Le spese di trasporto rimborsate dallo studio al proprio professionista sono deducibili al 100%

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Se il trasporto avviene con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa può essere completamente dedotta dall’associazione professionale che l’ha rimborsata. Lo chiarisce la Corte di Cassazione

Con l’Ordinanza n. 4226 depositata il 18 febbraio 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che, ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell’associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell’associazione professionale che l’abbia rimborsata.

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La previsione speciale sulla deducibilità limitata al 40 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati resta invece riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale.

È compito del giudice del merito verificare la documentazione offerta in relazione alla riconducibilità delle somme dedotte esclusivamente ed inequivocabilmente all’attività professionale, oltre che ovviamente alla deducibilità delle singole voci di spesa.

Deducibilità spese di trasporto rimborsate dallo studio: la sentenza della Corte di Cassazione

Nella controversia in commento uno studio associato ha impugnato l’avviso di accertamento conseguente al disconoscimento della deduzione dell’intero costo di trasporto rimborsato su base chilometrica ai singoli associati dall’associazione professionale (sulla base di schede compilate dagli associati in relazione a singoli incarichi professionali), che avevano sostenuto la spesa utilizzando i propri mezzi di trasporto, anziché – come ritenuto dall’Agenzia – il solo 40 per cento previsto dall’art. 164 TUIR.

In entrambi i gradi di merito l’esito era sfavorevole ai contribuenti, che quindi propongono ricorso in cassazione, lamentando violazione dell’art. 164, del TUIR, in quanto si sostiene che la disposizione in parola troverebbe applicazione con riguardo ai costi direttamente sostenuti dall’associazione, quindi in caso di utilizzo di veicoli propri, e non nell’ipotesi di rimborso di costi sostenuti invece dai singoli associati che si siano avvalsi di mezzi propri.

La Corte di cassazione ha argomentato partendo dal ragionamento che sostiene il ricorso per cui la deducibilità ridotta dei costi di trasporto prevista dall’art. 164 TUIR, sia ricollegata solo ai veicoli di proprietà (in questo caso) dell’associazione, tenendo conto della non stretta strumentalità dei beni all’attività professionale, mentre nella specie si trattava di rimborso di spese relative all’espletamento di specifici incarichi professionali, appunto sostenute utilizzando mezzi non dell’associazione.

Invero con l’art. 164 il legislatore ha inteso tener conto dell’uso anche promiscuo che il bene intestato all’imprenditore od al professionista (o ad altro titolo dallo stesso utilizzato in via strumentale all’esercizio della professione, dell’arte o dell’impresa), e così ha previsto una limitazione della deduzione al 40 per cento, senza peraltro indagine sulla finalità del singolo trasporto e includente anche le spese di acquisto e manutenzione e in generale tutte le componenti negative riconducibili ai mezzi di trasporto in proprietà.

Deve dedursene che tale disposizione non osta alla deduzione di specifiche e comprovate spese di trasporto riconducibili a mezzi di terzi soggetti, ed in particolare di proprietà dei singoli associati, ricorrendo ovviamente i presupposti della disciplina generale ed in particolare l’inerenza ad attività propria dell’associazione (o dell’impresa).

L’argomento secondo cui la limitazione percentuale contenuta nella norma si riferirebbe anche a veicoli in proprietà degli associati in quanto la stessa fa riferimento a mezzi “utilizzati” nell’esercizio di imprese, arti e professioni non rileva, poiché il termine allude alla natura strumentale del bene rispetto all’impresa o, nella specie, all’associazione professionale, e d’altronde come detto attiene in generale a tutte le spese e alle componenti negative riconducibili al mezzo, il che evidentemente non può riguardare mezzi di terzi.

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Pertanto, ricorrendo la stretta strumentalità della spesa di trasporto all’attività professionale propria dell’associazione (o a seconda dei casi dell’impresa), ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio dell’associato, la stessa sarà integralmente deducibile (in tal senso cfr. Cass. n. 776/2022) in quanto assoggettata non alla norma speciale – propria di beni strumentali che però appunto possono essere adibiti anche ad altri usi – di cui all’art. 164 in esame, bensì a quello generale di cui all’art. 54 TUIR.



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