Content creator: nuove indicazioni sui contributi INPS

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Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla disciplina previdenziale applicabile dei content creator. La circolare distingue tra lavoro autonomo e attività riconducibili al settore dello spettacolo, specificando in quali casi i creator devono versare i contributi alla Gestione separata o al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

I professionisti dei social devono versare i contributi all’INPS. Coloro che svolgono l’attività di creazione di contenuti per il web, content creator, traendovi reddito, devono iscriversi all’INPS e versare i contributi alla gestione commercianti (per chi ad esempio gestisce banner pubblicitari) o alla gestione separata (youtuber, streamer, etc.) ovvero, nell’ipotesi di blogger e influencer, alla gestione spettacolo.

Chi sono i content creator?

Il Content Creator è il professionista che si occupa di creare contenuti accattivanti per aziende e brand. La sua figura realizza contenuti digitali (video, foto, testi, podcast, ecc.) per piattaforme online

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La creazione di contenuti digitali può avvenire mediante elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta resi disponibili attraverso piattaforme digitali.

Si tratta di un’attività creativa e di produzione di contenuti e della successiva messa a disposizione del pubblico di tali contenuti attraverso piattaforme digitali.

I content creator possono svolgere tale attività in forma amatoriale (per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).

La remunerazione della loro attività, infatti, può avvenire con diverse modalità. Ad esempio,
direttamente dalla piattaforma, attraverso il riconoscimento di una percentuale del guadagno
pubblicitario in proporzione al seguito degli utenti o mediante il riconoscimento di somme
individuate
sulla base di accordi individuali.

E’ possibile monetizzare la propria attività attraverso sponsorizzazioni o vendita
diretta di prodotti.

Le fonti di remunerazione possono derivare, quindi da:

  • Pubblicità mediante l’utilizzo di inserzioni pubblicitarie all’interno dei contenuti;
  • Affiliazioni e sponsorizzazioni (collaborazioni con i vari brand per la promozione dei loro prodotti o servizi);
  • vendita diretta di prodotti o servizi: corsi online, e-book, consulenze;
  • Donazioni.

Inoltre, come riporta la circolare INPS, può anche esserci tra il content creator e i brand, un’agenzia di intermediazione che li mettono tra loro e gestisce tutti i rapporti con le varie aziende, negoziando compensi e riscuotendo pagamenti.

A volte è l’agenzia che gestisce ogni rapporto con il brand, stabilisce il compenso per la campagna e riscuote il pagamento. I pagamenti dei brand sono quindi incassati dall’agenzia, che successivamente procede alla corresponsione al content creator della quota concordata o spettante. E’ possibile anche sia l’Agenzia ad assumere direttamente il content creator come propri collaboratori/lavoratori dipendenti. In questa ipotesi, si osserva che la loro prestazione rientra all’interno del lavoro autonomo.

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Tuttavia, se la prestazione lavorativa venga svolta in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dalla medesima piattaforma digitale, trova applicazione la disciplina della collaborazione eterorganizzata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L’INPS chiarisce che, non esistendo una specifica figura professionale di content creator nel nostro ordinamento, la disciplina previdenziale applicabile va individuata caso per caso, e a seconda dei casi essere considerato lavoratore autonomo o lavoratore dello spettacolo.

Lavoratore autonomo o lavoratore dello spettacolo?

All’interno della figura del content creator si trova l’attività dell’influencer, ossia
quelle persone che con la loro popolarità e credibilità tra gli utenti delle piattaforme orientano opinioni e gusti. Lo sfruttamento commerciale della propria immagine e del seguito maturato si sostanzia prevalentemente nell’attività di promozione di beni o servizi, a fronte di denaro o altre utilità, spiega l’INPS.

L’attività dei content creator possono articolarsi in varie modalità contraddistinte dal mezzo di diffusione utilizzato o dal tipo di contenuto realizzato, come, a mero titolo esemplificativo, youtuber, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, ecc.

Dal 1° gennaio 2025, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

La gestione previdenziale di riferimento per queste figure professionali viene individuata all’esito dell’esame di alcune variabili chiave, quali le concrete modalità in cui si estrinseca l’attività, il contenuto della prestazione medesima, il modello organizzativo adottato e le modalità di erogazione/percezione dei corrispettivi.

Lavoro autonomo

Sei considerato un lavoratore autonomo commerciante se:

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  • La tua attività è il risultato di un’organizzazione complessa, in cui gli elementi produttivi (mezzi, strumenti, collaboratori) sono più importanti del tuo lavoro personale;
  • Utilizzi in modo prevalente mezzi di produzione (attrezzature, software, ecc.) rispetto al tuo contributo intellettuale;
  • Svolgi l’attività in forma di impresa.

Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria,, generato anche tramite il caricamento di contenuti sulle piattaforme digitali (ad esempio, come nel caso di youtuber, twitcher, ecc.), comporta l’obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regimi previdenziali indicati per il lavoro autonomo. Rientrano nella Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali le attività produttive di cui al codice ATECO n. 73.11.02 denominate “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari”, sempre se organizzate in forma di impresa.

All’interno del TUIR non si rinviene una specifica categoria di reddito o una specifica individuazione delle attività esercitate dai content creator che permetta di definire il trattamento fiscale da applicare ai redditi prodotti a seguito dell’esercizio di tali attività.

Quindi, si può stabilire che i compensi percepiti devono rientrare, tranne se l’esercizio dell’attività svolta sia posta in essere e organizzata in forma di impresa, nella categoria dei redditi di lavoro autonomo così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del TUIR se attività esercitata abitualmente, comprese le attività che generano reddito sfruttando l’immagine del professionista.

In questo caso:

  • Devi iscriverti alla Camera di Commercio (CCIAA).
  • Attribuzione di un codice ATECO (codice di attività economica).
  • Dovrai iscriverti alla Gestione Speciale Autonoma degli Esercenti Attività Commerciali dell’INPS.

Inoltre, il reddito da lavoro autonomo può essere prodotto a seguito di un’attività esercitata
occasionalmente
. Sotto il profilo previdenziale, specifica l’INPS, laddove l’attività assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori
dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

In merito alle modalità di svolgimento autonomo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista esercita la stessa mediante:

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  • Lavoro autonomo, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo;
  • Lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.

Per l’attività abituale di cui al punto 1) occorre valutare la presenza di elementi quali, ad esempio, la partita IVA, con attribuzione di un codice ATECO riconducibile all’attività di content creator, il reddito denunciato in modo abituale tramite i modelli fiscali, la fatturazione di compensi e pagamento per costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività professionale o l’iscrizione ad associazioni che rappresentano le categorie interessate.

Lavoratore dello spettacolo

Sei considerato un lavoratore dello spettacolo se:

  • La tua attività ha caratteristiche artisticheculturali o di intrattenimento;
  • L’attività è svolta anche per fini commerciali, promozionali o informativi.

In questo caso sorge l’obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell’INPS.

L’obbligo contributivo presso la gestione ex ENPALS è configurabile quando lo svolgimento della prestazione è riconducibile a quello proprio delle categorie professionali da assicurare al FPLS ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
e vi sia l’esistenza di un committente/datore di lavoro, a prescindere dal settore di attività in
cui opera il medesimo.

Pertanto, anche i content creator, quando non si limitino a caricare sulle piattaforme contenuti video, anche se siano presenti inserimenti di prodotti a scopo promozionale, ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente (brand o agenzia di intermediazione), svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi con destinazione pubblicitaria, sono da considerare come lavoratori dello spettacolo e, di conseguenza, devono essere obbligatoriamente assicurati al FPLS, a prescindere dalla forma contrattuale del rapporto di lavoro e dal grado di autonomia insito nella prestazione, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta da parte del datore di lavoro/committente.

Attività di Digital marketing: Assoggettabilità al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

Chiarisce l’INPS, che, se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa), se assume il ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947.

Non tutti i contenuti creati sono riconducibili a mansioni da assoggettare a contribuzione previdenziale al FPLS, ad esempio, se al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social, o, laddove si limitino a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing senza che perciò si configuri alcuna delle attività riconducibili a quelle tabellate.

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Inoltre, restano escluse le attività riconducibili a quelle di endorsement, nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti personali dei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano i requisiti richiesti.

Ricapitolando:

Non fanno scattare l’obbligo di iscrizione al FPLS:

  • La creazione di contenuti senza fini pubblicitari, se i contenuti sono realizzati per hobby o per esprimere la tua creatività, senza alcun intento commerciale o promozionale;
  • Mero uso di prodotti senza promuoverli attivamente, pensiamo alla persona che indossa un capo di abbigliamento di una marca, ma senza fare pubblicità esplicita;
  • Inserzioni pubblicitarie passive, se inserisci banner pubblicitari o link affiliati nei tuoi contenuti, senza svolgere un’attività specifica di promozione.

Quando occorre iscriversi al FPLS?

  • Creazione di contenuti pubblicitari o promozionali su commissione, se un brand o un’agenzia ti pagano per realizzare contenuti che promuovono i suoi prodotti o servizi;
  • Svolgimento di un’attività riconducibile alle professioni dello spettacolo, elencate nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 708/1947 (e successive modifiche, in particolare il DM 15 marzo 2005).



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