Il Coordinamento CI. T.A.N.G.E. denuncia la violazione di numerose normative poste a tutela dei valori ecologici nel sito della Rete Natura 2000 e richiede l’accesso agli atti.
«Il Coordinamento Nazionale C.I. T.A.N.G.E., costituito da oltre cinquantacinque Associazioni nazionali e locali che si impegnano per assicurare la tutela dell’ambiente dai grandi eventi – fra cui concerti e manifestazioni sportive su spiagge e siti naturali e semi-naturali – ha inviato all’Autorità responsabile della Regione Friuli-Venezia Giulia una richiesta di accesso agli atti per sapere se il Comune di Tarvisio, nell’autorizzare il programma del No Borders Music Festival – in programma da sabato 19 a sabato 26 luglio 2025 nell’area dei Laghi di Fusine, nel quale si esibiranno nomi famosi della musica italiana ed internazionale da Ben Harper a Mika, e che culminerà nel Jovanotti Bike concert (già sold out con prevista partecipazione di oltre cinquemila spettatori) – abbia acquisito l’obbligatoria Dichiarazione di incidenza ambientale non significativa.
Anche quest’anno lo svolgimento della manifestazione musicale ricade nel territorio di un’importante area della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea (la Zona di Speciale Conservazione n. IT3320006 “Conca di Fusine”) e a pochi chilometri da quello della confinante Foresta Demaniale Statale del Tarvisio, la cui Autorità di gestione è l’omonimo Reparto Carabinieri Biodiversità.
Nella Conca di Fusine sono presenti diciassette habitat e ventotto specie di interesse UE, molti dei quali prioritari (fra cui il lupo e l’orso), per i quali sono minacce formalmente riconosciute la fruizione con veicoli non elettrici, le aree di parcheggio e le attività ricreative in generale ed è obbligatorio valutare l’incidenza significativa di attività di fruizione per le quali è previsto un ingente afflusso di persone (in base alle Misure di conservazione sito-specifiche, approvate con D.G.R. n. 726/2013 e con D.M. del 21/10/2013, obbligatorie per legge).
Propagandare generiche azioni sotto l’etichetta della sostenibilità, come l’accesso alle location esclusivamente a piedi oppure in bicicletta o la scelta di concerti diurni e la creazione di isole ecologiche, è solo l’ennesima operazione di “greenwashing”, poiché appare del tutto chiaro che le attività preparatorie e quelle di svolgimento della manifestazione musicale, potenzialmente, possono provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna.
E’ quindi necessario ed obbligatorio per legge espletare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al seguito della quale, solo in caso sia acquisita la certezza che la realizzazione della manifestazione non pregiudichi l’integrità del sito e lo stato di conservazione delle specie e degli habitat, l’Amministrazione Comunale potrà eventualmente autorizzare la manifestazione.
Trattandosi poi di un evento di grandi dimensioni che si svolge in un’area naturale sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege, occorre rispettare quanto previsto dal D.M. n. 459/2022 sui Criteri ambientali minimi (che, fra l’altro, prevede l’obbligo dello “studio di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”) ed inoltre acquisire anche l’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, con eventuale parere vincolante della Soprintendenza, se espresso. In mancanza del rispetto di quanto previsto dal corpo normativo citato, potrebbero configurarsi gravi reati a carico degli organizzatori della manifestazione, quali quelli previsti dagli art. 727-bis (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), 733-bis e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del codice penale e dal D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20). In tal caso, emergerebbero chiare responsabilità penali anche a carico dell’Amministrazione Comunale/Regionale che la autorizzasse illegittimamente (favoreggiamento reale, art. 379 del codice penale); infatti, in base al D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 8 (come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1), “l’Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza”» (Coordinamento C.I.T.A.N.G.E. – Coordinamento Italiano Tutela Ambienti Naturali dai Grandi Eventi)
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