Sconto in fattura per il superbonus, i chiarimenti sulla deroga — idealista/news

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Lo sconto in fattura per interventi legati al superbonus fino a quando può proseguire? A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, nella quale ha fornito precisazioni in merito all’applicazione della deroga al divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione previsto dal decreto Cessioni (Dl n. 11/2023), come rivisto dal Dl n. 39/2024 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali”. 

Le disposizioni del decreto Cessioni e le deroghe previste

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che il decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha ridefinito il perimetro di operatività dell’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente a talune detrazioni. 

Nel dettaglio, come spiegato, il comma 1 dell’articolo 2 del decreto Cessioni ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un divieto all’esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni). Ma i successivi commi dell’articolo 2 del decreto Cessioni dispongono specifiche deroghe a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni tassativamente previste. 

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In particolare, con i commi 2 e 3 dell’articolo 2 viene previsto che tale divieto non operi, al ricorrere delle condizioni ivi descritte, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, per gli interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio e per gli interventi per i quali spettano detrazioni diverse dal superbonus richiamati al comma 2 dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio. 

L’Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che, secondo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2, il divieto non opera se, in data antecedente al 17 febbraio 2023, “[…] b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), ai sensi dell’articolo 119, comma 13­ter, del decreto ­legge n. 34 del 2020”. 

L’articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2024 ha poi modificato l’ambito applicativo dei commi 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto Cessioni. Nel dettaglio, secondo l’articolo 1, comma 5, “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto ­legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”. Questo significa, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, che “le deroghe al blocco delle opzioni continuano a operare al verificarsi dell’ulteriore condizione, posta dal comma 5, che al 30 marzo 2024 sia avvenuta l’effettuazione di lavori con il sostenimento mediante pagamento delle relative spese”. 

L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che, nel caso dello sconto in fattura, se lo sconto è integrale, si deve fare riferimento alla data di emissione della fattura; se invece è parziale, bisogna fare riferimento alla data del pagamento dell’importo della fattura eccedente lo sconto, a nulla rilevando la data di emissione della fattura da parte del fornitore. 

Cosa accade con il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024

E ha sottolineato che, in assenza di specifiche preclusioni, l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro il 30 marzo 2024, relativo a “lavori già effettuati”, consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di edilizia libera, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato al 30 marzo 2024. 

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la condizione ‘per lavori già effettuati’ si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori e sia stato documentato mediante fattura”. Di conseguenza, la deroga al divieto per l’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito “opera esclusivamente con riferimento all’intervento per il quale, alla data del 30 marzo 2024, unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024, siano stati effettuati, anche in parte, i relativi lavori e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento”. 

Nel caso in cui “più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (Cilas) o – se si tratta di interventi per i quali non sia richiesta la presentazione di un titolo abilitativo – nell’accordo vincolante, la suddetta condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati”. 

L’Agenzia delle Entrate ha infine spiegato che, “considerata la finalità della norma volta a conservare il diritto all’esercizio delle opzioni solo ai contribuenti che entro il 30 marzo 2024 hanno già effettuato lavori per i quali alla predetta data siano state pagate le relative spese, documentate da fattura, si ritiene che la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell’ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l’appaltatore principale o eventuali subappaltatori)”. Aggiungendo che, “l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori”. 

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In conclusione, dunque, lo sconto in fattura per il superbonus può essere esercitato dal condominio che ha affidato i lavori a un’impresa general contractor, la quale a sua volta si è avvalsa di appaltatori, se il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, ha pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati. Questo anche se, al 30 marzo 2024, non ha emesso fattura nei confronti del condominio committente.
 



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