Decaduti Rottamazione Quater: Come L’istanza Di Riammissione Blocca Fermi E Pignoramenti – Studio Pizzano

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I contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater ma sono decaduti per il mancato pagamento delle rate ora hanno una nuova opportunità per rientrare nel piano agevolato. Il Decreto Milleproroghe (DL 2/2024) ha introdotto la possibilità di presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024, consentendo così di evitare misure esecutive e cautelari, come fermi amministrativi su veicoli e pignoramenti.

Chi può presentare l’istanza di riammissione

L’istanza è riservata ai contribuenti che, pur avendo aderito alla rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022, art. 1, commi 231-252), sono decaduti dal beneficio per non aver rispettato i pagamenti.

Per poter essere riammessi:

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  • Il contribuente deve aver presentato, a suo tempo, la domanda di adesione alla rottamazione quater;
  • Deve essere decaduto dal piano per il mancato pagamento delle rate previste nel 2023;
  • Deve presentare l’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024, esclusivamente in modalità telematica attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER).

Questa misura si applica ai debiti affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022, ovvero quelli che rientravano originariamente nella rottamazione quater.

Come si presenta l’istanza e quali sono le nuove scadenze

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato che i modelli per la richiesta di riammissione saranno disponibili entro il 18 marzo 2024. Il contribuente dovrà compilare e inviare l’istanza attraverso il portale ufficiale entro il 30 aprile 2024.

Una volta accettata la domanda, l’Agenzia comunicherà l’importo delle rate dovute con le relative scadenze:

  • 31 luglio 2025: scadenza della prima rata,
  • 30 novembre 2025: scadenza della seconda rata,
  • 28 febbraio 2026: scadenza della terza rata,
  • 31 maggio 2026: scadenza della quarta rata,
  • 30 novembre 2026: scadenza della quinta rata,
  • 28 febbraio 2027: scadenza della sesta rata,
  • 31 maggio 2027: scadenza della settima rata,
  • 31 luglio 2027: scadenza dell’ottava e ultima rata.

Queste rate seguiranno il medesimo schema della rottamazione quater originaria, senza sanzioni né interessi di mora.

Quali effetti produce l’istanza? Stop a fermi e pignoramenti

Uno degli aspetti più rilevanti dell’istanza di riammissione è che la sua presentazione sospende automaticamente le azioni esecutive e cautelari in corso.

Cosa accade ai fermi amministrativi?

Se un contribuente ha un fermo amministrativo su un veicolo a causa del mancato pagamento di una cartella esattoriale inclusa nella rottamazione quater, con la presentazione dell’istanza il fermo viene bloccato immediatamente.

Esempio pratico: Mario Rossi ha ricevuto un preavviso di fermo amministrativo sulla sua auto per una cartella inclusa nella rottamazione. Presentando l’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024, il fermo non verrà iscritto, permettendogli così di continuare a circolare senza restrizioni.

Cosa succede ai pignoramenti già in corso?

Per i pignoramenti su conti correnti o stipendi, la situazione è più complessa. Se il pignoramento è stato già eseguito e il denaro è stato accreditato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza non annulla quanto già versato. Tuttavia, se il pignoramento è ancora in corso, la procedura viene sospesa fino alla definizione della domanda.

Esempio pratico: Anna Bianchi ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento per un debito fiscale e teme il pignoramento del suo stipendio. Se presenta l’istanza di riammissione in tempo, l’Agenzia non potrà procedere con il prelievo forzoso fino alla scadenza della prima rata.

Cosa succede se non si presenta l’istanza?

Chi non presenta l’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024 perde definitivamente il diritto alla rottamazione e dovrà pagare l’intero debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

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Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà:

  • Procedere con nuove azioni esecutive, come pignoramenti su conti correnti, stipendi e pensioni,
  • Iscrivere fermi amministrativi sui veicoli del debitore,
  • Attivare ipoteche sugli immobili del contribuente.

Per questo motivo, chi è decaduto dalla rottamazione quater dovrebbe valutare con attenzione la possibilità di presentare l’istanza, evitando così un aggravio della propria posizione fiscale.

Perché conviene agire subito

L’istanza di riammissione alla rottamazione quater non è solo un’opportunità per dilazionare il pagamento del debito, ma rappresenta anche una tutela immediata contro le azioni esecutive dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Vantaggi principali:

  • Sospensione immediata di fermi e pignoramenti,
  • Possibilità di rateizzare il debito fino al 2027,
  • Esclusione di sanzioni e interessi di mora.

Il consiglio per chi ha perso la rottamazione è di non attendere l’ultimo momento e presentare l’istanza appena i moduli saranno disponibili, per evitare problemi tecnici o ritardi nella lavorazione delle domande.

In sintesi

IN SINTESI


Qual è la nuova opportunità per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater? Il Decreto Milleproroghe (DL 2/2024) consente ai contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per mancato pagamento delle rate di presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2024, evitando così misure esecutive e cautelari come fermi amministrativi e pignoramenti.

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Chi può presentare l’istanza di riammissione? L’istanza può essere presentata dai contributori che:

  • Hanno aderito alla rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
  • Sono decaduti per mancato pagamento delle rate del 2023.
  • Presentano la richiesta entro il 30 aprile 2024 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Questa possibilità riguarda i debiti affidati alla riscossione entro il 30 giugno 2022.


Come si presenta l’istanza e quali sono le nuove cadenze? I modelli per la richiesta di riammissione saranno disponibili entro il 18 marzo 2024 e dovranno essere inviati telematicamente entro il 30 aprile 2024.

Le nuove cadenze per il pagamento delle tariffe saranno:

  • 31 luglio 2025
  • 30 novembre 2025
  • 28 febbraio 2026
  • 31 maggio 2026
  • 30 novembre 2026
  • 28 febbraio 2027
  • 31 maggio 2027
  • 31 luglio 2027

Le rate seguiranno le condizioni della rottamazione quater originale, senza sanzioni né interessi di mora.


Quali effetti producono l’istanza? La presentazione dell’istanza sospende automaticamente le azioni esecutive e cautelari in corso.

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Cosa accade ai fermi amministrativi? Se un contributore ha un fermo amministrativo su un veicolo per una cartella inclusa nella rottamazione quater, la presentazione dell’istanza blocca immediatamente il fermo, consentendo la libera circolazione del mezzo.


Cosa succede ai pignoramenti già in corso?

  • Se il pignoramento è già stato eseguito e il denaro è stato versato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la somma non verrà restituita.
  • Se il pignoramento è ancora in corso, la procedura viene sospesa fino alla definizione della domanda.

Cosa succede se non si presenta l’istanza? Chi non presenta l’istanza entro il 30 aprile 2024 perde definitivamente la possibilità di beneficiare della rottamazione e dovrà pagare il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà avviare azioni esecutive come:

  • Pignoramenti su conti correnti, stipendi e pensioni.
  • Iscrizione di fermi amministrativi su veicoli.
  • Attivazione di mutui sugli immobili.

Perché conviene agire subito? Presentare l’istanza appena possibile permette di:

  • Sospendere immediatamente fermi e pignoramenti.
  • Rateizzare il debito fino al 2027.
  • Evitare sanzioni e interessi di mora.

Per evitare problemi tecnici o ritardi nella lavorazione delle domande, è consigliabile inviare la richiesta non appena i moduli saranno disponibili.



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