La Cassazione circoscrive la nullità parziale alle fideiussioni omnibus e detta i limiti applicativi.

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Sebbene le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 41994 del 30.12.2021, abbiano provato a risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla (in)validità dei contratti di fideiussione predisposti in conformità allo schema redatto dall’ABI nell’ottobre del 2002, la questione è, ancora oggi, al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale.

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A seguito di un’istruttoria avviata a novembre del 2003, la Banca d’Italia emise il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 chiarendo, preliminarmente, che “le condizioni generali di contratto comunicate dall’ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un’associazione di imprese, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge numero 287/ 90, laddove recita: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari””.

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Con il citato provvedimento, la Banca d’Italia stabilì che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90”, mentre le ulteriori disposizioni non risultano lesive della concorrenza.

I citati articoli concernono la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art.2), secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; la “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” (art.6) e la “clausola di sopravvivenza” (art.8), secondo la quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».

Sull’argomento la giurisprudenza, anche di legittimità, si era divisa, sostenendo talvolta la tesi della nullità parziale delle sole tre citate clausole, talaltra quella della “nullità derivata” (in quanto conseguente al rapporto strumentale esistente tra l’intesa a monte e il contratto fideiussorio a valle) dell’intero contratto fideiussorio.

Le SS.UU., esclusa l’ipotesi di nullità totale della fideiussione, stabilirono il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.

Fatta luce sui profili di nullità dei contratti di fideiussione conformi allo schema ABI, va chiarito che all’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite si è acceso un vivace dibattito sull’eventuale assoggettabilità del rimedio sanzionatorio della nullità parziale anche alle fideiussioni specifiche, atteso che l’accertamento della Banca d’Italia aveva riguardato unicamente le fideiussioni omnibus.

La giurisprudenza di merito, come sempre accade in questi casi, ha talvolta affermato che l’inserimento delle tre suddette clausole anche nelle fideiussioni specifiche non ne giustificasse una difformità di trattamento rispetto alle omnibus, così dovendosi ritenere parzialmente nulle anche le fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI, talaltra ritenuto non potersi estendere anche alle fideiussioni specifiche la sanzione indicata dalle SS.UU. in quanto riferibile unicamente alle fideiussioni omnibus oggetto del provvedimento della Banca d’Italia.

Anche la Cassazione ha assunto, con alcuni provvedimenti del 2024, posizioni contrastanti. Difatti, ad alcune pronunce che hanno escluso la possibilità di estendere alle fideiussioni specifiche i principi di SS.UU. n. 41994/2021 (ordinanza ex art. 380bis c.p.c. del 19.07.2024; ordinanza n.19401/2024; ordinanza n.30383 del 25.11.2024), ha fatto da contraltare l’ordinanza n.27243 del 21.10.2024, mediante la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha osservato “che – e questo è dirimente – S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest’ultima”, riferendosi alla natura omnibus della fideiussione.

La questione sembra però definitivamente chiarita mediante quattro provvedimenti emessi dalla Corte di legittimità a gennaio 2025.

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Con tre provvedimenti successivi – nn. 657, 660 e 675 – la stessa terza sezione civile ha escluso l’applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.

Di pari tenore l’ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025.

Il provvedimento da ultimo richiamato va evidenziato anche per aver chiarito che:

  • il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia;
  • la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l’ambito temporale al quale può essere riferito l’accertamento della Banca d’Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l’interessato ben può dedurre e comprovare che l’intesa anticoncorrenziale c’è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”;
  • il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità deve essere esattamente corrispondente a quello delle clausole oggetto di esame da parte della Banca d’Italia, “esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza”.



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