Trattamento IVA dei distacchi e prestiti di personale
I servizi di distacco di personale erogati dall’impresa distaccante a favore della distaccataria in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (AdE – risposta 18 febbraio 2025 n. 38)
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, la Società Istante è una società in house costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e integralmente partecipata.
L’Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.
L’Azienda Beta è un ente strumentale dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l’intero territorio.
L’Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare importanti progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnico-amministrativo mediante l’inserimento di nuove risorse professionali: a tal fine, Beta ha richiesto alla società Istante la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.
A tal fine, la Società Istante e l’Azienda Beta intendono prevedere nell’accordo di distacco il solo rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori interessati.
Tanto rappresentato, con il presente interpello la Società chiede chiarimenti in ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra la Società Istante e Beta, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell’aliquota ordinaria.
La Società precisa che, relativamente al regime fiscale ai fini IVA, sia la Società Istante sia Beta sono soggetti passivi d’imposta; in particolare, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972, Beta rientra nella categoria degli enti non commerciali soggetti ad IVA in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali in quanto, sotto il profilo soggettivo, le Aziende Sanitarie sono soggette ad IVA limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività imprenditoriali.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate con la risposta in oggetto afferma che l’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 prevede che “Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
Al fine di recepire l’orientamento dei giudici unionali, l’art. 16-ter del decreto legge 17 settembre 2024 n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024 n. 166, ha però abrogato l’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
In particolare, l’art. 16-ter cit., rubricato ”Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”, dispone che ”Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi”.
In considerazione del tenore letterale della norma, devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra le imprese anche quando sono rese a fronte del rimborso del puro costo, erogate in adempimento di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
Ne consegue che i servizi di distacco di personale erogati dall’Istante (i.e. impresa distaccante) a favore di Beta (i.e. distaccataria) in adempimento di accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, assumono rilevanza agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Gli importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi) dovranno, quindi, essere assoggettati ad imposta.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link