NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO) | Studio Mattonai

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


IN BREVE
APPRENDISTATO
I primi chiarimenti INPS sull’apprendistato duale
INPS, Messaggio 24 gennaio 2025, n. 285
L’INPS – con Messaggio del 24 gennaio 2025, n. 285 – ha fornito i primi chiarimenti operativi sull’apprendistato duale, alla luce delle novità introdotte dall’art. 18, legge 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. Collegato Lavoro), che ha previsto la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante, anche in un contratto di “apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”.
Com’è noto, il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale è utilizzabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e prevede che possano essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
La trasformazione di tale contratto consiste in un prolungamento del periodo di formazione finalizzato:

  • al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
  • al conseguimento di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, ex art. 7, D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
  • allo svolgimento di attività di ricerca;
  • allo svolgimento del praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Quanto agli aspetti retributivi, l’INPS ribadisce che la retribuzione dell’apprendista è disciplinata secondo lo stesso schema previsto per l’apprendistato di I livello.
Per i soli profili che attengono alla formazione, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni.
Relativamente agli aspetti contributivi, in relazione all’ipotesi di trasformazione dell’apprendistato di I livello in apprendistato professionalizzante operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
La trasformazione del contratto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere: pertanto, a decorrere dalla data di trasformazione, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

FINE RAPPORTO DI LAVORO
Licenziamento collettivo e nuova procedura in funzione della dimensione aziendale: l’intervento del MLPS
MLPS, Interpello 27 gennaio 2025, n. 1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – con Interpello del 27 gennaio 2025, n. 1 – è intervenuto in merito all’applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall’articolo 1, commi 224-237-bis della legge n. 234/2021 per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere stabilimenti produttivi licenziando più di 50 lavoratori.
Il chiarimento segue la richiesta presentata da Federdistribuzione, il quale chiede se il datore di lavoro, avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti e avendo deciso di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con meno di 50 dipendenti, per quest’ultima può avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991 invece della procedura ex lege n. 234/2021.
Al riguardo, il MLPS ha chiarito che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale quando in una sola di esse ci siano più di 50 dipendenti coinvolti.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Le indicazioni operative dell’INL sulle dimissioni per fatti concludenti
INL, Nota 22 gennaio 2025, n. 579
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 gennaio 2025, prot. n. 579 – ha fornito le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, ex art. 26, comma 7-bis, D.Lgs. n. 151/2015, come introdotto dall’art. 19 , legge n. 203/2024.
La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale dell’INL, dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza (utilizzando, il modello di comunicazione allegato alla presente Nota).
Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Modello di comunicazione

INCENTIVI ALLE AZIENDE
I primi chiarimenti INPS su Decontribuzione Sud PMI
INPS, Circolare 30 gennaio 2025, n. 32
L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 32 –  ha fornito le indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate introdotta dall’art. 1, commi da 406 a 412, legge 30 dicembre 2024, n. 207, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese (c.d. Decontribuzione Sud PMI), consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.
Tale agevolazione spetta con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, ed è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Vedi l’Approfondimento

I chiarimenti dell’AE sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Agenzia delle Entrate, Circolare 20 gennaio 2025, n. 1
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 20 gennaio 2025, n. 1 – ha fornito i primi chiarimenti in seguito alla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato.
Il beneficio fiscale, introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023 ed esteso al 2027 dalla legge n. 207/2024 consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela.
L’Agenzia delle Entrate – con la Circolare in commento – ha ricordato i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustrato anche alcuni casi particolari. 

Vedi l’Approfondimento

INPS, CONTRIBUZIONE
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli: ulteriori chiarimenti INPS
INPS, con Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401 
L’INPS – con Messaggio 31 gennaio 2025, n. 401 – ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nell’anno 2025.
La misura in commento, introdotta dall’art. 1, comma 180 , Legge n. 213/2024 non è stata sostituita dalla previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, resta quindi pienamente applicabile fino al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici aventi diritto.
Al contempo, l’Istituto ha precisato che per le modalità attuative dell’esonero contributivo parziale, stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, a favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di euro 40.000 su base annua, si dovrà attendere:

  • un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
  • la successiva Circolare INPS.

Le Circolari INPS sulla gestione contributiva del 2025 dei rapporti di lavoro
INPS, Circolari 30 gennaio 2025, nn. 26, 27, 29
In data 30 gennaio 2025, l’INPS ha pubblicato una serie di provvedimenti inerenti la gestione contributiva dei rapporti di lavoro.
Nello specifico:

  • Circolare n. 27 – comunicate le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; 
  • Circolare n. 26 – comunicati, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche;
  • Circolare n. 29 – rese note le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici.

