Bollette non pagate dal precedente intestatario: cosa rischio?

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Morosità lasciate dal precedente inquilino nei pagamenti di acqua, luce e gas: chi ha fatto la voltura o il subentro risponde di questi debiti o può stare tranquillo?

Diversi lettori ci chiedono: cosa rischio in caso di bollette non pagate dal precedente intestatario della fornitura dell’acqua, della luce o del gas?
In realtà il quesito nasconde situazioni profondamente differenti. Il cambio del titolare dell’utenza idrica, elettrica o del gas può avvenire in forma di voltura o di subentro, e questo cambia parecchio le cose.

Anche l’eventuale rapporto di convivenza, o di parentela, tra il nuovo ed il vecchio intestatario della fornitura di energia è rilevante, perché – se sussiste ed emerge – il fornitore, di solito, richiede delle garanzie in più, proprio evitare facili frodi e mancati pagamenti dei debiti maturati e non saldati dal precedente titolare dell’utenza, che potrebbe essere un genitore, un nonno o un altro familiare, compresi quelli deceduti ai quali subentrano i loro eredi.

Ma procediamo con ordine e analizziamo queste varie situazioni distintamente per acqua luce e gas, perché il regime è diverso.

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Acqua: la responsabilità solidale

Per le bollette dell’acqua esiste una «responsabilità solidale», ai sensi dell’articolo 1294 del Codice civile, tra il vecchio e il nuovo inquilino. La prevede una delibera dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che, nel disciplinare la fornitura del servizio idrico integrato, stabilisce la responsabilità dell’utente subentrante per i debiti del precedente intestatario relativi agli ultimi due anni [1] .

In pratica, se il vecchio l’inquilino non aveva pagato le bollette di sua competenza nel periodo in cui ha abitato l’immobile, il gestore del servizio idrico può richiedere il pagamento degli arretrati a chiunque vi abiti ora, indipendentemente da chi aveva effettivamente consumato l’acqua. Una volta saldato il debito nei confronti dell’ente erogatore del servizio, chi ha pagato potrà rivalersi sul precedente intestatario per ottenere il rimborso.

Attenzione: questo criterio vale soltanto se il precedente e l’attuale intestatario dell’utenza idrica sono parenti tra loro (compreso il caso degli eredi del vecchio intestatario deceduto), o conviventi nella medesima abitazione ove è ubicata la fornitura. Per tutti gli altri casi, l’ARERA ha ribadito che la solidarietà passiva tra i due successivi intestatari non opera.

Comunque, a mitigare questa severa normativa c’è il fatto che la prescrizione delle bollette dell’acqua è molto breve, ed è pari (a partire dal 2020) a due anni (prima era di 5 anni), quindi oltre tale termine non si risponde degli eventuali debiti pregressi.

Luce e gas: voltura o subentro?

Per le utenze di luce e gas, la situazione .- come accennavamo all’inizio – è più articolata e dipende dalla tipologia di contratto stipulato al momento del cambio di intestazione: può trattarsi di una voltura o di un subentro.

La differenza tra le due forme sta in questo: con la voltura il contratto di fornitura rimane attivo e cambia solo il nome dell’intestatario al quale vengono trasferiti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso. Con il subentro, invece, il vecchio contratto viene chiuso e ne viene stipulato un altro – del tutto distinto dal precedente – con il nuovo intestatario: in pratica, la fornitura di luce o gas riparte da zero, tant’è che per il contratto cessato il fornitore emette una apposita bolletta di chiusura del servizio.

Da ciò emerge un’importante conseguenza: con la voltura il nuovo intestatario potrebbe essere chiamato a rispondere dei mancati pagamenti delle bollette emesse a nome del precedente titolare della fornitura elettrica o del gas. Con il subentro, invece, chi stipula il contratto non risponde dei debiti lasciati dal vecchio inquilino. Ecco perché il subentro offre maggiore sicurezza.

Il subentrante deve pagare le bollette insolute del vecchio intestatario?

In linea generale, il subentrante in una fornitura di energia elettrica o gas non rischia nulla per le eventuali morosità lasciate dal precedente intestatario: la società fornitrice non potrà chiedergli il pagamento, a meno che non riesca a provare comportamenti fraudolenti finalizzati proprio a lasciare insoluti i debiti, ma la dimostrazione di ciò è molto difficile da fornire.

Si pensi, ad esempio, ad un genitore che, dopo aver accumulato diverse bollette non pagate, ha chiesto la cessazione del contratto, al quale poi è subentrato il figlio, ma lui è rimasto residente ed effettivamente dimorante nella medesima abitazione, così continuando a fruire dell’allaccio alle utenze.

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Il venditore può addebitare la morosità precedente in caso di voltura?

No, ad eccezione dei casi in cui chi voltura (o subentra, come abbiamo detto poco fa) non è estraneo al debito: ad esempio, se è un erede del precedente intestatario defunto, o se convive con il precedente intestatario nell’abitazione in cui è ubicato l’allaccio la fornitura.

