Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali

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Quali imprese e aziende devono stipulare una polizza per proteggersi dai danni delle calamità naturali ed entro quando; come funzionano i nuovi obblighi e chi è esente; quali sanzioni per chi non si adegua.

Molti lettori ci interpellano riguardo al nuovo obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali, che entra in vigore il 31 marzo 2025. Vorrebbero sapere chi riguarda, cosa prevede e come funziona. Te lo spieghiamo in questo articolo.

Premettiamo che, come ben sa chi conosce il diritto, i nuovi obblighi scardinano principi giuridici consolidati, come quello sancito dall’articolo 1912 del Codice civile secondo cui, salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, guerra, insurrezioni o tumulti popolari. L’impatto delle nuove norme è, quindi, dirompente e, oseremmo dire, quasi rivoluzionario.

Cosa sono gli eventi catastrofali?

Gli eventi catastrofali sono fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, come terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, bombe d’acqua, uragani, trombe d’aria, frane, grandinate con chicchi di grosse dimensioni, tempeste solari di forte intensità, impatti di asteroidi.

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Questi eventi sono spesso improvvisi, difficilmente prevedibili con congruo anticipo e, come è facile intuire, causano danni gravi ai territori colpiti, mettendo a rischio le strutture produttive e spesso anche l’incolumità delle persone. Possono, quindi, avere effetti devastanti.

Perché è previsto l’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali?

Anche a livello economico i danni provocati da eventi catastrofali possono essere enormi e spesso le aziende, comprese le industrie di grandi dimensioni, non hanno risorse sufficienti per coprire i costi che essi possono provocare, effettuare le riparazioni necessarie e così riprendere le attività produttive o commerciali dopo il disastro.

Per questo motivo – ed anche per la sempre maggiore frequenza con cui gli eventi catastrofali si verificano – molti governi si stanno orientando ad imporre alle imprese di assicurarsi obbligatoriamente contro questi eventi.

In Italia il legislatore si è deciso recentemente ad intervenire considerando l’elevato rischio di sismicità e di dissesto idrogeologico che riguarda numerosi territori del nostro Paese.

Polizza assicurativa per eventi catastrofali

A partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese diventano obbligate per legge [1] a stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.

Questo obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2025, ma è successivamente slittato in avanti di tre mesi con il decreto “Milleproroghe” [2].

Soggetti interessati

I soggetti interessati da questo nuovo obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali sono:

  • le imprese aventi la propria sede legale in Italia e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile; l’elenco delle imprese soggette a registrazione è contenuto nell’articolo 2195 del Codice civile; per tutti i dettagli leggi “Quali attività sono soggette all’iscrizione nel Registro imprese?“;
  • le imprese con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione sul territorio italiano (la stabile organizzazione è un concetto fiscale che individua le imprese aventi sede all’estero ma che esercitano, in tutto o in parte rilevante, la propria attività in Italia, come quando hanno una struttura produttiva o d’affari fissa nel nostro Paese).

Sono, invece, escluse dall’obbligo le imprese agricole nonché quelle ad esse connesse o assimilate (secondo l’elencazione fornita dall’art. 2135 del Codice civile), per le quali l’assicurazione contro gli eventi catastrofali rimane facoltativa anche dopo il 31 marzo 2025. Per esse rimane applicabile quanto già disposto dalla normativa previgente [3], ossia l’intervento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

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È interessante notare che sono escluse dal nuovo obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali anche le imprese con beni immobili costruiti in assenza delle autorizzazioni previste, ad esempio senza il permesso di costruire, e quindi gravati da abusi edilizi; d’altronde difficilmente si troverebbero compagnie assicuratrici disposte a stipulare polizze di copertura da rischi del genere per tali immobili.

Beni da assicurare

La polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali deve coprire le immobilizzazioni materiali riportate nello Stato Patrimoniale, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3, ossia:

  • i terreni e i fabbricati;
  • gli impianti e i macchinari;
  • le attrezzature industriali e commerciali.

In sostanza, per individuare gli specifici beni da assicurare bisogna avere riguardo alle suddette voci del bilancio aziendale. Si attende, comunque, la prossima emanazione di un decreto interministeriale del MEF e del MIMIT (Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero delle imprese e del made in Italy) per stabilire le modalità attuative degli schemi di assicurazione e degli eventi calamitosi e catastrofali.

Eventi coperti

La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni diretti causati da:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di assicurazione molti altri eventi calamitosi come incendi, conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio, tumulti popolari, nonché danni derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o pericolosamente inquinanti. Contro di essi è comunque possibile assicurarsi facoltativamente, come già avveniva in passato.

Anche le imprese già assicurate contro alcuni dei suddetti rischi devono, quindi, contattare la propria compagnia per adeguare, se necessario, la propria polizza di copertura, entro il 31 marzo 2025, in modo da prevedere tutte le tipologie di eventi catastrofali contemplate come obbligatorie.

Funzionamento della polizza

Il contratto assicurativo contro gli eventi catastrofali deve prevedere:

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  • uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • premi proporzionali al rischio, variabili in base alla tipologia dei beni e alla loro ubicazione.

Anche per questi aspetti si attende l’emanazione del prossimo decreto del MEF e del MIMIT che dovrà stabilire i parametri, e tra questi soprattutto i massimali di polizza (l’importo massimo che l’assicurazione riconosce al danneggiato come indennizzo). Oltretutto, i livelli di rischio sismico e idrogeologico non sono uguali in tutta Italia e anche di questo il decreto dovrà tenere conto (la rischiosità incide molto sull’ammontare dei premi che gli assicurati devono pagare).

Sarà comunque necessario aggiornare periodicamente la polizza in caso di modifiche apportate nel corso del tempo dall’impresa alla situazione di riferimento, come nuovi investimenti, acquisizione di impianti o trasferimenti dell’unità aziendale.

Sanzioni per inadempienza

Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo. Tuttavia, l’inadempimento all’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali sarà considerato negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi.

A tal proposito la legge [4] si limita a stabilire questo criterio generale e indicativo: «Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali».

In sostanza, chi non si assicura verrà penalizzato, non potendo accedere a tali benefici o ottenendo i sussidi in misura ridotta.

Invece le compagnie assicuratrici (salvo il caso degli immobili abusivi cui abbiamo accennato) non possono sottrarsi all’obbligo di contrarre, e dunque di stipulare le polizze con le imprese interessate a proteggersi dagli eventi catastrofali, pena l’applicazione nei loro confronti di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’IVASS, per un importo da 100.000 a 500.000 euro.

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note

[1] Art. 1, commi 101-112, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024).

[2] Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 (che, nel momento in cui scriviamo questo articolo, è in attesa di conversione in legge).

[3] Art. 1, commi 515 e ss., della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[4] Art. 1, co. 102, L. n. 213/2023.



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