Videocorso del: 03 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. Richiesto l’Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 28 Febbraio 2025 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. 231818 Accreditamento ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la Circolare n. 46 del 20 febbraio 2025, l’INPS ha comunicato le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per l’anno 2025, riguardanti sia gli operai a tempo determinato (OTD) sia quelli a tempo indeterminato (OTI). Il documento fornisce un quadro dettagliato delle aliquote dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), alle cooperative agricole, nonché delle agevolazioni per le zone svantaggiate.
Con la Risposta n. 43/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione dell’aliquota IVA per eventi spettacolistici in realtà aumentata. In particolare, il quesito riguarda un concerto innovativo in cui un compositore, già deceduto, viene ricreato virtualmente grazie alla tecnologia immersiva, con il pubblico che partecipa tramite visori digitali.
Con la Risposta n. 41/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sull’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023, con particolare riferimento al periodo minimo di residenza all’estero per i lavoratori che rientrano in Italia per lavorare presso la stessa società per cui erano stati impiegati prima dell’espatrio. Il quesito presentato L’istanza è stata avanzata da un contribuente cittadino italiano residente in Francia, che: Ha lavorato in Italia tra il 2015 e il 2018 per due diversi datori di lavoro.
Con la Risposta n. 40/2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contratti di affidamento di incarichi professionali, se riconducibili al contratto d’opera intellettuale, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972. La decisione chiarisce un aspetto rilevante per gli enti pubblici che conferiscono incarichi a professionisti esterni, come avvocati, consulenti e tecnici specializzati.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2505 del 3 febbraio 2025, ha stabilito che, in caso di decadenza dell’agevolazione prima casa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il pagamento dell’imposta a uno solo dei comproprietari, anche se la sua quota è minima rispetto agli altri intestatari dell’immobile. Il principio ribadisce il carattere di solidarietà passiva tra i soggetti coinvolti nell’acquisto dell’immobile in comunione pro indiviso.
Il contribuente che transiti da un regime ordinario Iva ad un regime non Iva, come si configura il regime forfettario, è tenuto ad effettuare la rettifica della detrazione operata all’acquisto di beni ammortizzabili (inclusi immobili), di beni merce e di servizi non ancora ultimati al 31/12. La rettifica della detrazione comporta la necessità di compilare specifici campi della dichiarazione Iva 2025.
L’ articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024 ha riformulato l’art. 54 del TUIR in materia di redditi di lavoro autonomo, originando i nuovi articoli da 54 a 54-octies. Tra le novità introdotte, una nuova modalità di gestione delle spese di trasferta (vitto/alloggio e spese di viaggio/trasporto) sostenute dal professionista nell’esercizio del mandato conferitogli e oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.
Il D.Lgs. n. 192/2024, dal periodo d’imposta 2024, ha introdotto una revisione dei redditi derivanti dall’esercizio di attività agricole (redditi agrari), al fine di adeguarli all’evoluzione delle tecniche di coltivazione e meglio coordinare la disciplina civilistica con quella fiscale. Le principali novità (con modifica degli artt. 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81, Tuir) riguardano: l’individuazione delle attività qualificabili come agricole, alle modalità di determinazione del reddito dominicale/agrario per coltivazioni fuori suolo (vertical farm) e alla tassazione dei redditi eccedenti la potenzialità del terreno (articolo 1) le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, con l’introduzione misure di semplificazione degli adempimenti.
Il rudere acquistato dà diritto alle agevolazioni per la prima casa anche se non abitabile e considerato immobile collabente, vale a dire inidoneo ad essere utilizzato in maniera produttiva per produrre reddito a causa dello stato di degrado. L’essere classificato nella categoria catastale F2 non esclude la possibilità di usufruire delle agevolazioni, tenendo presente che l’immobile potrà essere ristrutturato quindi potrà ottenere l’abitabilità .
Sono indeducibili i costi utilizzati per il reato solo a seguito dell’esercizio dell’azione penale, e sul punto il giudice tributario non può entrare nel merito. Il giudice tributario non può accertare incidentalmente l’esistenza del fatto costituente reato, ma può solo verificare che la condotta corrisponda a quella penale contestata dopo aver verificato l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, il D.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, che entrerà in vigore il 5 marzo 2025, introduce la tabella unica nazionale del valore pecuniario per il risarcimento del danno biologico e morale. Il decreto stabilisce criteri uniformi per il calcolo del risarcimento in caso di lesioni di non lieve entità , derivanti da incidenti stradali e responsabilità sanitaria.
Con il D.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, sono state introdotte importanti novità nel calcolo dell’ISEE, che avranno un impatto significativo sui requisiti per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Le principali modifiche riguardano l’esclusione di alcuni strumenti finanziari dal patrimonio mobiliare, le nuove regole per l’ISEE corrente, le agevolazioni per i nuclei con persone disabili e l’aggiornamento della soglia per l’assegno di maternità .
L’INPS, con la Circolare n. 45 del 19 febbraio 2025, ha comunicato i nuovi importi dell’assegno di maternità concesso dai Comuni e la soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al beneficio nel 2025. L’aggiornamento è stato calcolato in base alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, delineando gli obblighi contributivi per chi realizza e monetizza contenuti digitali attraverso piattaforme online. La circolare distingue tra lavoro autonomo e attività riconducibili al settore dello spettacolo, specificando in quali casi i creator devono versare i contributi alla Gestione separata o al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Con la Risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento dell’imposta di registro applicabile al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore. Il documento accoglie gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, superando parzialmente le indicazioni fornite nella Circolare n. 27/E del 2012.
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