E’ in dirittura d’arrivo il decreto sul conto termico 3.0.
Lo schema di decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016.
Finita la fase di consultazione delle Regioni, si attende il passaggio alla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Da qui, una volta in Gazzetta Ufficiale, il decreto entrerà in vigore trascorsi 90 giorni. Il passaggio finale sarà l’approvazione delle disposizioni operative per l’attuazione degli incentivi.
Il conto termico 3.0 si differenza dal conto termico attuale per diversi aspetti.
Vediamo nello specifico quali sono le novità del conto termico 3.0 e soprattutto quali sono gli interventi di efficienza energetica ammessi alla misura. Come vedremo il nuovo conto termico amplia il suo campo applicativo andando oltre gli interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico.
L’attuale conto termico
Il Conto Termico 2.0 è un incentivo statale italiano che promuove l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili negli edifici esistenti. La misura è disciplinata dal D.M. 16 febbraio 2016.
Gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), offre contributi economici per interventi come l’installazione di pompe di calore, caldaie a biomassa, impianti solari termici e la sostituzione di impianti di climatizzazione obsoleti.
I beneficiari possono essere sia pubbliche amministrazioni che privati, comprese persone fisiche, condomini e imprese.
Gli incentivi possono coprire fino al 65% delle spese sostenute, con erogazioni rapide, generalmente entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Per accedere all’incentivo, è necessario presentare una domanda online attraverso il portale Portaltermico del GSE, entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
È importante notare che il Conto Termico 2.0 non è cumulabile con altri incentivi statali. Ad eccezione di fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse.
Tuttavia, è possibile cumularlo con incentivi non statali, nei limiti di un finanziamento massimo pari al 100% delle spese ammissibili.
Il conto termico 3.0
Il nuovo schema di decreto aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica. E anche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al Decreto ministeriale 16 febbraio 2016.
Gli obiettivi della nuova disciplina del conto termico possono essere di seguito riassunti:
- adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato;
- ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione;
- prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
- prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;
- ampliare il meccanismo anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- ammettere all’incentivazione delle comunità di energia rinnovabili nonché delle configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti;
- ecc.
Gli interventi agevolabili
La novità in primis riguarda l’ampliamento degli interventi ammessi al conto termico 3.0
Sono incentivabili in primis i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
- sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.
I soggetti privati possono realizzare in ambito civile residenziale, solo interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza.
Gli interventi ammessi per i privati
Sono considerati tali ” interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di
calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di
impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- ecc.
Nei fatti, visto l’ampliamento degli interventi agevolabili diventa ancora più attuale il confronto tra conto termico e bonus 65%.
Riassumendo
- Decreto sul Conto Termico 3.0: il decreto è in fase finale di approvazione e entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- Novità rispetto al Conto Termico 2.0: amplia gli interventi ammessi, includendo teleriscaldamento, microcogenerazione e grandi impianti di energia termica rinnovabile con accesso competitivo.
- Interventi ammissibili: sono incentivati impianti fotovoltaici, pompe di calore, teleriscaldamento e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se combinati con la sostituzione di impianti di climatizzazione.
- Interventi per i privati: riguardano principalmente la sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore o sistemi ibridi, e la contabilizzazione del calore.
- Confronto con il Bonus 65%: il Conto Termico 3.0 si differenzia dal Bonus 65%, con incentivi specifici per la produzione di energia termica e l’efficienza energetica.
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