Agricoli: aliquote contributive 2025
L’Inps comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2025, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura, che impiegano operai a tempo determinato e a tempo indeterminato (INPS – circolare 20 febbraio 2025 n. 46)
Contributi dovuti al FPLD per la generalità delle aziende agricole
Il calcolo delle aliquote contributive previste per le aziende che svolgono la propria attività nel settore dell’agricoltura deve tenere conto di quanto disposto in materia contributiva dal DLgs n. 146/1997, che all’articolo 3, comma 1, prevede che, dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, siano elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 30,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti al FPLD per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale ha raggiunto, nell’anno 2011, la misura complessiva del 32%, cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali.
Conseguentemente, anche per l’anno 2025, l’aliquota contributiva di tale settore resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
Contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi. Contributo NASpI
La legge di Bilancio 2022 ha esteso, dal 1° gennaio 2022, la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L 15 giugno 1984, n. 240.
Dal 1° gennaio 2022 le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del DL 9 ottobre 1989, n. 338. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del DLgs 15 giugno 2015, n. 81, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l’anno 2025 è il seguente: € 57,32 x 6/39 = € 8,82.
Le aliquote INAIL sono invariate. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle seguenti misure:
Contribuzione |
Misura |
Assistenza Infortuni sul Lavoro |
10,1250% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro |
3,1185% |
Il DM del 24 settembre 2024, ha fissato nella misura pari al 14,80% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale riduzione viene applicata esclusivamente alle aziende agricole individuate dall’INAIL.
Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura per l’anno 2025
Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2025, non hanno subito variazioni.
Territori |
Misura agevolazione |
Aliquota applicata |
Non svantaggiati |
– |
100% |
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
Di Francesca Esposito
Fonte normativa
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