Giovedì 13 febbraio 2025, con 97 voti favorevoli, 57 contrari e nessuna astensione, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione, con modificazioni, del Ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1337), nel testo licenziato nella stessa giornata dalla 1a Commissione. Il provvedimento è ora all’esame della Camera dei Deputati (A.C. 2245)
Di seguito alcune delle novità introdotte in ambito fiscale:
Divieto/Esonero delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie anche per il 2025
L’articolo 3, comma 6, nel testo approvato dal Senato, estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
In particolare la disposizione estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.
I soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all’invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. Con dei decreti ministeriali è stato esteso l’ambito dei soggetti tenuti all’obbligo di trasmissione dei dati.
Da ultimo, con decreto ministeriale del 1° febbraio 2024, il Mef ha definito le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo 10-bis.
La norma in esame era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nonché dai decreti-legge n. 146 del 2021, n. 198 del 2022, n. 215 del 2023.
Rottamazione-quater. Riammissione alla definizione agevolata
L’articolo 3-bis, nel testo approvato dal Senato, prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.
Il comma 1 prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater di cui ai commi da 231 a 252, dell’articolo 1, della legge n. 197 del 2022 – legge di bilancio 2023) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell’inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura medesima.
La riammissione in oggetto opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione.
È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall’agente della riscossione nel proprio sito internet entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Peraltro, nella medesima dichiarazione, il debitore è tenuto a indicare il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di dieci.
Il comma 2 prevede, ai fini di cui sopra, l’applicazione dell’articolo 1, commi da 231 a 233 e da 236 a 252, della legge n. 197 del 2022, con le seguenti deroghe:
- la dichiarazione può essere integrata, relativamente ai soli debiti sopra citati, entro il 30 aprile 2025;
- il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
- l’agente della riscossione comunica al debitore entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- le dilazioni di pagamento sospese a seguito della presentazione della suddetta dichiarazione saranno revocate alla data del 31 luglio 2025.
Inoltre, si segnala:
- Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Delibere relative ad alcuni tributi comunali)
- Articolo 3, comma 10 (Proroga del regime di esenzione IVA)
- Articolo 3, comma 14 (Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
- Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (Rendicontazione di sostenibilità)
- Articolo 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
- Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
- Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)
- Articolo 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
- Articolo 13, comma 1-bis (Proroga disciplina Camere di commercio)
- Articolo 13, comma 1-quinquies (Credito d’imposta incentivi Transizione 5.0)
- Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine credito d’imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)
- Articolo 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)
- Articolo 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)
- Articolo 17 (Proroga di termini in materia di editoria)
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