Abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances

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Novità nei giorni scorsi in materia di rottamazione. È stato approvato durante l’iter di conversione del Milleproroghe (DL n.202/2024) in legge un emendamento che salva coloro i quali sono decaduti lo scorso anno dalla rottamazione Quater poiché non sono riusciti a pagare una delle rate previste. Per comprendere meglio la questione abbiamo chiesto chiarimenti all’Avv. Matteo Sances.

Avvocato, quali contribuenti rientrano in questo emendamento?

Premesso che siamo in attesa della conversione in legge del decreto Milleproroghe per dare informazioni complete, attualmente tale emendamento darebbe la possibilità ai contribuenti decaduti lo scorso anno dalla rottamazione quater (perché non hanno pagato le precedenti rate) di rimettersi in carreggiata. Essi dunque dovranno fare richiesta entro il prossimo 30 aprile e successivamente corrispondere le rate scadute nel seguente modo:

–          in una unica soluzione entro il 31 luglio 2025,

–          oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente:

le prime due il 31 luglio e il 30 novembre del 2025,

le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Attenzione però, tale norma riguarda solo i contribuenti che sono decaduti alla data del 31 dicembre 2024 e dunque coloro i quali non pagheranno la rata in scadenza questo mese non potranno usufruirne (ricordiamo che la prossima rata scadrà il 28 febbraio eventualmente prorogabile fino al 5 marzo).

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Avvocato, visto l’avvicendarsi di più rottamazioni in questi anni può ricapitolare la normativa sulla rottamazione Quater?

Certamente, la rottamazione Quater si chiama tecnicamente “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” ed è stata  introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).

Essa permette di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Vengono dunque eliminate le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle tributarie o contributive), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

Al momento della richiesta di adesione Rottamazione-quater, i contribuenti hanno avuto la possibilità di scegliere di rateizzare gli importi dovuti fino a un massimo di 18 rate in cinque anni.

La precedente rata è scaduta il 30 novembre 2024 mentre le prossime, come già anticipato, sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, ovviamente secondo il proprio piano di rateazione.

Attenzione però, il mancato pagamento anche di una sola rata della rottamazione fa venire meno le agevolazioni della norma e dunque il debito ritorna all’importo originario (e dunque ritornano le sanzioni e gli interessi che erano stati scomputati).

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Un ultima cosa, attenzione sempre a verificare le richieste dell’Amministrazione.

Più volte, infatti, abbiamo segnalato di stare attenti al proprio debito in esattoria perché soprattutto le richieste contributive potrebbero non essere più dovute.

Mi spiego meglio. Spesso i contribuenti non sanno che se i debiti contributivi sono prescritti (ossia più vecchi di 5 anni senza che gli enti si siano adoperati a richiederli) non possono essere pagati e se pagati per errore dai contribuenti vanno restituiti (Cass n.23367/2016). Sul punto, segnalo anche la sentenza del Tribunale di Lecce n.2460 del 21.09.2022  che non solo ha annullato una richiesta Inps da 36000 euro ormai prescritta ma ha addirittura condannato Inps a restituire quasi 50.000 euro incassati illegittimamente proprio perché troppo vecchi e non più dovuti.

Fai clic per accedere a sent.trib-Lecce-2460.22.pdf

Ringraziamo dunque l’Avv. Matteo Sances per i chiarimenti forniti.

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