Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il Giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 308).
La vicenda
Con atto di citazione viene proposto opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo, contestandone la fondatezza della pretesa di pagamento di 12.911 euro azionata in restituzione di una somma (complessivamente ammontante a 25.822,84 euro, oltre interessi) concessa in prestito il 03/11/1998.
In particolare, l’ingiunto eccepiva che il proprio figlio M.G. aveva versato la somma oggetto dell’ingiunzione all’opposta, la quale dal canto suo aveva accettato dal primo un assegno bancario di importo pari a 12.911 euro, rilasciando altresì quietanza liberatoria in favore dell’ingiunto, regolarmente da ella sottoscritta in data 11/09/2007. Precisava, inoltre, l’opponente, che la creditrice non aveva mai provveduto a versare l’assegno per l’incasso in quanto, a suo dire, la banca non lo aveva accettato per asserite irregolarità nell’intestazione del titolo.
Concludeva, infine, offrendo il deposito in cancelleria di assegno circolare non trasferibile dello stesso importo preteso dalla creditrice e ad ella intestato. Assegno che, in effetti, sarebbe stato successivamente regolarmente incassato dalla creditrice.
Contestualmente, M.A., figlia ed erede di M.P., agiva in giudizio esclusivamente per la sua quota del credito del padre, pari a 12.911 euro. Il medesimo Tribunale, prima, e la medesima Corte d’Appello, poi, riconoscevano il credito della ragazza, peraltro rimarcando la seconda come la dichiarazione liberatoria contenuta nella citata quietanza rilasciata dalla madre dell’istante in favore di M.V. avesse impegnato la sola P.M.A., estinguendo l’obbligazione unicamente nei confronti di quest’ultima.
La Corte di Appello rigetta il gravame
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. 398/2011), accoglie l’opposizione. Successivamente, la Corte di Napoli rigetta il gravame, per le seguenti ragioni:
– con riferimento alla quietanza liberatoria dell’11/09/2007, l’ipotesi prospettata dalla creditrice di un riempimento di foglio in bianco recante solo la fotocopia dell’assegno ma privo di testo scritto non autorizzato, con sottoscrizione da ella riconosciuta, avrebbe richiesto l’esperimento della querela di falso. In assenza di detta impugnazione da parte della creditrice, alla scrittura di cui si discute deve riconoscersi piena riconducibilità soggettiva alla creditrice;
– quanto alla portata giuridica del documento, la creditrice, nell’accettare l’assegno offerto da M.G., aveva espressamente dichiarato di voler definitivamente liberare il proprio cognato con riferimento all’obbligazione di pagamento della somma in contestazione, precisando altresì di non poter far valere nei confronti dello stesso relativamente alla predetta causale di prestito “eccezioni di sorta” e di non avere “null’altro… a pretendere nei confronti dello stesso, né per il passato né per il presente che per il futuro, per capitale, interessi e spese, anche legali”. L’ipotesi in questione va inquadrata nella fattispecie dell’accordo di espromissione di cui all’art. 1272 cod. civ., con liberazione del debitore originario per espressa dichiarazione di volontà della creditrice, e non quale mera quietanza, dichiarazione di scienza.
La Corte d’appello ha confermato la valorizzazione conferita dal Giudice di prime cure all’atto di quietanza rilasciato dalla ricorrente l’11/09/2007, al quale in definitiva il secondo Giudice ha ugualmente riconosciuto valore liberatorio, sebbene attribuendogli una natura giuridica diversa (espromissione liberatoria, anziché quietanza liberatoria quale semplice promessa unilaterale di pagamento).
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La S.C. ritiene insussistente la fondatezza della pretesa risarcitoria e respinge il ricorso per inammissibilità.
L’espromissione si perfeziona verso il creditore senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell’impegno assunto dall’espromittente (e vi dia seguito, come nel caso di specie accettando l’assegno), poiché la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente dall’assunzione del debito altrui.
Ebbene, la Corte d’Appello ha interpretato la scrittura privata dell’11/07/2007 come espromissione liberatoria, ai sensi dell’art. 1272, comma 1, cc. Per effetto di tale accordo di espromissione con liberazione espressa del debitore originario, il rapporto obbligatorio si è, dunque, trasferito sull’espromittente contro cui esclusivamente possono essere fatte valere le relative eccezioni.
Riguardo la “interpretazione” dell’accordo avvenuto tra le parti, la S.C. ricorda che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al Giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis, nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
Il sindacato di legittimità
Il sindacato di legittimità può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il Giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento.
Per sottrarsi al sindacato di legittimità sotto i profili di censura dell’ermeneutica contrattuale, quella data dal Giudice al contratto non deve invero essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal Giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.
L’interpretazione dell’accordo di espromissione che ha “scelto” la Corte di appello non è implausibile: riportata nel suo testo letterale, la “quietanza” assume – nella prospettiva del Giudice del merito – una valenza liberatoria desunta dall’inequivocabile espressione di volontà della creditrice, pure limitata all’estinzione dell’obbligazione nei confronti del debitore originario (M.V.) e senza che tale abdicazione nei confronti di quest’ultimo potesse risolversi nella preclusione alla creditrice di agire nei confronti dell’espromittente (M.G.).
Ergo, questo significa che quanto lamentato dinanzi alla Cassazione si traduce in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del Giudice di merito.
Avv. Emanuela Foligno
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