L’ultima importante novità dell’ipotesi CCNI mobilità 2025-2028 è l’equiparazione graduale, per quanto riguarda mobilità d’ufficio e le graduatorie interne di istituto, del punteggio del servizio pre ruolo con quello del servizio di ruolo. Tale equiparazione diventerà stabile ed effettiva a partire dall’anno scolastico 2027/2028, mentre per il 2025/2026 ci sarà ancora una sperequazione di 2 punti tra punteggio di servizio pre ruolo e punteggio del servizio di ruolo, mentre tale sperequazione si riduce ad un solo punto di differenza nel 2026/2027, per poi giungere gradualmente alla parità nel 2027/2028.
Sperequazione ed equiparazione graduale
Facciamo l’esempio di un docente X titolare alla scuola secondaria di II grado con 10 anni di anzianità di ruolo (escluso l’anno in corso) e un’anzianità di preruolo nel medesimo grado di istruzione di altri 10 anni.
Ecco come si calcola il punteggio del servizio al docente X nella mobilità volontaria 2025/2026: avrà calcolati punti 120 ( 6 punti per ognuno dei 20 anni di servizio); lo stesso docente X nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto 2025/2026: avrà calcolati punti 100 ( 6 punti per ogni anno dei 10 di ruolo e 4 punti per ogni anno dei 10 anni di preruolo prestati nello stesso grado di istruzione).
Il docente X nella mobilità volontaria 2026/2027: avrà calcolati punti 120 ( 6 punti per ognuno dei 20 anni di servizio); lo stesso docente X nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto 2026/2027: avrà calcolati punti 110 ( 6 punti per ogni anno dei 10 di ruolo e 5 punti per ogni anno dei 10 anni di preruolo prestati nello stesso grado di istruzione).
Il docente X nella mobilità volontaria 2027/2028: avrà calcolati punti 120 ( 6 punti per ognuno dei 20 anni di servizio); lo stesso docente X nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto 2027/2028: avrà calcolati punti 120 ( 6 punti per ogni anno dei 10 di ruolo e 6 punti per ogni anno dei 10 anni di preruolo prestati nello stesso grado di istruzione), in buona sostanza nell’anno scolastico 2027/2028 ci sarà l’equiparazione tra servizio di ruolo e quello preruolo prestato nello stesso grado di istruzione.
Cosa soteneva La Tecnica della Scuola in passato
Bisogna sapere che il punteggio del servizio pre ruolo nella mobilità, anche quella a domanda volontaria, in passato era molto discriminato e tale punteggio era molto ridotto rispetto al punteggio del servizio pre ruolo in tutte le tipologie di domanda di mobilità. Tale differenza vigeva sia nella domanda di mobilità territoriale volontaria, sia nella domanda di mobilità professionale (passaggio di ruolo o passaggio di cattedra), sia nella mobilità di ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto.
La Tecnica della Scuola, con numerosi articoli sull’argomento, ha sempre sostenuto che il metodo di calcolo del punteggio dell’anzianità del servizio preruolo contrastava la direttiva europea 1999/70, in quanto era fortemente penalizzante rispetto il calcolo doppio o addirittura triplo del punteggio del servizio di ruolo. Una discriminazione inaccettabile per quanto previsto dalla clausola 4 della direttiva europea suddetta.
Nel dicembre 2012, quindi oltre 12 anni fa, la nostra testata scriveva sul fatto che i contratti della mobilità dell’epoca infrangevano palesemente la direttiva europea 1999/70. Ma ancora prima nel luglio 2012 con un articolo normativo sulla direttiva europea 1999/70 abbiamo spiegato il perché il servizio del preruolo andava necessariamente equiparato, anche ai fini della mobilità, al servizo di ruolo.
Negli anni avvenire, come per esempio nel settembre del 2014, abbiamo portato all’attenzione dei nostri lettori un articolo in cui si evidenziava che anche la Corte d’Appello di Trieste sentenziava sulle tesi da noi sostenute.
Ancora nel 2017, abbiamo raccontato una sentenza del Tribunale del Lavoro di Verbania dove il Giudice richiama con forza il principio di “non discriminazione” derivante dalla normativa comunitaria e in particolare la sentenza 13.09.07 in causa C-307/05 della Corte di Giustizia Europea.
Dopo avere sanato nel CCNI mobilità 2019-2022 la sperequazione del punteggio del servizio pre ruolo e quello di ruolo nella domanda volontaria di mobilità, la differenza discriminatoria era rimasta applicata alla mobilità d’ufficio. A tal proposito ricordiamo un altro articolo normativo pubblicato dalla nostra testata che solleva l’aspetto di illegittimità.
Anche in una recente diretta dell’8 novembre 2024, sulla mobilità 2025-2028, con ospiti il rappresentante della Gilda Insegnanti Domenico Ciociano e il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, si è parlato espressamente della necessità di equiparare il punteggio del servizio preruolo a quello di ruolo anche nella mobilità di ufficio, al fine di rispettare la direttiva europea ed evitare contenziosi costosissimi per l’Amministrazione.
La norma è stata recepita dal CCNI 2025-2028
Con l’ipotesi del CCNI mobilità 2025-2028, anche se in modo graduale, nei prossimi tre anni scolastici la sperequazione tra punteggio del servizio pre ruolo e quello di ruolo nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne di Istituto scomparirà del tutto. Possiamo certamente dire che i tantissimi articoli normativi che la nostra testata ha pubblicato su questo argomento, hanno trovato conforto in varie sentenze dei tribunali del lavoro e, in modo più lento e graduale nei contratti integrativi della mobilità, in particolare del 2019-2022 e 2025-2028.
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