Vedi l’Approfondimento

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Contributo addizionale NASpI e contratti a termine per attività stagionali
INPS, Messaggio 23 gennaio 2025, n. 269
L’INPS – con Messaggio del 23 gennaio 2025, n. 269 – ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
Nel dettaglio, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’art. 11 , legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’art. 11 , legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

SICUREZZA SUL LAVORO
Pubblicate da INL le FAQ sulla patente a crediti
INL, FAQ 17 gennaio 2025
In data 17 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una serie di FAQ sulla patente a crediti.
Di seguito i chiarimenti più rilevanti forniti:

  • Procedura di domanda – in fase di presentazione della domanda di patente in relazione a ciascun requisito è possibile indicare:
  1. non obbligatorietà” quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito, come, ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  2. esenzione giustificata” nei casi in cui pur essendo previsto il possesso di un determinato requisito, sussistono giustificate ragioni o un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti;
  • Soggetti obbligati – nel caso di impresa affidataria con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale. Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) vanno intese quali prestazioni di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti;
  • SOA e imprese familiari – nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, è comunque consentito lo svolgimento delle attività. Nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • Requisiti necessari – i requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica;
  • Particolarità dei servizi di pronto soccorso – i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale;
  • DURF e fatturazione intra UE – qualora l’azienda richiedente operai prevalentemente in ambito comunitario in regime di non imponibilità, in sede di richiesta della patente occorre indicare l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

APPROFONDIMENTI
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Le novità della nuova decontribuzione SUD, come normata dalla legge di Bilancio 2025
L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha fornito le prime indicazioni sulla nuova Decontribuzione SUD, come novellata dalla legge n. 207/2024.
Com’è noto, la legge di Bilancio 2025 ha normato un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno.
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:

  • per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 145 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 125 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 100 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di € 75 su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.

In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
In particolare, l’esonero in specie non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto Coesione”), ossia:

  • gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,
  • bonus Giovani,
  • bonus Donne,
  • bonus ZES unica.

Invece, la cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo:

  • contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012).

Al riguardo, laddove si intenda cumulare la misura in specie con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 o di donne variamente svantaggiate, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, qualora si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della suddetta previsione normativa.
Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro pari all’esonero del 100% dei contributi datoriali, la Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura fruita (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui), non trova applicazione.

INCENTIVI ALLE AZIENDE
Estesa al 2027 la maxi deduzione del costo del lavoro in caso di particolari assunzioni
L’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025 – ha fornito indicazioni sull’applicazione della maxi deduzione del costo del lavoro, l’agevolazione per le nuove assunzioni estesa fino al 2027 dalla legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025).
L’incentivo consente di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato in misura pari:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

  • al 20%;
  • al 30% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

La maxi deduzione è fruibile da parte delle seguenti categorie di soggetti:

  • titolari di reddito d’impresa;
  • società e gli enti non residenti per le nuove assunzioni relative all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
  • società di persone ed equiparate;
  • imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.

Possono applicare l’agevolazione anche le persone fisiche non residenti che producono nel territorio dello Stato un reddito di lavoro autonomo determinato analiticamente ai sensi dell’art. 54 del TUIR, per mezzo di una base fissa, e quelle che producono un reddito d’impresa determinato analiticamente ai sensi degli articoli 55 e seguenti del TUIR, per mezzo di una stabile organizzazione.
Non rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione i datori di lavoro titolari di redditi che non sono classificabili né come reddito d’impresa né come reddito di lavoro autonomo abituale, come, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono solamente reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del
TUIR.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni nel 2024, che è bisestile) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
In caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.
Possono comunque avvalersi dell’agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a trecentosessantacinque giorni, purché in attività da almeno 365 giorni.
Per operare la verifica del requisito inerente all’incremento occupazionale occorre effettuare un duplice controllo:

  • dell’incremento occupazionale;
  • dell’incremento occupazionale complessivo.

Presupposto oggettivo per beneficiare della maggiorazione del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato è che, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.
L’incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Si tratta di una seconda verifica di sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) al termine del periodo d’imposta agevolato rispetto al periodo d’imposta precedente.
La maggiorazione:

  • spetta se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato;
  • non spetta nel caso in cui si verifichi una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, ossia un “decremento occupazionale complessivo”.

Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, mediamente occupati, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è costituito dalla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365, o 366 se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio.
La media occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato e quella del numero complessivo dei dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, utili alla verifica dell’aumento della base occupazionale, sono calcolate, pertanto, sommando i rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365.

