Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha espresso, nella seduta del 19 febbraio 2025, il parere sullo schema di decreto ministeriale che disciplina la conferma dei docenti con contratto a tempo determinato su richiesta delle famiglie.
Il CSPI:
- nel condividere la volontà di trovare una soluzione all’annoso problema della continuità dei docenti di sostegno, mettendo al centro il maggior interesse degli studenti1 con disabilità, ritiene la questione delicata e complessa ed esprime le seguenti osservazioni.
- osserva che, per una serie di ragioni sia attinenti alla regolazione del rapporto di lavoro sia alla specificità professionale dei docenti, la soluzione indicata nel provvedimento in esame lascia margini di complessità attuativa. Il rapporto di lavoro nella scuola dei docenti, anche a tempo determinato, è instaurato tenendo conto di un importante principio sancito dall’articolo 97, che vincola l’azione amministrativa all’imparzialità che è garantita dal vigente sistema di reclutamento.
- La procedura indicata nel provvedimento in esame appare poi potenzialmente in contrasto con la vigente Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 sotto i profili della garanzia di trasparenza e dell’ordine di graduatoria. Ciò potrebbe dar luogo a conflitti interpretativi e operativi, soprattutto in un contesto in cui la regolamentazione del personale a tempo determinato è già complessa e soggetta a continui aggiornamenti normativi, oltre che a un diffuso contenzioso.
- Il CSPI rileva che attribuire alla famiglia la facoltà di intercettare e interpretare, in campo scolastico, i bisogni formativi dei propri figli e di individuare le risorse più adeguate a una proposta didattica coerente e qualificata potrebbe non garantire una valutazione fondata su criteri oggettivi e su consolidate competenze pedagogiche; spetta istituzionalmente alla scuola assicurare, attraverso le proprie scelte, il benessere e le migliori condizioni di apprendimento degli studenti con disabilità. Occorre garantire che nessun meccanismo inneschi nella relazione con il discente e nell’azione del docente condizionamenti nell’attuazione del progetto educativo-didattico.
- Il CSPI ricorda anche che la Costituzione italiana getta le fondamenta del principio di inclusività dell’azione della scuola e del servizio di istruzione. La figura dell’insegnante di sostegno è coerente con questi principi ed è stata regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’insegnante di sostegno è una figura professionale titolare della classe frequentata dallo studente con disabilità.
Le disposizioni in vigore non parlano mai di “docente dell’alunno con disabilità”, ma al contrario di “docente di sostegno assegnato alla classe”. Operare in direzione diversa potrebbe persino innescare processi di delega impropria e di isolamento dello studente con disabilità, in direzione opposta a quella inclusiva. - Il CSPI rileva che la continuità è garantita dal progetto didattico per la classe e dal piano educativo individualizzato definito dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) di cui è parte integrante la famiglia e realizzato dall’intero team o consiglio di classe, in collaborazione con tutte le figure professionali che, all’interno della comunità educante, si occupano dello studente con disabilità. Si evidenzia il rischio che la scelta di legare la continuità alla conferma del docente di sostegno avalli e legittimi, anziché contrastare, l’errata prassi di affidare lo studente con disabilità alla cura di un’unica figura di docente, piuttosto che valorizzare quest’ultima come risorsa professionale assegnata alla classe e contitolare della stessa.
- dal punto di vista organizzativo, segnala che uno studente con disabilità può avere più docenti assegnati alla classe, che concorrono al suo percorso di formazione e che quindi, di fronte alla richiesta di conferma da parte della famiglia di un docente e non di tutti, il Dirigente Scolastico, a cui è inoltrata la richiesta, si troverebbe in difficoltà nel valutare la richiesta stessa.
- Lo schema di decreto in oggetto, inoltre, prevede che il Dirigente Scolastico valuti “la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente”. A questo proposito, giova ricordare che l’assegnazione dei docenti alle classi è una prerogativa del Dirigente Scolastico, ma che questo adempimento è espletato nel rispetto delle prerogative riservate agli Organi Collegiali deliberanti; nel caso di studenti con disabilità, per quanto riguarda l’assegnazione del docente di sostegno alle classi in considerazione delle situazioni specifiche, il Dirigente Scolastico si attiene ai criteri che il Collegio dei Docenti, supportato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), organismo multiprofessionale istituito a livello di istituzione scolastica ai sensi del decreto legislativo n. 66/2017 (articolo 9, comma 8), definisce nel Piano per l’Inclusione.
- Altrettanto complessa potrebbe essere l’applicazione del disposto normativo nel caso di docente assegnato a più classi, tra cui quelle terminali del ciclo scolastico di riferimento. In questo caso la conferma per l’anno scolastico successivo sulle classi già assegnate creerebbe la necessità di assegnare ulteriori ore nello stesso istituto scolastico per il completamento di orario, collocando anche questa assegnazione al di fuori delle procedure ordinarie.
- Il CSPI condivide il principio indicato come presupposto della norma, ovvero la necessità di garantire i diritti degli studenti con disabilità e di agevolare la continuità educativa e didattica. A tal proposito ritiene opportuno segnalare l’urgenza dell’emanazione di provvedimenti finalizzati alla formazione ed alla stabilizzazione del personale a tempo determinato. In considerazione delle tante osservazioni espresse, il CSPI ritiene necessario fare oggetto di ulteriore riflessione tutta la materia, anche a seguito dell’implementazione di altre misure del decreto-legge n. 71/2024 che sta alla base dello schema di decreto oggetto di parere.
Il CSPI rileva che lo schema di decreto è stato predisposto in coerenza ed in attuazione della previsione normativa pur rilevando le problematiche espresse nelle osservazioni sopra riportate.
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