e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

          4. La disciplina di cui del presente articolo si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 1.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

          5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un’apposita sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell’accesso ai benefici previsti dal presente articolo.

          6. Ai fini dell’iscrizione nel RICC l’oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui al comma 1. La sussistenza dei requisiti per l’identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell’impresa e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l’iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell’impresa medesima.

          7. Le CCIAA trasmettono annualmente l’elenco delle imprese creative e culturali al Ministero delle imprese e del made in Italy e all’agenzia «Italia creativa», istituita ai sensi del comma 27.

          8. L’iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l’appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.

          9. All’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Ai fini del presente decreto, sono considerate start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 del presente articolo che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e sono considerate start-up a vocazione creativa e culturale le start-up iscritte nel registro delle imprese creative e culturali, ai sensi delle normative vigenti in materia».

          10. Alle start-up a vocazione creativa e culturale iscritte nel RICC non si applicano le norme in materia di rapporto di lavoro subordinato nelle start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, restando ferme per tali imprese le discipline vigenti in materia di lavoro, di assistenza e di previdenza specificamente stabilite e vigenti per i lavoratori, dipendenti e autonomi, appartenenti ai diversi ambiti del settore creativo e culturale, come definito dal comma 1.

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Procedura celere

 

          11. All’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di ambito tecnico o scientifico» sono inserite le seguenti: «o umanistico»;

          b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) personale in possesso di laurea magistrale di ambito umanistico-sociale di cui all’Allegato 2 al presente decreto, personale in possesso di diploma accademico di secondo e di terzo livello rilasciati dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nonché di diplomi riconosciuti equipollenti, in base alla legislazione vigente in materia»;

          c) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a)b) e b-bis)»;

          d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

          «1-ter. Ai fini dell’accesso al credito di imposta di cui al presente articolo, l’elenco di cui all’Allegato 2 è verificato annualmente dal Ministro dell’università e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, al fine di aggiornarne i contenuti in relazione ai titoli di studio afferenti e connessi al settore culturale e creativo».

          12. All’Allegato 2 al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

          «Lauree di ambito umanistico-sociale

          LM-3 Architettura del paesaggio;

          LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

          LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali;

          LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

          LM-1 Antropologia culturale ed etnologia;

          LM-2 Archeologia;

          LM-5 Archivistica e biblioteconomia;

          LM-14 Filologia moderna;

          LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;

          LM-19 Informazione e sistemi editoriali;

          LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia;

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Procedura celere

 

          LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane;

          LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale;

          LM-39 Linguistica;

          LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche;

          LM-45 Musicologia e beni musicali;

          LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici;

          LM-56 Scienze dell’economia;

Microcredito

per le aziende

 

          LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità;

          LM-77 Scienze economico-aziendali;

          LM-78 Scienze filosofiche;

          LM-80 Scienze geografiche;

          LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

          LM-84 Scienze storiche;

          LM-88 Sociologia e ricerca sociale;

          LM-89 Storia dell’arte;

          LM-90 Studi europei;

          LM-92 Teorie della comunicazione;

          LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education;

          LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali;

          LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza».

          13. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2025.

          14. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

          a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché per favorire l’accesso al credito delle imprese;

          b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale al fine di favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

          c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo all’ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e di progetti di innovazione;

          d) favorire e sostenere l’internazionalizzazione e le esportazioni, il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero nonché la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione e associazione tra imprese, anche a carattere intersettoriale;

          e) incentivare e sostenere le imprese cooperative del settore creativo e culturale, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

          f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

          g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

          15. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni per l’attuazione dei commi 13 e 14, comprese quelle relative:

          a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 14;

          b) alle modalità e ai criteri per l’accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

          c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

          d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni e alle altre forme di intervento del Fondo, anche volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento. L’accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziati dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno degli ambiti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo, nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro. I criteri per l’accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui alla lettera c) prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

          1) promuovono e attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l’equità, l’inclusione e la parità di genere, inclusa la redazione del rapporto sulla situazione del personale o della certificazione della parità di genere, redatti ai sensi degli articoli 46 e 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

          2) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

          3) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

          4) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l’aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

          16. Le risorse destinate al Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui al l’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

          17. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.

          18. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell’accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività, realizzate dai soggetti iscritti nel RICC, è riconosciuto allo sponsor un credito di imposta nella misura del 45 per cento dell’importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall’apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

          19. A decorrere dal 1° gennaio 2025, alle imprese iscritte nel RICC è riconosciuto un credito di imposta per i costi sostenuti per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione di beni, prodotti e servizi culturali e creativi. Tale credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

          a) 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

          b) 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;

          c) 10 per cento del costo, per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

          20. Il credito d’imposta di cui al comma 19 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          21. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al monitoraggio, alle tipologie di spesa ammissibili, alle procedure per l’ammissione al beneficio, ai limiti massimi della spesa ammissibile, ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute, ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi, ai casi di revoca o di decadenza dal beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.

