Con l’ espansione dell’economia digitale si sta assistendo ormai da anni in maniera sempre più evidente ad una rivoluzione dei modi di produrre e comunicare.
In questa costante evoluzione il diritto non sempre riesce a tenere il passo, si pensi a quello che è stato sotto il profilo giuridico la questione dei rider etero-organizzati dalle piattaforme digitali del food delivery. Ora è il turno dei content creator, la categoria non trova ancora riscontro in specifiche fonti regolamentari ma qualcosa sta cambiando.
Dal 1° gennaio 2025 è stato istituito il nuovo codice ATECO e l’ INPS, con la circ. n. 44 del 19.02.2025, ha affrontato la questione dal punto di vista previdenziale. Nella circolare l’ Istituto tenta di adattare le normative esistenti alle specificità delle diverse professionalità legate alla creazione di contenuti digitali.
Ne esce fuori un quadro estremamente complesso nel quale, in assenza di riferimenti normativi specifici, le gestioni previdenziali a cui versare i contributi vanno individuate tramite alcune variabili chiave quali : le concrete modalità di svolgimento dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione /percezione dei corrispettivi. Questi criteri , infatti, non escludono l’obbligo di versare i contributi in più gestioni previdenziali.
La figura del content creator – Nell’ambito dell’attività di creazione di contenuti digitali il termine content creator costituisce una “macro categoria” che include quella peculiare dell’influencer, ossia di colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento: youtuber, streamer , podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, riconducibili alla categoria dell’influencer, per cui è stato istituito a partire dal 1° gennaio 2025 il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing.
Elemento caratterizzante dell’attività di content creator è rinvenibile nella compresenza di un rapporto che può vedere, da un lato, il soggetto creatore di contenuti e il brend ( azienda commerciale ) e, dall’altro, la relazione del creatore di contenuti con la piattaforma. In questo scenario può anche realizzarsi la partecipazione di soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie ( cd. media e talent agency ). Il rapporto può, pertanto, essere trilaterale o persino quadrilaterale, laddove tutti i soggetti indicati partecipino al singolo affare.
Il rapporto tra il brand, il content creator e l’agenzia di intermediazione può quindi assumere diverse configurazioni che a loro volta possono incidere sul corretto inquadramento contrattuale e, di riflesso, su quello previdenziale.
Attività d’impresa e iscrizione alle gestione commercianti – Quando la prestazione è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi e/o di produzione prevalgano su quelli personali ( come nella vendita di video o la gestione di banner pubblicitari e campagne ), si tratta di attività che rientra nel settore commerciale con esercizio di attività di impresa e d’iscrizione alla gestione autonoma degli esercenti attività commerciali.
Attività libero professionale e iscrizione alla gestione separata – Sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione separata quando l’attività assume le caratteristiche della prestazione di servizi, cioè di un lavoro senza vincoli di subordinazione o para-subordinazione, con prevalente attività personale e intellettuale del libero professionista al di fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa. L’ attività può essere esercitata sia in modo abituale , anche se non esclusiva , sia in forma occasionale nei limiti di reddito dei 5mila euro annui.
Creator lavoratori dello spettacolo – Quando l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e d’intrattenimento scatta l’obbligo al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS ).
L’ INPS precisa che in tale ambito assume rilevanza anche la specifica attività di digital marketing: diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer , che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario su svariate piattaforme.
In questi casi, il content creator assurge al ruolo di attore o regista, figure che svolgono mansioni riconducibili a quelle menzionate dal dlgs n. 708/1947 e dal DM 17 marzo 2005 , per le quali sorge l’obbligo nei confronti del Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo , indipendentemente dall’ inquadramento contrattuale del rapporto subordinato ; autonomo o di collaborazione.
Diversamente, per le semplici attività di endorsement, ossia quelle attività in cui c’è un semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso di prodotti, o i casi in cui nell’ambito di contenuti personali sono introdotte mere inserzioni pubblicitarie senza porre in essere attività di intrattenimento culturale o artistico, l’obbligo contributivo va assolto alla Gestione Separata.
Fonte : INPS
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