Nel tempo, la CU ha assunto un ruolo sempre più articolato, non limitandosi a certificare le diverse tipologie di redditi, ma estendendo la propria funzione alla comunicazione di tante altre informazioni aggiuntive, alimentando il processo di predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tre scadenze
L’adempimento si sviluppa su tre scadenze distinte che richiedono particolare attenzione da parte dei soggetti obbligati sia per l’invio telematico che per la consegna al percipiente.
La scadenza ordinaria per la trasmissione telematica delle CU è fissata al 16 marzo di ogni anno, ma nel 2025, cadendo di domenica, il termine è spostato al 17 marzo.
Entro questa data devono essere trasmesse le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli art. 49 e 50 del TUIR, ed ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ed ai redditi diversi (art. 53 e 67 dello stesso TUIR).
Segue poi iltermine del 31 marzo 2025 per le certificazioni, di cui al c. 6-ter art. 4 del DPR n. 322/1998, contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Infine, il 31 ottobre è la scadenza stabilita per le certificazioni, di cui al predetto c. 6-ter art. 4, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Novità 2025
Rispetto agli anni precedenti, l’adempimento presenta alcune novità che, pur non modificando l’impianto complessivo della CU, richiede comunque attenzione.
Tra le più rilevanti si segnalano:
– l’esonero dall’obbligo di certificazione per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfetario (Legge n.190/2014, commi 54-89)
– l’adeguamento delle soglie relative ai fringe benefit
– l’indicazione dell’indennità su tredicesima prevista dal c.d. Bonus Natale
– la detassazione delle mance nel settore turistico-alberghiero
– i trattamenti integrativi speciali nel settore turistico e termale
– l’indennità di trasferta e premi per sport dilettantistici
– l’introduzione di nuovi campi dedicati ai lavoratori frontalieri in Svizzera
– e novità legate all’Assegno Unico Universale (le informazioni su erogazioni e figli sono compilati dall’INPS).
Si segnala, inoltre, l’introduzione di un campo per l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario e l’obbligo di indicare il CIN assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche (locazioni brevi).
Adempimenti
La verifica della completezza e della corrispondenza dei dati anagrafici e fiscali del sostituto d’imposta e del percipiente costituisce un imprescindibile passaggio per la corretta gestione dell’adempimento. Errori, imprecisioni o disallineamenti possono comportare lo scarto della certificazione e compromettere l’intero processo di elaborazione dei dichiarativi, con ripercussioni tanto per il contribuente quanto per l’Amministrazione finanziaria che può a causa di un disallineamento generare avvisi di irregolarità con pretese economiche non dovute.
Particolare attenzione va poi riservata all’indicazione dei redditi percepiti nell’anno d’imposta 2024: è necessario verificare con scrupolo non solo l’importo delle somme effettivamente percepite/erogate (facendo attenzione al principio di cassa allargato), ma anche a tutti quei dati che, sebbene talvolta considerati accessori, risultano determinanti per l’effettuazione dei corretti conguagli fiscali. Il riferimento è al periodo di lavoro, alla tipologia di reddito, alle detrazioni applicabili, nonché all’indicazione di somme deducibili o detraibili.
La completezza e l’accuratezza di tali elementi rappresentano il presupposto imprescindibile per assicurare la corretta liquidazione delle imposte e l’assenza di anomalie nei modelli dichiarativi precompilati.
Gestione delle operazioni straordinarie
Ulteriore aspetto da attenzionare è la gestione delle eventuali operazioni straordinarie. Fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e successioni comportano spesso il passaggio di dipendenti tra soggetti diversi.
In tali contesti, è fondamentale garantire la continuità delle informazioni reddituali e previdenziali, evitando omissioni o duplicazioni che possano tradursi in disallineamenti, con il concreto rischio di avvisi di irregolarità e conseguenti richieste economiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esposizione di dati
Occorre inoltre vigilare sui campi dedicati alla gestione degli acconti, dei conguagli, sia a debito che a credito, in forza degli eventuali modelli 730 presentati dai contribuenti. La corretta esposizione di tali dati è essenziale affinché i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi si traducano in effettive restituzioni o recuperi delle somme a debito, evidenziando eventuali incapienze d’imposta del sostituto che non hanno permesso l’effettuazione di rimborsi spettanti al contribuente.
Non meno rilevante è l’accuratezza dei dati esposti nelle sezioni previdenziali e assistenziali, unitamente a quelli relativi al Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Tali informazioni incidono direttamente sulla posizione del lavoratore, oltre a rappresentare la base per la verifica del corretto adempimento degli obblighi posti in capo del sostituto d’imposta.
Infine, meritano attenzione anche le annotazioni, che spesso vengono sottovalutate. Esse rivestono invece una funzione essenziale, in quanto consentono di fornire precisazioni e chiarimenti su particolari situazioni reddituali o contrattuali del percipiente. La loro corretta valorizzazione contribuisce a evitare equivoci interpretativi e garantisce la piena intelligibilità della certificazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e del contribuente.
Sanzioni
Sul piano sanzionatorio, l’omessa, tardiva o errata trasmissione della CU espone a sanzioni amministrative che possono raggiungere l’importo di 100 euro per certificazione, con un limite massimo di 50.000 euro. Tuttavia, se l’errore viene corretto entro cinque giorni, la sanzione non si applica. In caso di regolarizzazione entro sessanta giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, ossia 33,33 euro per certificazione, con un limite di 20.000 euro. È inoltre intervenuto un cambio di orientamento da parte dell’Agenzia delle Entrate: con la circolare n. 12/E del 2024 è stato riconosciuto l’ammissibile ricorso al ravvedimento operoso anche per i ritardi nell’invio della CU.
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