Pensioni, Anche il Content Creator deve iscriversi all’Inps

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L’Inps effettua una ricognizione degli obblighi assicurativi IVS nei confronti di chi si dedica all’attività di creazione di contenuti digitali per il web. A seconda del tipo di attività svolta occorre iscriversi alla gestione commercianti, alla gestione separata o alla gestione spettacolo.





Anche chi crea contenuti per il web deve assolvere gli adempimenti contributivi presso l’Inps. L’obbligo assicurativo, tuttavia, dipende dal tipo di attività concretamente esercitata: se trattasi di un’attività organizzata in forma di impresa volta alla vendita di video o alla gestione di banner pubblicitari scatta l’iscrizione alla gestione speciale dei commercianti; se prevale, invece, il lavoro autonomo personale (creazione di contenuti web come articoli, video, banner) l’iscrizione va curata presso la gestione separata dell’Inps. Gli influencer, invece, siccome creano contenuti pubblicitari o promozionali, vanno iscritti alla gestione previdenziale dello spettacolo ed è il committente (brand o agenzia di intermediazione) a dover versare i contributi a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro (dipendente, autonomo, collaboratore). Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 44/2025.

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Le regole

La circolare, in assenza di riferimenti normativi specifici, detta le regole per l’inquadramento previdenziale delle nuove figure di lavoratori, cioè dei professionisti che si dedicano all’attività di creazione di contenuti. Anche l’attività è nuova e, spiega l’Inps, si riferisce all’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che vengono poi resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale (i c.d. social).

Poiché non c’è una normativa di riferimento, spiega l’Inps, la gestione previdenziale va individuata tramite alcune variabili chiave, quali le concrete modalità di svolgimento dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Chi è il content creator

Chi svolge la nuova attività di creazione di contenuti digitali appartiene all’ampia categoria dei content creator, le cui figure professionali possono essere varie e diverse: youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc..

Tra queste si distingue l’influencer: colui che, in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito degli utenti di social, è idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico. Al riguardo, l’Inps ricorda che, dal 1° gennaio, è stato istituito anche il nuovo codice Ateco 73.11.03 relativo proprio alle attività di influencer marketing e content creator.

Gestione Commercianti

Quando l’attività del professionista è la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali (cioè l’utilizzo dei mezzi di produzione è prevalente rispetto agli elementi personali, come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari), si tratta di attività che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma d’impresa e, pertanto, d’iscrizione alla gestione autonoma degli esercenti attività commerciali.

Gestione Separata

C’è obbligo d’iscrizione alla gestione separata quando l’attività assume le caratteristiche della prestazione di servizi, cioè di un lavoro abituale senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalente attività personale e intellettuale e fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa (si tratta, cioè, di prestazione libero-professionale).

Sono indici per l’iscrizione, ricorda l’Inps, l’apertura della partita IVA, un reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Anche il lavoro autonomo occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000€ annui determina l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps.

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Gestione spettacolo

L’Inps spiega, infine, che quando l’attività di lavoro autonomo di cui al punto precedente assume caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e d’intrattenimento scatta l’obbligo al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (Fpls).

In tale ambito assume rilevanza la specifica attività di digital marketing: diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer (ovvero di personaggi di riferimento del mondo online, con un numero elevato di follower), che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.

In via di principio, quando si creano contenuti pubblicitari o promozionali e, nei fatti, il content creator assurge al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc. (cioè con le mansioni riconducibili a quelle tabellate ai sensi del dlgs n. 708/1947), ricorre sempre l’obbligo di versare, da parte del committente (brand o agenzia di intermediazione) i contributi al Fpls, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro instaurato (dipendente, autonomo, co.co.co.).

Non è iscritto al fondo di previdenza dello spettacolo, invece, il content creator che, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove si limiti a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.

L’Inps, infine, spiega che resta esclusa l’attività di endorsement, in cui c’è un semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso di prodotti, o i casi in cui nell’ambito di contenuti personali dei propri profili social sono introdotte mere inserzioni pubblicitarie, ma senza porre in essere alcuna attività da parte di un artista.

Documenti: Circolare Inps 44/2025



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