Content creator: linee guida INPS per l’inquadramento previdenziale

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L’INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha indicato i criteri con cui individuare la disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali (cd content creator).

I chiarimenti riguardano, a titolo esemplificativo, influencer, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, pro gamer o cyber, ecc.Il content creator svolge un’attività creativa e di produzione di contenuti mediatici “virtuali” (scritti, immagini, registrazioni video, ecc.) e li mette a disposizione del pubblico attraverso piattaforme digitali.

Tali attività, in alcuni casi, è svolta a fronte di specifiche richieste di prestazione di servizi, associate al pagamento di un compenso, mentre in altri casi viene valorizzata economicamente in modo indipendente, attraverso forme di pagamento diretto, o facendo ricorso a meccanismi quali, ad esempio, l’inserimento di contenuti pubblicitari.

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L’attività è caratterizzata dalla compresenza del rapporto tra il creatore dei contenuti e l’azienda commerciale (brand), con il rapporto tra il content creator e la piattaforma. Il rapporto potrebbe anche essere trilaterale o quadrilaterale, qualora intervengano soggetti che assumono la veste di agenzie intermediarie, le quali svolgono la funzione di coadiuvare il brand nella scelta del content creator più adatto, o di assistere il talent nella gestione dei propri affari.Si sottolinea che dal 1° gennaio 2025, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

Disciplina previdenziale

Attualmente, la gestione previdenziale di riferimento per le figure professionali in argomento viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Applicabilità del regime previdenziale dei lavoratori autonomi

Se l’attività del professionista è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, ad esempio la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.

Rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.

Se l’esercizio dell’attività svolta, invece, non è posto in essere e organizzato in forma di impresa, i compensi percepiti dal content creator, nelle sue molteplici professionalità, devono rientrare nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1 del Tuir), nel caso di attività esercitata abitualmente.

Il reddito da lavoro autonomo può essere, anche, prodotto a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa.

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Sotto il profilo previdenziale, se l’attività è qualificabile come prestazione libero-professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L’obbligo di iscrizione sussiste se dall’attività derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.

Applicabilità del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo

Se l’attività svolta presenta caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); ciò anche nel caso in cui l’attività sia attuata per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative. Pertanto, se i content creator non si limitano a caricare sulle piattaforme in rete contenuti video ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente, svolgono attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con specifica destinazione pubblicitaria, e viene in rilievo lo svolgimento di un’attività riconducibile a quelle proprie delle categorie come da D. Lgs. n. 708/1947 (adeguato dal decreto interministeriale del 15/03/2005), sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al FPLS, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente. Ne sono un esempio gli attori di audiovisivi, il regista di audiovisivo, gli indossatori e i fotomodelli.

Restano fermi, per questi soggetti, gli adempimenti previsti in relazione alla generalità degli iscritti al FPLS in materia di certificato di agibilità, di comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, di trasmissione dei flussi Uniemens, ecc.

Attività di Digital marketing – Assoggettabilità al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

L’attività di digital marketing si concreta nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer, che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.

In tale ambito, anche se le modalità utilizzate possano far apparire il contenuto come un racconto privato, la pubblicità deve essere chiaramente identificata come tale, affinché per l’utente non sorga alcun dubbio circa l’esistenza di uno scopo pubblicitario; i content creator sono tenuti a rispettare le norme in tema di comunicazioni commerciali, televendite, sponsorizzazioni, inserimento di prodotti e divieto di pubblicità occulta. I contenuti prodotti, quindi, sono assimilabili, sotto ogni aspetto, a prodotti con finalità pubblicitarie che vengono offerti al pubblico su svariate piattaforme.

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Si precisa che chi svolge attività lavorativa nell’ambito di spot o programmi pubblicitari rientra tra i “lavoratori dello spettacolo” e, pertanto, ha diritto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS.

La novità, nel campo della comunicazione digitale, è la piattaforma o il dispositivo tecnologico attraverso il quale i prodotti pubblicitari vengono resi fruibili.

Conseguentemente, le figure a essa collegate sono in realtà figure già esistenti, e sottoposte all’obbligo contributivo al FPLS.

Pertanto, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa). Ciò vale se il content creator svolge il ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia se l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 708/1947 (aggiornate dal D.M. 15/03/2005).

In alcuni casi però, i contenuti creati dai content creator non sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al FPLS; ad esempio, se il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crea contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, se si limita a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing.

Restano poi escluse dalla disciplina dell’obbligo previdenziale al FPLS le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista; in tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (con i requisiti di cui sopra).

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