Comunque la normativa a tutela dei consumatori privati sul cambio di utente finale presso il medesimo punto di fornitura di gas o di prelievo dell’energia elettrica [2] prevede che, anche in caso di voltura, il nuovo intestatario non è responsabile delle morosità pregresse, a meno che non sia dimostrabile un legame con il debitore per le bollette non pagate e rimaste insolute: ad esempio – come abbiamo evidenziato sopra – nei casi di parentela o di convivenza.

Voltura senza accollo e autocertificazione

A tal proposito devi sapere che in molti casi le società erogatrici, prima di accettare il cambio dell’intestatario, acconsentono alla cosiddetta «voltura senza accollo» dei debiti lasciati dal precedente intestatario solo previa verifica dell’assenza di legami di parentela e di convivenza con il subentrante: come avviene quando un appartamento viene affittato ad altri inquilini, totalmente estranei rispetto a coloro che hanno lasciato la casa.

In genere è sufficiente produrre – su richiesta del venditore dell’energia che vuole cautelarsi dagli inadempimenti – un’autocertificazione in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, l’assenza di tali rapporti e legami con i precedenti intestatari della fornitura elettrica o di gas, da cui consegue l’estraneità ai debiti pregressi, in quanto non si è né parenti né conviventi del precedente titolare dell’utenza.

L’ARERA – l’Autorità pubblica di regolazione in materia di energia, reti e ambiente – ritiene lecita questa prassi, adottata da molti fornitori.

Voltura con morosità: quando è possibile

È anche possibile fare la “voltura con morosità” se si è disposti ad accollarsi anche gli eventuali debiti per i pagamenti lasciati insoluti dal precedente intestatario (in tali casi è bene stipulare un separato contratto con quest’ultimo per regolamentare i termini e le modalità di versamento da parte sua, o imputare la cifra dovuta ad altri conti prezzo nei rapporti esistenti tra le parti: si pensi, ad esempio, al frequente caso dei coniugi separati, che possono stabilire negli accordi chi è tenuto al pagamento delle vecchie bollette della casa familiare).

Tieni presente, però, che molti gestori non sono propensi ad accettare volture in presenza di debiti pregressi relativi alla fornitura (per le società erogatrici questi accordi interni tra le parti non valgono), e perciò richiedono di versare il dovuto prima di procedere all’operazione: in altre parole, se non si versa il saldo non si ottiene la voltura (anche se questa prassi è discutibile e controversa).

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Quando conviene fare il subentro o la voltura

Ribadiamo che con il subentro si evitano in partenza questi problemi tipici della voltura, che potrebbe, come abbiamo visto, far “ereditare” i debiti lasciati dal precedente intestatario, visto che il contratto di fornitura prosegue col nuovo titolare, mentre il subentro lo interrompe definitivamente. Tuttavia con il subentro sono dovuti i costi di riattivazione dell’utenza cessata (in pratica, bisogna pagare la riattivazione del contatore che misura i consumi di luce e di gas).

D’altronde chi subentra ad un estraneo generalmente non conosce affatto la sua situazione debitoria nei confronti delle società erogatrici. Inoltre alcuni ricalcoli o conguagli dei consumi precedenti potrebbero emergere quando la voltura è già stata effettuata, mentre con il subentro è prevista la fatturazione di chiusura definitiva che impedisce queste successive brutte sorprese.

Consigli utili quando cambia l’intestatario

Prima di firmare un contratto di affitto o di acquisto di un immobile abitato da altri e con utenze di acqua, luce e gas allacciate:

  • richiedi al proprietario, o al vecchio inquilino, la documentazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutte le utenze nei confronti dei rispettivi fornitori (di solito è sufficiente l’ultima bolletta, dalla quale si può constatare che non emergono morosità pregresse o che, viceversa, ci sono delle somme rimaste da pagare);
  • al momento della sottoscrizione del contratto, sia in forma di voltura sia come subentro, se non ti è stata data l’ultima bolletta, interpella i fornitori per sapere l’eventuale esistenza di debiti lasciati insoluti dal precedente intestatario;
  • in tutti i casi, prendi nota dei consumi di acqua, luce e gas rilevati dai contatori al momento del tuo ingresso nell’unità immobiliare, e riscontrali con quelli fatturati;
  • conserva tutta la documentazione relativa ai contratti stipulati e ai pagamenti effettuati: ti sarà utile in caso di contestazioni.

Se sei il proprietario di un appartamento affittato, e temi di ricevere richieste di pagamento per utenze rimaste allacciate a nome di chi non abita più nell’immobile, potrebbe interessarti anche l’articolo: “Che fare se l’inquilino non paga le bollette di acqua, luce e gas“.

note

[1] Art. 5 co. 5 Delibera ARERA n. 664/2015/R/IDR.

[2] D. Lgs. n. 40/2011 e D. Lgs. n. 79/19999 (rispettivamente, attuativi della Direttiva 2009/72/CE e 98/30/CE.

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