          22. Ai soggetti iscritti nel RICC, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

          a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l’onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l’integrità e la funzionalità dell’immobile;

          b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d’uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

          c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà ai soggetti iscritti nel RICC per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

          23. Per l’individuazione dei concessionari e dei locatari possono essere seguite le procedure semplificate di cui all’articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

          24. Per le imprese e gli enti iscritti nel RICC, concessionari o locatari, i comuni possono stabilire esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi municipali, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

          25. A decorrere dal 1° gennaio 2025, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, anche con riferimento ai familiari fiscalmente a carico e per l’importo eccedente 129,11 euro annui, per l’acquisto di beni e servizi creativi e culturali, con particolare riferimento a:

          a) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all’accesso a pagamento agli istituti e ai luoghi della cultura, come individuati e definiti dall’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di appartenenza pubblica e privata, nonché ai parchi naturali, agli eventi e alle manifestazioni creative e culturali, agli spazi espositivi, alle esposizioni e alle mostre;

          b) biglietti di ingresso, abbonamenti o altri titoli idonei alla fruizione e all’accesso a pagamento agli spettacoli e alle rappresentazioni di cinema, di teatro, di musica e di danza e in generale delle arti performative;

          c) acquisto di beni e di servizi editoriali quali libri, audiovisivi e musica registrata, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale e indipendentemente dalle modalità di distribuzione e accesso.

          26. La detrazione di cui al comma 25 si applica a condizione che gli oneri di cui al medesimo comma siano sostenuti con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini della detraibilità dei medesimi oneri il contribuente deve conservare, altresì, i documenti comprovanti l’effettivo sostenimento della spesa.

          27. È istituita, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’agenzia «Italia Creativa», di seguito denominata «Agenzia», vigilata congiuntamente dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della cultura.

          28. L’Agenzia opera con autonomia organizzativa, tecnico-operativa, di bilancio e di gestione, e a essa sono assegnati i compiti e le funzioni di:

          a) progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore creativo e culturale, con particolare riferimento a ciascuno degli ambiti di attività che compongono il suddetto settore e delle relative specificità, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l’allargamento dell’offerta e della domanda di creatività e cultura, ivi compresi la gestione dei fondi, e in generale delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l’attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, le azioni e gli accordi per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese, nonché le attività relative ai bandi e alle gare afferenti il settore economico creativo e culturale a carattere nazionale, europeo e internazionale, nonché all’assegnazione delle risorse per essi stanziate;

          b) realizzazione del coordinamento e delle sinergie tra le amministrazioni e gli enti competenti nel settore culturale e creativo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo, nonché della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore;

          c) progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi per l’internazionalizzazione, l’esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale;

          d) progettazione e svolgimento di attività di raccolta dati, di studio e di ricerca finalizzate e necessarie allo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati all’Agenzia medesima, nonché alla creazione di un Osservatorio dedicato al settore e al monitoraggio dei risultati dell’azione pubblica, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto creativo e culturale, anche ai fini della eventuale innovazione e dell’aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;

          e) organizzazione delle sedi di incontro e di collaborazione tra gli attori e gli operatori del sistema creativo e culturale;

          f) promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore creativo e culturale, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;

          g) progettazione e promozione di iniziative, interventi e programmi per l’ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione di cultura e creatività, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università.

          29. Oltre ai compiti e alle funzioni attribuite ai sensi del comma 28, è affidata all’Agenzia, in collaborazione e in sinergia con le regioni e gli enti locali e con le amministrazioni pubbliche interessate e competenti in materia, la programmazione e la realizzazione di progetti per il riuso, la riqualificazione, la riconversione e l’eventuale definizione di nuova destinazione d’uso di aree, ivi compresi le aree urbane e gli stabilimenti industriali dismessi o in stato di abbandono, e di immobili ed edifici di appartenenza pubblica o privata, da destinare alle attività delle imprese culturali e creative, al potenziamento dell’imprenditorialità del settore, nonché all’ampliamento e all’aumento dell’offerta e della fruizione culturale e creativa, e alla crescita dell’inclusione sociale. Tale programmazione è sostenuta e realizzata a partire dall’individuazione delle aree, degli immobili e degli edifici, svolta in accordo con le regioni, gli enti locali e le altre eventuali amministrazioni e autorità pubbliche coinvolte e competenti in materia, o con i soggetti privati proprietari degli stabilimenti, degli immobili e degli edifici, nel rispetto degli strumenti urbanistici, ed è sempre accompagnata da un piano di fattibilità tecnica ed economica. Le regioni e gli altri enti locali possono stabilire, nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, esenzioni o riduzioni delle imposte e dei tributi propri a favore dei soggetti iscritti nel RICC che iniziano o trasferiscono attività nelle aree, negli immobili e negli edifici di cui al presente comma. Agli investimenti di soggetti privati nel campo della progettazione e della realizzazione delle attività di cui al presente comma si applica il credito d’imposta di cui all’articolo 6, entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun soggetto e per ciascun progetto realizzato.

          30. L’Agenzia riceve annualmente dal registro delle imprese i dati e le informazioni del RICC sulle imprese del settore creativo e culturale, oltre che ai fini delle attività di Osservatorio di cui alla lettera d) del comma 28, per la realizzazione di studi, di analisi e di ricerche finalizzati alla verifica, alla progettazione e alla programmazione dell’azione pubblica per lo sviluppo e il rafforzamento del settore creativo e culturale. A tale scopo l’Agenzia opera, altresì, in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica negli ambiti di studio, ricerca e analisi attinenti allo svolgimento dei compiti che le sono attribuiti, sia con riguardo al sistema imprenditoriale che con riguardo ai dati e alle analisi sui consumi e sulla fruizione culturale e creativa. Per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l’Agenzia richiede i dati e le informazioni e, ove necessario, la collaborazione, anche a carattere stabile, alle istituzioni, alle pubbliche amministrazioni e agli enti competenti, ivi compresi gli enti previdenziali e assistenziali.







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