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Pensione di invalidità per dipendenti pubblici: inabilità assoluta e permanente alla mansione
L’inabilità alla mansione riguarda il caso in cui il dipendente pubblico perde i requisiti fisici o psichici necessari per svolgere il proprio lavoro (articoli 71 e 129 del DPR 3/1957). Questo tipo di pensione è riconosciuto solo se l’amministrazione non può destinare il lavoratore a mansioni equivalenti.
Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità alla mansione occorrono:
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- Riconoscimento medico-legale da parte della Commissione ASL che dichiari il dipendente permanentemente inidoneo a svolgere la mansione.
- Un’anzianità di servizio di:
- Almeno 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato (art. 42 DPR 1092/1973).
- Almeno 15 anni di servizio, di cui 12 effettivi, per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973).
- Almeno 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti di Enti locali o del Servizio sanitario, come previsto dall’art. 7, co. 1 lett. b) della legge 379/1955.
- Risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.
Procedimento
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente sia dall’ente datore di lavoro. La Commissione medica ASL valuta lo stato di inidoneità (art. 13 legge 274/1991).
Dopo il verbale medico, l’amministrazione verifica se il dipendente può essere impiegato in altre mansioni equivalenti. Se non esistono possibilità, può proporre un’assegnazione a mansioni di livello inferiore.
Se il lavoratore rifiuta questa soluzione, il rapporto di lavoro si chiude con dispensa dal servizio. In questo caso, il dipendente deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all’INPDAP sia al datore di lavoro.
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Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
Questa forma di inabilità impedisce al dipendente pubblico di svolgere in modo continuativo e remunerativo qualsiasi attività lavorativa (art. 129 DPR 3/1957). Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità avviene dopo la fine del rapporto di lavoro.
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Requisiti sanitari e contributivi per il diritto
Per ottenere l’inabilità al proficuo lavoro occorre:
- Verbale medico-legale della Commissione ASL che certifichi l’inidoneità permanente a svolgere un’attività lavorativa.
- Almeno 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio per:
- Dipendenti dello Stato.
- Dipendenti di Enti locali o Sanità.
- Almeno 15 anni di cui 12 effettivi per il personale difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973).
- Risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità al proficuo lavoro (art. 7 legge 379/1955 e art. 42 DPR 1092/1973).
Procedimento
La visita medica è richiesta dal dipendente o dall’ente datore di lavoro. La Commissione ASL esprime il suo parere sanitario (art. 13 legge 274/1991).
Dopo il verbale, l’amministrazione procede alla dispensa dal servizio. A quel punto, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità all’INPDAP e al datore di lavoro.
Calcolo della prestazione
In entrambi i casi, il calcolo avviene come per la pensione ordinaria. L’importo si basa sul servizio maturato fino alla data di cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa. Questa pensione può convivere con altre attività lavorative. Non spetta se l’invalidità si verifica dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
Dal 1° gennaio 1996 (art. 2, comma 12, legge 335/1995), la pensione di inabilità prevista per i lavoratori privati (legge 222/1984) è stata estesa anche ai dipendenti pubblici. Questa forma di inabilità richiede una condizione più grave: l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualunque lavoro.
Per ottenerla occorrono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio prima della decorrenza della pensione (circ. Inpdap 57/1997).
Procedimento
La prestazione si ottiene a domanda dell’interessato. Il lavoratore deve presentare:
- Una domanda all’ente in cui presta (o ha prestato) servizio.
- Un certificato medico (modello allegato 1 al DM 187/97) del proprio medico curante, che attesti lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
L’ente effettua quindi:
- Accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica (o a domicilio nei casi più gravi).
- Una volta ricevuto il verbale che conferma l’inabilità, dispone la risoluzione del rapporto di lavoro. La sede provinciale dell’INPDAP liquida la pensione.
Calcolo della prestazione
Per questa pensione, la base di calcolo tiene conto dell’anzianità contributiva effettiva, a cui si aggiunge una maggiorazione virtuale.
- Nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995), l’anzianità viene aumentata dal momento della cessazione fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
- Nel sistema misto o contributivo, l’aumento virtuale vale fino al compimento dei 60 anni, per un massimo di 40 anni di contributi complessivi.
Liquidazione
La pensione di inabilità decorre:
- Dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata mentre si è ancora in servizio.
- Dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se viene inoltrata dopo la cessazione del lavoro.
Se gli accertamenti sanitari stabiliscono un’inabilità permanente al servizio (e non assoluta a qualsiasi attività), l’ente prova a ricollocare il dipendente in altra mansione. Se ciò non è possibile, si procede alla risoluzione del rapporto. In questo caso, occorre avere:
- 20 anni di servizio se dipendente di enti locali.
- 15 anni di servizio se dipendente statale.
La pensione di inabilità a qualsiasi attività è incompatibile con ogni forma di lavoro subordinato o autonomo, in Italia e all’estero. È comunque possibile chiederla anche dopo la fine del rapporto di lavoro, ma servono 3 anni di contributi nell’ultimo quinquennio. Superati i 2 anni dalla cessazione, non è più possibile raggiungere i 3 anni richiesti e quindi la pensione non può essere riconosciuta.
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