Contributo contro il caro bollette per il 2023 alla Corte di Giustizia Ue

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Con l’ordinanza n. 21 depositata ieri, la Corte costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue, in via pregiudiziale, l’interpretazione delle disposizioni del diritto unionale che incidono sulla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei giudizi promossi dal TAR del Lazio e dalle Corti di Giustizia tributaria di primo grado di Messina e Trieste in relazione al c.d. contributo di solidarietà temporaneo a carico degli operatori del settore energetico, introdotto dall’art. 1 commi 115-119 della L. 197/2022.

Il contributo di solidarietà in argomento è stato introdotto, per il 2023, come misura nazionale equivalente al contributo temporaneo previsto dal regolamento (Ue) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia in uno spirito di solidarietà e ridistribuzione ai sensi dell’art. 122 del TFUE. In tale contesto, gli strumenti principali utilizzati a tal fine sono il tetto sui ricavi di mercato (fissato in 180 euro/MWh di energia prodotta) per i cc.dd. operatori energetici inframarginali e il contributo di solidarietà per le imprese dei settori Oil & Gas, lasciando facoltà agli Stati di adottare misure nazionali equivalenti, con un certo margine di discrezionalità.

In particolare, rientrano nell’ambito soggettivo del contributo domestico i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato attività di produzione, estrazione, distribuzione, commercio, importazione e rivendita di energia elettrica, gas naturale, metano e prodotti petroliferi, comprese l’introduzione nel territorio nazionale e la successiva vendita, purché almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 derivi da tali attività.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Il contributo è pari al 50% del c.d. “reddito incrementale”, ossia la quota di reddito complessivo lordo determinato ai fini IRES per il periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. L’ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Ciò premesso, nei giudizi promossi dinanzi alla Consulta, i collegi territoriali hanno sollevato sia questioni di legittimità costituzionale che di compatibilità delle disposizioni interne con la norma unionale, potenzialmente idonee a fondare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Ue; e segnatamente:
– violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. per contrasto con il regolamento, che agli artt. 2 e 14 limita l’applicazione della misura ai soli soggetti operanti nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, mentre il legislatore italiano ha ampliato la platea dei soggetti obbligati;
assenza di “equivalenza” della misura nazionale, poiché l’art. 14 § 2 del regolamento consente misure nazionali equivalenti solo per i suddetti settori, mentre la normativa italiana estende il contributo ad altri comparti;
– violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per una pluralità di profili di incostituzionalità riguardanti essenzialmente i principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e capacità contributiva.

La questione pregiudiziale verte, dunque, sull’“equivalenza” tra il contributo domestico e quello previsto dal regolamento, con precipuo riferimento all’ambito soggettivo di applicazione. La Corte osserva che il legislatore italiano ha esteso la misura equivalente al contributo di solidarietà non solo agli operatori dei settori petrolio, gas, carbone e raffinazione (operatori upstream), ma anche ai soggetti che si trovano nella fase finale della filiera, occupandosi della commercializzazione e distribuzione dei prodotti finiti e dell’energia elettrica generata (operatori downstream), per i quali già è previsto il tetto sui ricavi.

Sebbene i considerando al regolamento, nella parte in cui fanno riferimento ad uno sforzo unitario e coordinato dell’Unione, sembrino deporre prima facie a sfavore dell’estensione del contributo ai soggetti già gravati dall’imposizione del tetto sui ricavi, la Corte sottolinea che il legislatore europeo non è intervenuto “al fine di armonizzare le legislazioni nazionali incidenti sul corretto funzionamento del mercato interno … né di adottare misure fiscali nell’esercizio della competenza dell’Unione in materia di energia …”, ma solo per affrontare la contingenza economica, senza intaccare “la generale competenza degli stessi Stati membri in materia di imposizione diretta”.

Di talché, rilevando le peculiarità che differenziano gli altri Stati membri dall’Italia, caratterizzata da uno dei maggiori rincari del gas e dell’energia elettrica in virtù dell’elevata dipendenza dal gas naturale nel mix energetico nazionale nonché dall’assenza di rilevanti attività estrattive, la Corte giunge a ritenere che l’ampliamento del perimetro soggettivo operato dal legislatore domestico potrebbe ritenersi “manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità del regolamento”.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Source link