INPS, CONTRIBUZIONE
I nuovi importi delle retribuzioni e le aliquote contributive per il 2025
L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 27 – ha comunicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. 
Nella tabella che segue, le aliquote in vigore nel 2025:

Codice Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA IVS Malattia Maternità ANF Maternità ex D.M. 12.7.2007 DIS-COLL Totale
1A – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1B   SINDACO DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1C   REVISORE DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
1D   LIQUIDATORE DI SOCIETÀ   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
02   COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
03   PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI   33,00 0,50 0,22   33,72
04   AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)   33,00 0,50 0,22   33,72
05   DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
06   CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
07   VENDITORE PORTA A PORTA   33,00 0,50 0,22   33,72
09   RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)   33,00 0,50 0,22   33,72
11   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
12   RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
13   ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)  33,00 0,50 0,22   33,72
14   FORMAZIONE SPECIALISTICA   33,00 0,50 0,22   33,72
17   CONSULENTE PARLAMENTARE   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
18   COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015   33,00 0,50 0,22 1,31 35,03
19 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti   25,00 0,50 0,22 0,35 26,07
 
20 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile 33,00 0,50 0,22 1,31 35,03

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2025, l’aliquota è confermata al 24%.
L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 26 – ha comunicato, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
Di seguito i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2025.
Tali limiti devono essere ragguagliati ad € 57,32 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2025, pari ad € 603,40 mensili) se di importo inferiore.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Anno 2025 Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD 603,40
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 57,32

Infine, nella tabella che segue, per l’anno 2025, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal TUIR, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi:

Anno 2025 Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto
 rese in formato cartaceorese in forma elettronica 
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione
 
 
4,00
8,00
 
 
5,29
Indennità di trasferta intera Italia 46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49
Indennità di trasferta intera estero 77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

L’INPS – con Circolare del 30 gennaio 2025, n. 29 – ha reso note le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici.
Al riguardo:
Senza contributo addizionale

 RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,40 € 1,68 (0,42) € 1,69 (0,42)
oltre  € 9,48 fino a € 11,54 € 9,48 € 1,89 (0,48) € 1,90 (0,48)
oltre  € 11,54 € 11,54 € 2,30 (0,58)  € 2,32 (0,58) 
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,11 € 1,22 (0,31) € 1,23 (0,31) 

Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,48 € 8,40 € 1,79 (0,42) € 1,80 (0,42)
oltre  € 9,48 fino a € 11,54 € 9,48 2,03 (0,48) 2,04 (0,48)
oltre  € 11,54 € 11,54 2,47 (0,58) 2,48 (0,58)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,11 1,31 (0,31) 1,31 (0,31)

Infine, è opportuno ricordare che l’INPS – con Circolare del 29 gennaio 2025, n. 25 – ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2025, degli importi massimi:

  • dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO; CISOA; CIGS),
  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS (AIS),
  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,
  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,
  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,
  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola,
  • dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS),
  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
  • dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.  

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI (e per la DIS-COLL) è pari ad € 1.436,61 per il 2025.
L’importo massimo mensile di tale indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26, legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025, € 1.562,82.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì
17/02/2025
INPS Versamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
INPS Versamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria Committenti Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
INPS Versamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente Datori di lavoro Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
INPS Versamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J) Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
INPS ex ENPALS Versamento contributi previdenziali relativi al mese precedente Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
IRPEF Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
IRPEF Versamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
IRPEF Versamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione. Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
IRPEF Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR Sostituti d’imposta Modello F 24 on line
Lunedì
17/02/2025
INPGI Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata) Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazione Modello F24/Accise
Lunedì
17/02/2025
INAIL Comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2025 Datori di lavoro Comunicazione telematica
Lunedì
17/02/2025
INAIL Autoliquidazione: versamento premio anticipato anno in corso e saldo premio anno precedente unica soluzione o importo della 1^ rata. Datori di lavoro Modello F24 on line titolari P.IVA oppure presso Banche e uff. Postali non titolari P.IVA
Giovedì
20/02/2025
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Giovedì
20/02/2025
ENASARCO Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate nel 4° trimestre 2024 Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia RID bancario
Martedì
25/02/2025
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Venerdì
28/02/2025
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Venerdì
28/02/2025
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Venerdì
28/02/2025
Fondi Fasi: versamento contributi trimestrali Dirigenti aziende industriali Datori di lavoro aziende industriali Bollettino Bancario – RID
Venerdì
28/02/2025
INAIL Presentazione domanda di riduzione tasso Datori di lavoro Presentazione on line mod. OT/23
Venerdì
28/02/2025
INAIL Denuncia delle retribuzioni trasmissione telematica (Autoliquidazione 2025) Datori di lavoro Trasmissione telematica modello 10 31
Venerdì
28/02/2025
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Bientina lì, 04/02/2025
Studio Mattonai

Microcredito

per le aziende

 





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link